Sale la quota obbligatoria di energie rinnovabili per i nuovi edifici, e nella categoria delle ristrutturazioni entrano anche quelle di primo livello, compresi gli interventi di sostituzione di impianti termici. Arriva poi una stretta sulle biomasse in caso di sostituzione di impianti a gas, mentre la rottamazione di quelli della stessa categoria con altri più efficienti è incentivata solo per la fascia a cinque stelle e con biomasse certificate.
Queste le principali novità del d.lgs “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023” cosiddetta RED III, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026, in vigore dal 4 febbraio prossimo. Il provvedimento fissa al 39,4% l’obiettivo nazionale di quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo da raggiungere entro il 2030, mentre per gli edifici l’obiettivo indicativo di copertura da fonti rinnovabili sale al 40,1%.
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Nuovi obblighi anche per la sostituzione di impianti termici
La novità principale per il settore edilizio riguarda l’estensione dell’integrazione delle fonti rinnovabili con l’inserimento anche degli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili. Finora l’obbligo riguardava solo edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 28/2011. Con le modifiche all’allegato III (articolo 29 del decreto) vengono introdotte percentuali differenziate a seconda della tipologia di intervento, distinguendo tra ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello, adottando in questo ambito le definizioni riportate nel nuovo decreto Requisiti Minimi (D.M. 28 ottobre 2025).
In dettaglio, gli edifici nuovi devono garantire la copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva. Per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello la percentuale scende al 40% sia per l’acqua calda sanitaria che per la somma dei servizi. Nel caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello e di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, l’obbligo è limitato alla copertura del 15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva, escludendo quindi l’acqua calda sanitaria.
Le nuove regole si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio viene presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ossia dal prossimo 3 agosto. Per gli interventi sugli impianti i requisiti minimi specifici da rispettare saranno definiti con un decreto del MASE da emanare sempre entro la stessa data.
Deroghe e impossibilità di ottemperare
In considerazione dei nuovi obblighi vengono poi riviste e integrate le condizioni per la deroga agli obblighi, che ora possono riguardare anche motivi economici. L’articolo 29 modifica il punto 1 della sezione D dell’allegato III precisando che l’impossibilità di ottemperare può essere sia tecnica che economica, mentre in precedenza era contemplata solo l’impossibilità tecnica. In entrambi i casi il progettista deve evidenziare nella relazione ex articolo 8 del d.lgs. 192/2005 le motivazioni della deroga, dettagliando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
In caso di impossibilità tecnica o economica comprovata, per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello resta l’obbligo del rispetto dei parametri relativi all’indice di prestazione energetica. Viene inoltre precisato che l’utilizzo di sistemi di riscaldamento con effetto Joule (resistenze elettriche) è vietato, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica B o superiore.
Limiti agli incentivi per il passaggio da gas a biomasse
Sul fronte delle biomasse, invece, a partire da agosto la nuova direttiva limita in maniera significativa gli incentivi per la sostituzione di impianti a gas con quelli a legno e pellet. Per prima cosa gli incentivi non sono più ammessi se la sostituzione avviene con stufe, termostufe, termocamini e caminetti aperti.
L’incentivo resta solo per passare ad impianti della stessa tipologia e con certificazione ambientale. Nel caso invece delle caldaie, sono obbligatori certificazione a cinque stelle, rendimento termico utile non inferiore a 87% e installazione di un sistema di accumulo non inferiore a 20 dm /kW.
Inoltre gli incentivi sono ammessi in caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, solo se i generatori alimentati con biomassa installati assicurano emissioni di particolato primario (PP 10) non superiori a 1 mg/Nm 3. Si tratta di un requisito decisamente stringente, legato al fatto che l’obbiettivo UE è quello di incentivare piuttosto il riscaldamento elettrico.
Aggiornamento quinquennale e relazione tecnica
Confermato infine l’aggiornamento degli obblighi percentuali, che a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale tenendo conto dell’evoluzione tecnologica. Il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste dall’allegato III nella relazione che deve essere trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, e per alimentare il Portale per l’efficienza energetica degli edifici.
Tabella comparativa campo di applicazione
| Tipologia intervento | D.lgs. 199/2021 | D.lgs. 5/2026 |
| Edifici di nuova costruzione | 60% ACS 60% somma (ACS+risc.+raff.) | 60% ACS 60% somma (ACS+risc.+raff.) |
| Ristrutturazioni rilevanti (>1000 mq) | 60% ACS 60% somma | Categoria assorbita nelle ristrutturazioni importanti |
| Ristrutturazioni importanti 1° livello | Non previsto | 40% ACS 40% somma (ACS+risc.+raff.) |
| Ristrutturazioni importanti 2° livello | Non previsto | 15% somma (risc.+raff.) |
| Ristrutturazione impianto termico | Non previsto | 15% somma (risc.+raff.) |
| Edifici pubblici | +5% su tutte le percentuali +10% potenza elettrica | +5 punti percentuali +10% potenza elettrica |
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