La Soprintendenza non si esprime nei termini sulla compatibilità paesaggistica? Non si forma nessun silenzio-assenso: il Comune conserva piena autonomia nel valutare la richiesta, e anche se ha già determinato l’importo dovuto e se questo è stato versato può dare ordine di demolizione. Il pagamento della sanzione, infatti, non costituisce un legittimo affidamento, e non ci si può appellare al mancato rispetto di termini formali quando è palese che il contenuto del provvedimento preso dal Comune non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 836/2026 del 2 febbraio scorso, che puntualizza che alla fin fine conta la sostanza dell’abuso, non la forma della procedura.
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Beni culturali e paesaggio: Tutela, Regime vincolistico e procedure autorizzative
L’eBook “Beni culturali e paesaggio: tutela, regime vincolistico e procedure autorizzative” offre una trattazione chiara e sistematica delle norme che regolano la tutela dei beni culturali e paesaggistici, con particolare attenzione agli aspetti procedurali e alle responsabilità dei soggetti coinvolti.Partendo dal quadro costituzionale e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), l’autore analizza le principali tipologie di vincolo, i procedimenti di verifica e dichiarazione dell’interesse culturale, le modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio, fino ai regimi autorizzativi e sanzionatori.Una sezione specifica è dedicata alle autorizzazioni paesaggistiche, comprese quelle semplificate e in sanatoria, offrendo un supporto operativo per tecnici, amministratori e professionisti che si confrontano quotidianamente con gli iter autorizzativi. In sintesi, l’opera offre un’analisi completa e aggiornata della normativa in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, un inquadramento chiaro delle competenze e responsabilità di enti, amministrazioni e privati. Si tratta dunque di una guida operativa alle procedure di autorizzazione paesaggistica, semplificata e ordinaria con un focus su beni culturali religiosi, di proprietà pubblica e circolazione dei beni culturali. Gianfranco Passalacqua, Avvocato amministrativista, cassazionista, consulente di enti pubblici ed istituzioni, esperto in diritto ambientale, urbanistico, dei beni culturali e del paesaggio.Svolge attività accademica presso La Sapienza Università di Roma dal 1995. Titolare dell’insegnamento di diritto dei beni culturali e del paesaggio – dall’a.a. 2024/25 – istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza – corso di laurea in “Diritto, amministrazione e gestione del patrimonio culturale” de La Sapienza Università di Roma, è inoltre docente e coordinatore del modulo giuridico del Master di II livello istituito presso La Sapienza su “Diritto e nuove tecnologie per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali”.Autore di saggi, articoli, monografie su temi del diritto amministrativo. Relatore e chairman nell’ambito di convegni seminari di studio ed approfondimento in ambito accademico, istituzionale e professionale. Adriano Amaraddio, Avvocato, ha conseguito il diploma nel Master di II Livello in Diritto dell’Ambiente istituito presso La Sapienza Università di Roma, è dall’a.a. 2024/25 cultore della materia in “Diritto dei beni culturali e del paesaggio” presso la facoltà di Giurisprudenza de La Sapienza – corso di laurea in Diritto, amministrazione e gestione del patrimonio culturale.
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Il dibattito in Parlamento
La questione del silenzio-assenso in caso di inerzia delle Sopraintendenze è da tempo al centro del dibattito politico. Alla Camera è in corso di esame il ddl 1372 “Delega al Governo per la revisione del Codice dei beni culturali” (proposto dalla Lega e già approvato dal Senato, il testo è scaricabile a fine articolo) che invita il governo a snellire le procedure richiamando anche l’art. 17-bis, comma 3, della legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, e quindi a consentire la formazione del silenzio-assenso.
Il testo originario del ddl in realtà introduceva questo principio tout-court, ma la proposta non è passata in questi termini. Oggi come oggi comunque, come ribadito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, il mancato rispetto del termine non si trasforma in nessun caso in un consenso. E se il Comune sbaglia a ritenere che il parere non rilasciato possa essere favorevole, può ricredersi e ha il diritto/dovere di intervenire a tutela del territorio.
