Come abbiamo visto, dopo una lunga attesa è stato pubblicato il decreto attuativo del Bonus Idrico, ma ancora la piattaforma per richiedere effettivamente il rimborso di mille euro per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per la sostituzione di sanitari e rubinetterie con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato non risulta attiva.
Nell’attesa, il Ministero della Transizione Ecologica, che gestisce tutti gli aspetti del nuovo bonus, ha pubblicato il modulo tramite cui i venditori dovranno certificare le modalità di pagamento, le tipologie di beni acquistati e il totale della spesa effettuata dai richiedenti il rimborso.
Si attendeva l’uscita di questo modulo, perché all’articolo 4 (Procedura di attribuzione del bonus idrico) del decreto sul Bonus Idrico (DM 395/2021) è specificato che è necessario allegare all’istanza di rimborso anche una “documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato”, da predisporre quindi con questo modello messo a disposizione dal MiTE.
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Il comma 8 dell’articolo 4 recita infatti: “All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene di cui all’art. 3, comma 2, del presente decreto, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla «Piattaforma»”.
Modulo venditori Bonus Idrico, cosa succede se manca
La mancata presentazione del modulo correttamente compilato dal venditore – così come la mancata presentazione degli altri documenti richiesti (>> l’elenco completo è qui) – comporterà la perdita del bonus. Questo viene chiarito senza mezzi termini al comma 10 del già citato articolo 4 del decreto attuativo del Bonus Idrico.
Ricordiamo anche che il Bonus Idrico non è cumulabile con il Bonus Ristrutturazione né con altre agevolazioni utilizzate per gli stessi interventi.
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Immagine: iStock/PeopleImages
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