L’installazione di un ascensore in un edificio condominiale rappresenta una delle questioni più delicate in materia di uso delle parti comuni. Sempre più spesso, infatti, un singolo condomino (disabile o con esigenze di mobilità ridotta) chiede di poter realizzare, a proprie spese, un impianto che consenta di superare le barriere architettoniche.
L’installazione di un ascensore a cura e spese di uno o alcuni condomini per l’eliminazione delle barriere architettoniche costituisce una modificazione della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c. Chi vuole realizzare tale intervento perciò invoca il diritto all’eliminazione delle barriere architettoniche e all’uso più intenso della cosa comune (art. 1102 c.c.), mentre chi si oppone richiama la necessità di tutelare la pari fruizione degli spazi e il rispetto delle regole condominiali.
Il conflitto, quindi, nasce dal difficile equilibrio tra solidarietà condominiale e diritto individuale all’accessibilità, ed è spesso rimesso al giudice, chiamato a valutare se l’opera sia compatibile con la destinazione del cortile e con i diritti degli altri condomini.
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Parti comuni ed esclusive in condominio
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La vicenda
Il Tribunale di Torino ha recentemente affrontato una vicenda che ha preso l’avvio quando alcuni condomini hanno deciso di installare un ascensore nel cortile interno, usufruendo del Bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per trasparenza hanno informato tutti i condomini interessati: due hanno dato il nulla osta, mentre uno ha negato il consenso. Nonostante ciò, i condomini hanno incaricato una ditta di eseguire i lavori e presentato una SCIA (con successiva integrazione), ottenendo i pareri favorevoli della Soprintendenza e della Commissione Locale Paesaggio.
Il Comune ha però negato l’autorizzazione, sostenendo che mancava il consenso del condominio resistente. Gli attori hanno impugnato il diniego davanti al TAR Piemonte, ma il ricorso è stato respinto: i giudici ammnistrativi hanno ribadito che, quando un immobile è in comproprietà, l’ente locale deve verificare l’assenso di tutti i comproprietari, senza poterlo sostituire con valutazioni complesse sui rapporti civilistici.
Successivamente i condomini hanno citato davanti al Tribunale civile il condominio per sentir accertare e dichiarare che l’esecuzione di un ascensore idoneo ad abbattere la barriera architettonica rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1102 c.c. e non necessita del consenso degli altri condomini. Il condominio si costituito in giudizio e ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda in quanto già decisa con sentenza Tar Piemonte tra le stesse parti, passata in giudicato.
La decisione del giudice civile
Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) ha preso una decisione su un aspetto amministrativo, cioè sulla legittimità di un provvedimento che riguardava l’uso del cortile comune. Tuttavia, questa pronuncia non impedisce al giudice civile (quello ordinario) di entrare nel merito dei rapporti di proprietà e di comproprietà tra i condomini.
In altre parole, il TAR si limita a dire se un provvedimento amministrativo è legittimo o meno. Ma spetta al giudice civile stabilire, caso per caso, se davvero serve il consenso di tutti i comproprietari per fare un certo intervento, oppure se ci sono ragioni giuridiche che lo escludono (ad esempio un titolo che attribuisce la proprietà esclusiva del cortile a qualcuno). A tale proposito il Tribunale di Torino ha ricordato che per le modifiche di iniziativa individuale alle parti comuni finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea, salvo che tale autorizzazione sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell’interesse comune, mediante esercizio dell’autonomia privata.
È dunque erronea l’affermazione, talvolta espressa dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’ordinamento richiede sempre, ai fini dell’istallazione di un ascensore, la deliberazione del condominio, anche nel caso in cui questo sia finalizzato ad eliminare le barriere architettoniche per le persone con disabilità (o altri soggetti fragili) e realizzato a proprie spese.
Quando l’installazione dell’ascensore è legittima
Il giudice piemontese, tenendo conto delle considerazioni del CTU, ha escluso che l’installazione dell’ascensore possa pregiudicare la sicurezza e la stabilità del caseggiato (il decoro non è rilevante). Inoltre il Tribunale ha osservato che la collocazione dell’impianto, nel punto indicato, non può compromettere l’utilizzo del resto del cortile, che continuerebbe a rimanere pienamente fruibile.
Il giudice piemontese ha pure affermato che il nuovo impianto continua a consentire di eseguire opere di manutenzione, interventi di tinteggiatura, operazioni di carico e scarico dei materiali, risultando anche possibile traportare, montare e posizionare ponteggi tubolari e di utilizzare “trabattelli” (Trib. Torino 24 novembre 2025 n. 5091).
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