Accedere al Bonus Ristrutturazione per una nuova costruzione? In situazioni normali è ovviamente escluso, ma in caso di stato di emergenza post-sisma le cose cambiano e l’Agenzia delle Entrate apre all’eccezione dando il via libera alla detrazione Irpef del 50%, come confermato da una nuova risposta a un’istanza di interpello.
Sappiamo infatti che il Bonus Ristrutturazioni – ovvero l’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (TUIR), che consente di detrarre il 50% delle spese sostenute per un limite massimo di 96 mila euro (spieghiamo tutto qui) – solitamente è previsto solamente per le opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo su edifici residenziali già esistenti (per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali è ammessa anche la manutenzione ordinaria).
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 389 del 3 giugno 2021 conferma però che è possibile accedere al Bonus Ristrutturazione anche in caso di demolizione e ricostruzione di immobili residenziali danneggiati irreparabilmente da eventi calamitosi, situati in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Bonus Ristrutturazione per nuova costruzione, il caso
A chiedere il chiarimento all’Agenzia è stato un contribuente proprietario di un’abitazione bifamiliare che, a causa del terremoto del 2016 e a seguito dello stato di emergenza disposto dal Governo, è stata dichiarata inagibile dal Comune. L’intenzione dei due proprietari sarebbe quella di demolire i resti dell’edificio e ricostruire una nuova unità immobiliare di pari volumetria, ovviamente a norma dal punto di vista antisismico, energetico, impiantistico e di accessibilità.
Per il tipo di intervento effettuato e a causa del vincolo paesaggistico cui è sottoposto il fabbricato, però, il Comune rilascerà il titolo edilizio di “nuova costruzione”, non potendo attribuire quello di “ristrutturazione”. Da qui il dubbio sulla possibilità o meno di poter accedere al Bonus Ristrutturazione per la parte di spesa eccedente il contributo post-sisma (>> abbiamo parlato di cumulabilità tra agevolazioni e contributi per la ricostruzione anche in questo recente articolo).
In risposta, l’Agenzia ha ricordato che la lettera c) dell’articolo 16-bis prevede un’eccezione per questi casi specifici, togliendo la condizione di esistenza pregressa dell’immobile e aprendo all’agevolazione anche agli interventi su unità immobiliari danneggiate a seguito di eventi calamitosi, quindi anche se le opere realizzano non sono tra quelle comprese nelle tipologie delle lettere a) e b) dall’articolo del 3 del Dpr n. 380/2001 ammesse al beneficio.
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Sull’argomento era già uscita la circolare n. 19/2020, che aveva riconosciuto la detrazione anche in caso di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da calamità, subordinando l’agevolazione alla dichiarazione dello stato di emergenza. In casi di questo tipo, la detrazione può essere applicata a tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’edificio a prescindere dalla categoria edilizia assegnata.
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L’Agenzia ritiene quindi che il contribuente possa fruire della detrazione in base all’articolo 16-bis, comma 1, lettera c) del TUIR (per la parte che eccede il contributo post-sisma) effettuando la demolizione e la ricostruzione del vecchio edificio, con pari volumetria e differenti sagoma e prospetti, a condizione che l’opera interessi edifici già esistenti, danneggiati e resi inutilizzabili da eventi calamitosi per i quali è intervenuta una dichiarazione dello stato di emergenza. Compresi, quindi, gli interventi di nuova costruzione eseguiti nei limiti e nel rispetto degli strumenti urbanistici previsti.
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Immagine: iStock/Vladimir Vladimirov
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