L’identikit del forfettario
Il regime attualmente è riservato ai professionisti che incassano compensi entro i 65 mila euro l’anno. Presenta le seguenti caratteristiche:
- reddito imponibile calcolato sull’ammontare dei compensi percepiti al netto della detrazione forfettaria delle spese pari al 22%, e dei contributi INARCASSA del 14,5%;
- tassa al al 5% per i primi cinque anni di attività e poi al 15%, al posto di IRPEF e relative addizionali e IRAP (per chi ha dipendenti);
- esonero dall’applicazione dell’IVA che non va addebitata al cliente;
- esonero dall’obbligo di fattura elettronica, tranne che per le prestazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione;
- esonero dalla ritenuta d’acconto sulle fatture.
Solo attività in proprio
Il regime forfettario è strettamente riservato a chi svolge attività professionale in proprio. Non possono quindi accedere anche gli architetti che partecipano ad associazioni, società di persone, controllano srl o associazioni professionali che operano nello stesso settore di attività. Nel caso invece di raggruppamenti temporanei costituiti tra professionisti nell’ambito di appalti pubblici, il divieto sussiste solo se le attività legate all’appalto non sono svolte singolarmente ma in modo unitario, avvalendosi di un’unica organizzazione comune.
La tassa al 5% per le nuove attività
Per i primi cinque anni di professione è prevista la possibilità di usufruire della tassazione ridotta al 5% per le nuove attività (start up). Un’opportunità che interessa tutti gli ex praticanti, anche se continuano a lavorare per lo stesso studio. Come chiarito infatti dall’Agenzia delle Entrate la tassa ridotta per le start up si applica a chi non ha svolto in precedenza la stessa attività, salvo il caso del praticantato obbligatorio. Quindi ha diritto alle agevolazioni per le start up anche chi a apre una partita IVA dopo il praticantato per svolgere la stessa attività per la quale ha avuto in precedenza un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (senza IVA) o un contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore a 18 mesi, oppure ha svolto prestazioni occasionali. Per le agevolazioni per chi inizia la professione, poi, non ci sono restrizioni per il soggetto committente.
In pratica, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, hanno diritto al regime forfettario i giovani architetti che dopo il praticantato collaborano con lo stesso professionista o lo stesso studio. Non c’è quindi nessuna preclusione per le cosiddette “false partite IVA”, ossia gli architetti che emettono fatture nei confronti di un unico soggetto svolgendo di fatto un’attività di collaborazione professionale.
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Forfettario e lavoro dipendente
Chi non è agli inizi ma ha già un passato professionale, invece, non può godere della tassa al 5% ma dovrà applicare quella del 15%. Sì alla tassa piatta anche in caso di attività professionale in parallelo ad un lavoro dipendente, a patto che l’ammontare non abbia superato i 30 mila euro l’anno precedente, a meno che non si sia trattato di lavoro con un contratto a termine. Il limite dei 30 mila euro va tenuto in conto anche da parte dei pensionati, per cui chi ha una pensione più alta non può accedere al forfettario.
Niente flat tax, invece, per chi, per risparmiare sulle tasse, lascia il lavoro dipendente ma poi continua a svolgere attività esclusivamente o prevalentemente per l’ex datore di lavoro.
La richiesta della partita IVA
I professionisti che intendono accedere al nuovo regime iniziando l’attività dovranno comunicarlo al momento della richiesta della partita IVA. L’opzione dovrà essere esercitata in sede di compilazione del modello AA9/12 barrando la casella “Regime fiscale agevolato”.
Le fatture
Per identificare chi aderisce al regime forfettario sono previste norme ad hoc per la compilazione delle fatture, in quanto al cliente non deve essere addebitata l’IVA, e si ha diritto al compenso pieno senza applicazione della ritenuta d’acconto anche quando si fattura verso committenti diversi dai privati. Quindi le fatture dovranno contenere i seguenti dati:
- nome e cognome di chi effettua la prestazione e relativa partita IVA;
- dati del cliente;
- importo del compenso;
- importo della rivalsa contributiva;
- dichiarazione che la prestazione è esclusa dall’IVA e dall’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014”.
