Pergotenda chiusa con VEPA: è ancora edilizia libera?

Il Consiglio di Stato chiarisce che pergotende e VEPA non possono essere valutate isolatamente: se l’intervento determina la chiusura completa dello spazio e la creazione di nuova volumetria, si esce dal perimetro dell’edilizia libera.

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Pergotenda in edilizia libera sì, e vetrate scorrevoli VEPA anche. Ma se si utilizzano le VEPA per chiudere da tutti i lati una pergotenda appoggiata al muro si esce dal confine dell’edilizia libera ed è necessario il permesso di costruire, a prescindere dal fatto che le strutture installate, prese singolarmente, non lo richiedano. Quello che conta ai fini della regolarità edilizia, infatti, è il contesto complessivo nel quale si inserisce ciascun intervento. E da questo punto di vista scorciatoie non ci sono.

Così il Consiglio di Stato con la sentenza 1526/2026 (scaricabile a fine articolo), che stabilisce un principio importante, e che acquista ancor più rilievo oggi a fronte di pubblicità che promettono la creazione di nuovi spazi abitabili, grazie proprio all’abbinamento di pergotende e VEPA, da installare, ovviamente, senza autorizzazione alcuna. Attenzione dunque a dire sì a questi interventi, perché la chiusura totale di strutture pensate per essere aperte, e perciò liberamente installabili, comporta a tutti gli effetti un aumento di volumetria che, come tale, è soggetto al permesso di costruire.

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Nicola D’Angelo | Maggioli Editore 2024

Da pergotenda a veranda chiusa

La vicenda arrivata sul tavolo del Consiglio di Stato nasce dall’impugnazione da parte del Comune della sentenza del TAR della Puglia che aveva accolto il ricorso di un privato, proprietario di un immobile destinato a ristorante e pizzeria. Ancorato a questo il privato era stato autorizzato, tramite un permesso di costruire rilasciato nel 2020, a installare un manufatto di tipologia pergotenda con struttura portante in alluminio e copertura apribile con telo impermeabile, delle dimensioni di circa 18,50 x 8,50 metri.

A seguito di un sopralluogo svolto in data 26 ottobre 2021 dalla Polizia locale e dall’ufficio tecnico comunale, però, era stata accertata la successiva installazione di vetrate mobili scorrevoli su binari, prive di intelaiatura, posizionate su una parte del perimetro della pergotenda autorizzata. Reputando che tale opera avesse determinato la chiusura ermetica della superficie con la conseguente creazione di una nuova volumetria non assentita, il Comune aveva emesso l’ingiunzione di demolizione, ovvero la rimozione dell’ultima chiusura aggiunta. Il proprietario della pizzeria ha però impugnato l’ingiunzione, e il TAR gli ha dato ragione.

Il primo sì del TAR e il ricorso in appello del Comune

Il giudice di primo grado ha inizialmente accolto le ragioni del privato, annullando l’ingiunzione di demolizione in considerazione del fatto che le vetrate in questione, in quanto scorrevoli su binari e posizionate su un solo lato della struttura, non determinassero una chiusura permanente o stabile dello spazio. Di conseguenza, secondo i giudici, anche una volta installate l’area non subiva mutamenti nei suoi tratti essenziali (volume, sagoma, superficie commerciale) né mostrava un incremento volumetrico o una destinazione d’uso difforme rispetto a quella già esistente di ristorazione all’aperto.

Il Comune ha fatto ricorso sostenendo invece che l’installazione della vetrata avesse comportato la chiusura totale dello spazio. La struttura della pergotenda, infatti, risultava già delimitata da pareti in muratura su tre lati: l’apposizione della vetrata mobile sul quarto lato, sebbene strutturalmente flessibile, ha completato il perimetro d’imposta determinando nei fatti la chiusura del manufatto. Ricorso accolto in pieno dal Consiglio di Stato, che ha ribaltato la sentenza del TAR sulla base della valutazione dell’opera nell’ambito del contesto immobiliare nel quale era stata inserita.

Valutazione d’insieme sempre obbligatoria

Il Consiglio di Stato ha ricordato infatti l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in base al quale per valutare il carattere abusivo di un’opera edilizia occorre porla in relazione con il contesto immobiliare in cui s’inserisce, in modo da apprezzarne l’impatto complessivo sul territorio, non limitandosi, quindi, alla valutazione della singola opera in sé ma guardando al risultato complessivo della somma delle varie installazioni. E, nel caso specifico, gli accertamenti tecnici e fotografici eseguiti d’ufficio avevano confermato che la pergotenda non si configurava come un elemento isolato nel vuoto, ma insisteva su uno spazio delimitato da murature preesistenti su tre lati. L’installazione della vetrata mobile su binari sull’unico lato rimasto aperto, quindi, ha completato la perimetrazione del manufatto, così che la sua natura è passata da spazio aperto a volume totalmente chiuso.

L’intervento ha così generato l’emersione di una nuova volumetria, operazione per la quale l’ordinamento edilizio prescrive il preventivo rilascio del permesso di costruire. In assenza di idoneo titolo abilitativo, l’ordine di demolizione e il correlato ripristino dello stato dei luoghi risultano atti dovuti e legittimi da parte della pubblica amministrazione.

Tabella di riepilogo e sentenza in pdf

Sulla base della sentenza, di seguito consultabile integralmente e scaricabile, ecco una tabella di riepilogo con la distinzione tra la legittimità della struttura senza nuovi titoli edilizi e la necessità del permesso di costruire:

Tipologia di Intervento / Condizione

Quando l’opera NON richiede nuovi titoli (struttura aperta)

Quando SERVE il Permesso di Costruire (nuova volumetria)

Configurazione del contesto immobiliare circostante

Quando la struttura viene installata in uno spazio aperto che non subisce una chiusura stabile o totale, mantenendo immutati i suoi tratti essenziali (sagoma, superficie e volume).

Quando l’opera si inserisce in un contesto in cui l’area è già delimitata da murature su tre lati e l’intervento va a chiudere l’unico lato rimasto aperto.

Installazione di vetrate mobili scorrevoli

L’installazione della sola pergotenda autorizzata con telo apribile o di elementi che non creano un ambiente chiuso in modo permanente.

Quando l’aggiunta di vetrate mobili scorrevoli su binari (anche se prive di intelaiatura) determina, insieme ai muri preesistenti, la chiusura totale del perimetro.

Impatto volumetrico e trasformazione dello stato dei luoghi

Quando l’intervento non comporta alcun incremento volumetrico né una indebita estensione della superficie utile a fini commerciali.

Quando l’effetto finale dell’intervento comporta la trasformazione della struttura da aperta a completamente chiusa, determinando la creazione di una nuova volumetria.

Sentenza Consiglio di Stato 1526/2026 183 KB

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Antonella Donati

Giornalista professionista, vanta una vasta conoscenza delle normative vigenti in ambito edilizio con una particolare attenzione alle problematiche operative per i professionisti tecnici e agli aspetti fiscali. Ha pubblicato numerosi volumi e articoli che offrono approfondimenti …Continua a leggere

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