L’accesso alla super agevolazione comporta il rispetto di specifici requisiti così come indicato all’interno dell’articolo 119 del Decreto Rilancio che ha introdotto il Superbonus. Tuttavia va ricordato che oltre all’elenco contenuto nel sopra citato articolo, è necessario attenersi alle normative vigenti in ambito edilizio ed energetico, ovviamente senza trascurare anche quelle che riguardano la sicurezza sui cantieri e sull’antincendio.
Potrebbero passare in secondo piano, ma non vanno dimenticati in caso di interventi di riqualificazione di edifici esistenti, i requisiti acustici dato che è necessario rispettare tutta la regolamentazione vigente per non perdere le agevolazioni.
Vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi soggetti a Superbonus che richiedono il rispetto dei requisiti acustici nei limiti previsti dalla legge.
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I requisiti acustici passivi per gli edifici
Come spiega Renzo Sonzogni nel volume Difetti nella progettazione acustica degli edifici , edito da Maggioli Editore, esistono differenti adempimenti di acustica potenzialmente necessari per la realizzazione di un’opera edilizia, suddivisibili in tre categorie:
- requisiti acustici passivi,
- clima acustico,
- impatto acustico.
I primi due sono richiesti per opere destinate ad usi abitativi, mentre il terzo per opere produttive ed infrastrutture. Alcuni riguardano esplicitamente l’opera edile in sé, altri sono correlati alla sua funzione ed alla “rumorosità” proveniente dall’opera o diretta verso l’opera stessa. I requisiti acustici passivi sono afferenti alla sfera edilizia, mentre le valutazioni di clima ed impatto acustico alla sfera definita “acustica ambientale”.
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I requisiti acustici passivi riguardano la protezione acustica “minima” di chi utilizza l’edificio nei confronti del rumore proveniente dall’esterno, da altre unità immobiliari confinanti e dal rumore di impianti asserviti all’edificio. Il rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi è richiesto per gli edifici ricadenti in tutte le destinazioni d’uso ad esclusione degli edifici produttivi, artigianali e similari.
I lavori di riqualificazione energetica e strutturale, che rientrano nel Superbonus, possono incidere sull’acustica e determinare una variazione dei requisiti. Il riferimento per l’acustica in edilizia sono il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e il D.M. 11 ottobre 2017. Entrambi prevedono parametri acustici con relativi limiti da rispettare, ma la modalità applicativa risulta essere differente tra i due decreti e i valori numerici assumono pertanto significati matematici differenti. In entrambi i testi di legge è possibile rintracciare punti non perfettamente definiti, valori limite in taluni casi discordanti o ambiguità. In merito a tali discordanze o equivocità, in particolare per il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, sono nel tempo state pubblicate varie circolari e pareri ministeriali o di altri enti pubblici.
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D.P.C.M. 5 dicembre 1997
Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 fissa i parametri acustici rispetto ai quali valutare la capacità degli edifici e dei loro componenti di ridurre l’esposizione umana al rumore. Di seguito si riporta un elenco sintetico di tali parametri:
- R’w: indice di valutazione del potere fonoisolante apparente, comprensivo del contributo di trasmissione laterale delle strutture (da misurare in opera);
- D2m,nT,w: indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato di facciata (da misurare in opera);
- L’n,w: indice di valutazione del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (da misurare in opera);
- LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow per impianti a funzionamento discontinuo;
- LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A, per impianti a funzionamento continuo;
- T: tempo di riverberazione.
Oltre ai suddetti parametri acustici, il decreto individua una serie di categorie nelle quali distinguere gli ambienti abitativi in base alla funzione svolta al loro interno. Vediamo quando applicare il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti e quali sono le circolari del Ministero dell’Ambiente che chiariscono questo punto.
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Quando applicare il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in caso di Superbonus?
“Il rispetto ed il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi, devono essere applicati anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997”.
A precisarlo è la circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 26 giugno 2014.
Anche il Ministero dell’Ambiente si è espresso in merito, fornendo ulteriori spiegazioni circa l’applicazione del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, chiarendo che la sostituzione, il rifacimento, il ripristino o la manutenzione di alcuni elementi dell’edificio, che interessano una marginale ristrutturazione o modifica parziale possono essere esentati dall’applicazione del D.P.C.M. purché non si determini un peggioramento della situazione preesistente, anche sotto il profilo acustico.
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Inoltre, nella nota dell’8 luglio 2020 dell’Ministero dell’Ambiente, si legge che nel caso di edifici realizzati antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.C.M. nel caso di ristrutturazione parziale va comunque assicurato il miglioramento, o quantomeno il mantenimento, dei requisiti acustici passivi preesistenti degli elementi sui quali si interviene, anche se in deroga ai valori limite normativi.
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Quali sono gli interventi Superbonus che richiedono il rispetto dei requisiti acustici?
In definitiva, il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 deve applicarsi, e i requisiti acustici passivi devono essere garantiti nei limiti previsti da legge, nel caso di:
- interventi globali sulla facciata di un edificio, come ad esempio la sostituzione dei serramenti e il cappotto,
- interventi sui solai interpiano,
- ristrutturazione dell’impianto termico.
È sufficiente garantire un miglioramento acustico, e non un adeguamento ai valori di legge, in caso di:
- intervento parziale.
Va ricordato che la verifica del rispetto dei requisiti è a cura di un tecnico professionista competente in acustica specializzata il cui compenso, stabilito dal Decreto corrispettivi – Dm 17 giugno 2016, è detraibile.
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