Ripristino della natura: cosa prevede il D.lgs. 80/2026 su verde urbano, fiumi e foreste

Il decreto adegua l’ordinamento italiano al Regolamento UE 2024/1991 e definisce il percorso e le competenze per recuperare ecosistemi degradati, aumentare il verde urbano, migliorare la connettività dei fiumi e rafforzare biodiversità agricola e forestale.

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 8 aprile 2026, n. 80, che adegua la normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura. Il decreto è stato pubblicato nella GU Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2026 ed entra in vigore il 31 maggio 2026. L’obiettivo non è introdurre una singola misura ambientale, ma costruire il quadro operativo attraverso cui l’Italia dovrà programmare il recupero degli ecosistemi degradati: aree urbane, fiumi, zone agricole, foreste, habitat terrestri, costieri, d’acqua dolce e marini.

Lo strumento centrale sarà il Piano Nazionale di Ripristino (PNR), che dovrà tradurre gli obiettivi europei in interventi, priorità, indicatori e responsabilità amministrative. Per enti territoriali, tecnici comunali, progettisti, pianificatori e professionisti del verde, il decreto è rilevante perché collega il tema ambientale a scelte molto concrete: gestione degli spazi pubblici, pianificazione urbanistica, infrastrutture verdi e blu, continuità ecologica, uso del suolo e adattamento climatico.

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A cosa serve il decreto: recuperare ecosistemi compromessi

Il D.lgs. 80/2026 serve a definire come l’Italia organizzerà l’attuazione del Regolamento europeo sul ripristino della natura. Il principio di fondo è semplice: non basta più conservare ciò che è ancora in buono stato, ma occorre anche intervenire sugli ecosistemi degradati per riportarli a condizioni migliori.

In termini pratici, questo significa favorire interventi come la ricostruzione di habitat naturali, il rafforzamento della biodiversità, il miglioramento della qualità ecologica dei suoli, la tutela degli impollinatori, il recupero delle funzioni naturali dei corsi d’acqua e l’aumento della presenza di verde negli insediamenti urbani.

Il decreto non entra nel dettaglio progettuale dei singoli interventi, ma stabilisce l’architettura amministrativa: individua le autorità competenti, i soggetti responsabili dell’attuazione, le modalità di coordinamento e il sistema di monitoraggio. Il passaggio successivo sarà quindi la definizione del Piano nazionale, che dovrà rendere operative le misure sui territori.

Spazi verdi urbani e copertura arborea

Uno degli ambiti più vicini alla pianificazione locale riguarda gli ecosistemi urbani. Il Regolamento europeo punta a evitare la perdita netta di spazi verdi urbani e di copertura arborea urbana e, successivamente, a promuoverne l’aumento.

Tradotto in termini concreti, il tema riguarda la qualità ecologica delle città: più superfici permeabili, più alberature, maggiore continuità tra parchi e spazi aperti, recupero di aree degradate, rinaturalizzazione di piazze e spazi pubblici, tetti verdi, pareti verdi, sistemi di drenaggio urbano sostenibile e infrastrutture verdi e blu.

Il D.lgs. 80/2026 attribuisce a Comuni, Città metropolitane e Province la responsabilità dell’attuazione del Piano nazionale per gli obblighi relativi agli ecosistemi urbani, ferme restando le competenze in materia di pianificazione urbanistica.

Questo aspetto potrà incidere progressivamente sul modo in cui vengono letti e aggiornati strumenti urbanistici, piani del verde, piani di adattamento climatico, programmi di rigenerazione urbana e interventi sugli spazi pubblici. L’obiettivo non è solo aumentare il verde come elemento ornamentale, ma rafforzarne la funzione ambientale: ombreggiamento, mitigazione delle isole di calore, assorbimento delle acque meteoriche, continuità ecologica e miglioramento della vivibilità urbana.

Fiumi, agricoltura e foreste: cosa dovrà essere ripristinato

Il decreto riguarda anche ecosistemi esterni alle aree urbane, con un’attenzione particolare a fiumi, pianure alluvionali, ambienti agricoli e foreste.

Per i corsi d’acqua, il riferimento è al ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali. In termini pratici, questo può riguardare la rimozione o il superamento di barriere artificiali, il recupero della continuità ecologica, la rinaturalizzazione delle sponde e il miglioramento della capacità dei territori fluviali di assorbire e regolare le piene.

Per gli ecosistemi agricoli, l’attenzione si concentra sulla biodiversità, sugli impollinatori, sugli elementi caratteristici del paesaggio e sui suoli. Api, farfalle e altri insetti impollinatori sono indicatori importanti della salute degli ecosistemi: il loro declino incide anche sulla produttività agricola e sull’equilibrio degli habitat. Le misure di ripristino potranno quindi riguardare siepi, filari, fasce tampone, prati, zone umide minori, gestione meno intensiva di alcune superfici e tutela della sostanza organica nei suoli.

Per gli ecosistemi forestali, l’obiettivo è rafforzare biodiversità, resilienza e capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Non si tratta solo di piantare nuovi alberi, ma di migliorare la qualità ecologica dei boschi, la varietà delle specie, la presenza di legno morto utile alla biodiversità, la connettività forestale e la capacità delle foreste di assorbire carbonio e proteggere il territorio.

Autorità competenti e soggetti attuatori

Il decreto individua come autorità nazionali competenti il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica MASE e il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste MASAF, ciascuno per le materie di rispettiva competenza. Il MASE coordina le attività relative agli ecosistemi terrestri, costieri e d’acqua dolce, agli ecosistemi urbani, alla connettività naturale dei fiumi e agli impollinatori. Il MASAF è competente per gli ecosistemi agricoli e forestali, in coordinamento con Regioni e Province autonome.

L’attuazione del Piano coinvolgerà poi diversi livelli territoriali. Per gli ecosistemi urbani saranno responsabili Comuni, Città metropolitane e Province. Per ecosistemi terrestri, costieri, d’acqua dolce, aree Natura 2000, impollinatori ed ecosistemi agricoli saranno coinvolti Regioni, Province autonome, enti gestori delle aree naturali protette e Autorità di bacino distrettuali. Per la connettività dei fiumi potranno essere coinvolti anche i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Presso il MASE è inoltre istituito un Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico, con rappresentanti dei Ministeri interessati, della Presidenza del Consiglio, delle Regioni e dell’ANCI. Il Tavolo dovrà favorire il coordinamento tra le amministrazioni e il coinvolgimento dei soggetti interessati.

Piano nazionale, consultazione e risorse disponibili

Il Piano Nazionale di Ripristino sarà lo strumento attraverso cui le finalità del decreto dovranno trasformarsi in azioni programmabili. Dovrà indicare misure, priorità, dati, monitoraggi e modalità di attuazione, anche ai fini della trasmissione delle informazioni alla Commissione europea.

Un punto da considerare riguarda le risorse: il decreto contiene una clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni interessate dovranno quindi provvedere agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La capacità di attuare gli interventi dipenderà perciò anche dal coordinamento con programmi, fondi e strumenti di pianificazione già esistenti o successivamente attivati.

Nel frattempo, il MASE, di concerto con il MASAF e con il supporto di ISPRA, ha avviato la consultazione pubblica sulla bozza del Piano Nazionale di Ripristino della natura. La consultazione è aperta, fino al 9 giugno 2026 sulla piattaforma ParteciPA e consente a cittadini, enti territoriali, istituzioni, comunità scientifica e portatori di interesse di inviare contributi.

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Redazione Tecnica

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