Quando l’allestimento di un evento può essere ricondotto ad un cantiere?

Un elenco degli eventi che, in caso di allestimento di strutture temporanee, potrebbero essere considerati “cantieri”, sia che si svolgano in luoghi chiusi (p.e. un teatro) sia in siti all’aperto (come una piazza). Ma ci sono delle eccezioni

Tra il 2009 e il 2012, il settore dello spettacolo, delle manifestazioni di piazza e fieristiche, si era reso protagonista di un numero inaccettabile di infortuni mortali, tanto da “ridestare” l’attenzione dei mass-media, dell’opinione pubblica e, di conseguenza, dei competenti Ministeri.

Sotto questa improvvisa sollecitazione, il Ministero del lavoro emanò la Lettera circolare MLPS 9 febbraio 2012 di coordinamento delle proprie strutture territoriali, nella quale, chiamando all’azione tutti gli ispettori del territorio nazionale, si ribadiva chiaramente che tutte le attività connesse ad allestimento e disallestimento di strutture, fisse e mobili, ed impianti (a titolo esemplificativo: tribune, palchi, padiglioni, stand, ecc.) posti in opera in occasione di spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche ed eventi culturali rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del T.U. n. 81/2008 rientravano – almeno all’epoca – integralmente nel campo di applicazione dei cosiddetti “cantieri temporanei o mobili”.

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Nei fatti, l’attenta lettura dei precetti contenuti al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, sebbene abbia generato grandi proteste da parte di specifici “addetti ai lavori”, non lascia dubbi circa la riconducibilità del settore dello spettacolo e delle fiere all’allestimento di un cantiere.

La definizione di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), propone le prime indicazioni, ovvero: “cantiere temporaneo o mobile, denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X”.

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All’Allegato X (Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) viene fornita una dettagliata disamina di tutte le attività che possono considerarsi rientranti nella definizione di cantiere:

  • lavori relativi ad opere fisse, permanenti o temporanee;
  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento;
  • lavori di ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento.

Tutto quanto sopra, viene riferito non esclusivamente alle costruzioni prettamente edilizie, ma come è possibile evincere dallo stesso dispositivo di legge, per opere fisse, permanenti o temporanee (in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali).

Andiamo di seguito ad analizzare nel dettaglio cosa prevede il decreto interministeriale, a proposito di cantieri per manifestazioni di spettacolo. Danilo G.M. De Filippo, approfondisce questo aspetto nel Manuale “smart” della sicurezza per i cantieri edili , edito da Maggioli Editore, dal quale è estratto questo articolo.

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Cosa prevede il decreto interministeriale

Visti i drammatici risultati delle attività di vigilanza messe in atto in quel periodo e considerata “l’alzata di scudi” degli organizzatori di eventi e delle imprese specializzate del settore, il legislatore decise di intervenire abbastanza rapidamente, attraverso l’emanazione del decreto interministeriale 22 luglio 2014 (e la circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) che si propone di regolamentare:

  • il settore dello spettacolo (o più in generale dell’intrattenimento) – al Capo I del decreto;
  • le manifestazioni fieristiche – al Capo II del decreto. Ai commi 1 e 2 dell’art. 1 (riguardante l’argomento di queste Linee Guida), si legge che le disposizioni del Capo I del decreto interministeriale (e cioè quelle riferite alle attività di spettacolo e intrattenimento) devono strettamente applicarsi alle: attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni previste.

Prima di analizzare il contenuto del decreto interministeriale, comprese le sue eccezioni, occorre ribadire il concetto che le attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee sono, sempre e comunque, attività lavorative poste sotto la tutela della specifica normativa e dunque, che si concretizzi o meno una fattispecie “cantiere”, occorre sempre adottare apposite misure di prevenzione infortuni.

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Quando un evento può essere considerato un cantiere?

Con il diagramma seguente vengono schematizzate le differenti situazioni che possono presentarsi nel corso dell’allestimento di un evento:

Quando l'allestimento di un evento può essere ricondotto ad un cantiere? Cantiere manifestazioni spettacolo
Fig.1_ Schematizzazione applicazione normativa – Manuale smart della sicurezza per i cantieri edili ©Maggioli Editore

Ovviamente, l’inapplicabilità del Titolo IV (parziale o totale) implica comunque l’obbligo di ritenere validi i dispositivi normativi di cui ai Titoli I, II, e III, poiché, se è vero che non ci troviamo davanti ad un cantiere, siamo comunque di fronte ad un “luogo di lavoro”, anche se di durata estremamente breve.

Il d.i. ha comunque voluto spiegare la necessità di applicare, nella maggioranza dei casi, le tutele tipiche della cantieristica, in virtù delle peculiarità che caratterizzano l’allestimento di opere temporanee (OT) per spettacoli:

a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti,
nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento
di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree
di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo
svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o
ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione
alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

Dal quadro complessivamente delineato, appare abbastanza semplice provare a stilare un elenco (ovviamente non esaustivo) di “eventi” che, se prevedono l’allestimento di strutture temporanee, potrebbero essere considerati “cantieri”, sia che si svolgano in luoghi chiusi (p.e. un teatro) che in siti all’aperto (come una piazza):

  • spettacoli e concerti;
  • rappresentazioni teatrali;
  • gare sportive;
  • parate;
  • rappresentazioni rievocative;
  • ecc.

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Le esclusioni

Le previsioni del decreto non si applicano per le seguenti attività/casistiche:

  • attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee;
  • attività di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
  • attività di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
  • attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

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Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024

Redazione Tecnica

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