Calcoli e pagamento
Per quel che riguarda gli obblighi fiscali occorre tener conto del “principio di cassa”, cioè le tasse si pagano in riferimento ai compensi effettivamente incassati nell’anno, a prescindere dalla data di emissione delle fatture.
Il reddito imponibile si ottiene applicando a queste somme il coefficiente di redditività previsto per i professionisti, che è pari al 78%, il che corrisponde ad una detrazione forfettaria delle spese pari al 22%. Dal reddito così calcolato si detrae poi per intero l’importo dei contributi previdenziali obbligatori. Sull’importo finale si applica l’imposta del 5% per le start up e del 15% per tutti gli altri.
Quanto al pagamento, il versamento della flat tax è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell’IRPEF (acconto, saldo, compensazione e rateazione). Per il primo anno di attività non ci sono imposte da versare in acconto non essendoci un reddito nell’anno precedente.
Un esempio pratico
Un esempio dei conteggi per un professionista che paga l’aliquota contributiva ordinaria INARCASSA del 14,5%:
- Compensi incassati: 35.000 euro
- Reddito netto: compensi 35.000 – 7.700 euro (detrazione forfettaria 22%) = 27.300
- Contributi: 14,5% su reddito netto = 3.958 euro
- Reddito imponibile: Reddito netto – contributi = 23.342 euro
- Flat tax start up: 23.342 x5% = 1.167 euro
- Flat tax ordinaria: 23.342,00 x15% = 3.501 euro
Nel caso invece dello stesso professionista con 35.000 euro di compensi e 7.770 euro di spese, detratti i contributi avremmo un totale IRPEF da pagare di 5.532 euro.
Forfettario Architetti, convenienza
Nessun dubbio sulla convenienza della flat tax quando si tratta di nuove attività e quindi l’aliquota è fissata al solo 5%. Regime conveniente sempre anche per tutti coloro che hanno spese che non superano il 22% dei ricavi, ossia un ammontare di uscite che rientra nella soglia prevista dal regime. Deve invece far i conti con attenzione chi ha spese più elevate, ad esempio l’affitto, e anche spese personali e per familiari a carico, perché tutte queste voci non possono essere detratte dal reddito. La valutazione va fatta perciò sempre tenendo conto della propria situazione fiscale complessiva.
Un riepilogo
Qui il riepilogo delle condizioni che rendono o non rendono conveniente il regime forfettario:
TIPOLOGIA REDDITI E SPESE | REGIME IVA ORDINARIO | REGIME FORFETARIO |
Solo redditi da lavoro autonomo e spese limitate | Più conveniente | |
Solo redditi da lavoro autonomo e spese significative | Più conveniente quando l’ammontare delle spese supera la deduzione forfetaria del 22%. Forfettario da valutare nel caso di start up al 5% | |
Redditi da lavoro autonomo e altri redditi IRPEF con poche detrazioni spettanti. | Più conveniente per evitare che il cumulo dei redditi faccia scattare lo scaglione d’imposta successivo | |
Redditi da lavoro autonomo e altri redditi IRPEF con molte detrazioni spettanti e rischio incapienza. | Più conveniente per non perdere le detrazioni |
Ti può essere utile:
Guida al regime forfettario per professionisti tecnici – e-Book in pdf
Il regime forfettario è una scelta vincente per chi si appresta ad iniziare la professione o l’attività autonoma.La possibilità di fatturare senza IVA rende più convenienti per i clienti le prestazioni di chi fa questa scelta, e per i primi cinque si pagano le imposte con la tassa ultraridotta al 5%, che sale poi al 15% a regime.Ma come si aderisce a questo regime fiscale privilegiato?L’eBook fornisce tutte le risposte in maniera chiara e semplice, illustrando le regole e i soggetti ammessi (oltre ai casi in cui non è possibile optare per questa opzione).Vengono forniti dei calcoli di convenienza per aiutare a decidere se aderire o meno al forfettario e si spiegano bene gli aspetti relativi al regime IVA, agli obblighi e al meccanismo della flat taxLisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.
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Foglio Excel per il calcolo della Flat Tax incrementale per imprese e autonomi diversi dai forfettari prevista nella bozza della legge di Bilancio 2023 >> Scopri di più
Articolo originariamente pubblicato su Architetti.com
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