Ristrutturazioni e ampliamenti in zona vincolata
La vicenda esaminata dal Consiglio di Stato riguarda il caso di una società che aveva presentato al Comune di Olbia istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per alcune opere, realizzate senza titolo, in una villa a Porto Rotondo. Si trattava in particolare di riduzione dei volumi della casa del custode con creazione di una veranda, e del cambio di destinazione d’uso di alcuni volumi interrati, a suo tempo autorizzati come cantine.
L’ufficio comunale aveva predisposto relazione tecnica favorevole e l’aveva trasmessa alla Soprintendenza di Sassari il 15 febbraio 2018. Trascorsi i 90 giorni senza risposta, il Comune aveva quantificato l’indennità risarcitoria in 24.944 euro, ritenendo che la mancata espressione del parere fosse da intendersi come assenso alla richiesta. La società aveva regolarmente pagato, ma il 21 maggio 2018 la stessa Soprintendenza aveva sollevato dubbi sull’ammissibilità della richiesta, contestando in particolare la destinazione dei locali dichiarati come cantina, invitando perciò i tecnici ad effettuare un sopralluogo.
Il Comune, che non aveva formalmente concluso la procedura di sanatoria, si era attivato, tenendo correttamente conto dell’indicazione ed era stato effettuato il sopralluogo. Accertato l’abuso era stato emesso l’ordine di demolizione.
Il pagamento non basta a determinare un legittimo affidamento
La società aveva impugnato la decisione di fronte al TAR sostenendo che la quantificazione e il pagamento dell’indennità avessero creato la legittima aspettativa del rilascio del provvedimento alla luce del comportamento tenuto dall’amministrazione (legittimo affidamento).
Dopo il ricorso del Comune la questione è arrivata al Consiglio di Stato che ha dato ragione all’ente. La determinazione degli oneri concessori da parte dell’amministrazione e il relativo pagamento, infatti, secondo i giudici, non poteva generare alcuna aspettativa in presenza della causa ostativa prevista dall’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004. La norma prevede che il Comune possa rilasciare parere favorevole solo per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
Se emergono elementi contrari al rilascio del titolo il Comune deve necessariamente negare il parere favorevole indipendentemente dagli incassi già effettuati. E nel corso del sopralluogo era effettivamente emerso uno stato dei luoghi non coerente rispetto a quanto dichiarato.
Da cantina a mini SPA, impossibile senza rispettare i vincoli
La società sosteneva infatti che i locali interrati non si dovessero computare come aumento di volume, richiamando il regolamento edilizio comunale in materia. Il Consiglio di Stato ha però respinto l’argomento con un principio netto: “la regola che in materia urbanistica porta a escludere i volumi tecnici, tombati o interrati dal calcolo della volumetria edificabile non può essere invocata al fine di ampliare le fattispecie tassative (e perciò di stretta interpretazione) di sanatoria paesaggistica, volta alla salvaguardia della percezione visiva dei volumi e della conservazione del contesto paesaggistico”.
Nel caso concreto, i locali definiti “cantina” presentavano uno o più lati fuori terra ed erano visibili dall’esterno. Inoltre, il sopralluogo aveva accertato un uso del tutto diverso da quello dichiarato: sala relax con videoproiettore e attrezzatura sportiva, zona SPA, arredi per soggiorno. Questo uso residenziale comportava aumento di superfici utili e volumi, ostativo alla sanatoria indipendentemente dalla qualificazione urbanistica dei locali, proprio perché la tutela paesaggistica ha finalità diverse dalla disciplina edilizia, per cui anche volumi che in ambito urbanistico non hanno rilevanza, se modificano l’impatto visivo o creano superfici utili aggiuntive comportano il diniego alla sanatoria. Di qui la decisione in favore del Comune.
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