Aggiornamento di luglio 2022: Il Protocollo condiviso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contro il contagio da Covid 19 – che era stato aggiornato il 6 aprile 2021 e che è stato applicato fino al 30 giugno 2022 – è stato nuovamente aggiornato da Governo e parti sociali alla luce dei vari nuovi provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della salute e della legislazione vigente. Eccolo.
L’uso delle mascherine, prima obbligatorio, ora è raccomandato. Per il datore di lavoro è confermato l’obbligo di informazione e di precauzioni igieniche, il divieto di accedere con sintomi da Covid, l’obbligo di sanificazione dei locali, gli accessi contingentati per evitare assembramenti, il lavoro agile come strumento di prevenzione.
Le principali novità sono le seguenti:
- raccomandazione di utilizzo di mascherine FFP2 ove non sia possibile il distanziamento;
- messa a disposizione di dispositivi FFP2 da parte del datore di lavoro per i lavoratori;
- decisione del medico competente su gruppi di lavoratori eventualmente obbligati (con particolare attenzione ai lavoratori fragili;
- creazione di comitati aziendali che verifichino l’applicazione delle misure.
Le parti sociali chiedono che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili.
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* 6 maggio 2022: Il Protocollo condiviso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contro il contagio da COVID 19 (aggiornato il 6 aprile 2021) continuerà ad essere applicato fino al 30 giugno 2022. Permane quindi fino a fine giugno l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche sul luogo di lavoro (settore privato).
* 29 marzo 2022: Come è noto, il 31 marzo 2022 cesserà ufficialmente lo stato di emergenza, e con questo termineranno anche alcune delle restrizioni attualmente in vigore.
Ma non tutte; il ritorno alla tanto attesa normalità sarà infatti graduale (ed è comunque preservata, fino al 31 dicembre 2022, la “necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario”, quindi in caso di necessità potranno essere adottate una o più ordinanze contenenti misure derogatorie).
Da venerdì 25 marzo è in vigore il nuovo Decreto Covid, ovvero il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), che prevede alcuni step per il graduale ritorno all’ordinario.
I punti principali del decreto sono questi:
- Fine del sistema delle zone colorate
- Graduale superamento del Green Pass
- Eliminazione delle quarantene precauzionali
Il 31 marzo terminerà il suo operato anche la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza, che convergerà in una unità ad hoc del Ministero della Difesa, per poi confluire, dal 1° gennaio 2023, nel Ministero della Salute.
Nuovo Decreto Covid, protocolli luoghi di lavoro
In vista dei cambiamenti portati dal nuovo Decreto Covid, Confindustria ha curato una prima analisi delle misure relative alle attività lavorative contenute nel provvedimento, corredata da indicazioni operative per le imprese.
Protocolli di sicurezza anticontagio
Anche nel nuovo decreto, i cosiddetti Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.
Confindustria, considerando che i dati epidemiologici confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non si è purtroppo ancora azzerato, neanche per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione, consiglia quindi di continuare ad applicare i Protocolli, che sono da considerare come “strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori”.
Questo anche ai fini dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi), che indica gli “obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19” e la cui operatività non è legata il perdurare dello stato di emergenza.
Ricordiamo che tale norma prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali (e successive modificazioni e integrazioni, l’ultima è quella del 6 aprile 2021, ancora in vigore), nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia (come il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri).
Leggi anche Green Pass e gestione rischio Covid nei luoghi di lavoro e nei cantieri, una guida
Confindustria ricorda inoltre che, in quanto privo di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza, rimane in vigore l’art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul lavoro.
Green Pass nei luoghi di lavoro
Come anticipato e come ormai noto, il nuovo decreto Covid prevede il graduale superamento del Green Pass. In sintesi: dal 1° aprile sarà possibile per tutti accedere ai luoghi di lavoro anche solo con il Green Pass Base; dal 1° maggio è interamente eliminato l’obbligo di possesso del Green Pass, sia nella versione base sia in quella rafforzata.
In particolare, fermo l’obbligo vaccinale per gli over 50 (art. 4-quater del DL n. 44/2021), fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, dal 1° aprile anche i lavoratori ultracinquantenni potranno nuovamente esibire il cosiddetto Green Pass Base. L’obbligo di Green Pass Base è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 anche per i lavoratori under 50 (art. 9-septies del DL n. 52/2021).
Fino al 30 aprile 2022 permane anche l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense aziendali e al catering continuativo su base contrattuale.
Uso di mascherine
Il nuovo decreto Covid ha prorogato fino al 30 aprile giugno (aggiornamento di maggio 2022) l’obbligo di mascherine Ffp2 negli ambienti al chiuso come i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico; nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Quindi, fino al 30 aprile giugno 2022, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) ex art. 74, co. 1 D.Lgs n. 81/2008.
Proroghe al 30 giugno 2022
Nel nuovo provvedimento sono prorogate fino al 30 giugno 2022:
- Le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020);
- Le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile (art. 26, 2-bis del 18/2020).
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Immagine: iStock/nito100
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