Il modello di conciliazione nella CTU

Approccio facilitativo, modello valutativo e ruolo del dato tecnico nel tentativo conciliativo del consulente.

Paolo Frediani 04/02/26
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Chi conduce una conciliazione in CTU deve sapere se proporsi come facilitatore del dialogo o come soggetto propositivo. In questo ultimo contributo, l’autore approfondisce il confronto tra modelli conciliativi, chiarendo le derive da evitare e le condizioni per garantire una conciliazione efficace, rispettosa degli interessi delle parti e del ruolo del CTU.

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Il CTU Conciliatore

Nell’odierno processo civile il giudice chiede sempre al CTU di tentare la conciliazione della controversia; le prassi diffuse negli uffici giudiziari ormai – superando i limiti imposti dalla normativa – hanno fatto diventare l’esperimento conciliativo una delle attività più importanti del CTU. Ma conciliare due o più soggetti in lite in una causa giudiziaria richiede impegno, dedizione e specifiche competenze che oggi la stessa riforma Cartabia prevede espressamente all’art. 3 del DM 109/2023; nessuno tuttavia si è mai preoccupato di formare il consulente in tali importanti compiti. Molte sono le domande e i dubbi dei CTU su questo aspetto. Il testo, volutamente pratico ed agile, vuole fornire un supporto operativo consentendo al lettore di acquisire le capacità per proporre, condurre e concludere positivamente l’esperimento conciliativo della vertenza. L’autore è stato il primo nel panorama editoriale a curare ed approfondire con volumi tale importante tema sin dal 2004 e con questo prezioso testo e con le indubbie doti riconosciutegli prende per mano il CTU e lo conduce allo svolgimento dell’importante e delicato compito, nobilitando così la definizione di CTU conciliatore.Paolo Frediani Geometra libero professionista; consulente tecnico forense nei settori civili e penali dal 1990; libero docente in corsi di formazione professionale dal 1999; professore a contratto Università di Pisa; docente presso la Scuola Superiore della Magistratura; autore e pubblicista. Grande esperto e cultore della conciliazione, ha intuito tra i primi le sue potenzialità nell’alveo endoperitale sin dai primi anni 2000 con pubblicazioni dedicate.

 

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Il modello facilitativo: dialogo, interessi, soluzioni

In relazione a quanto enunciato è importante dedicare le riflessioni conclusive di questo contributo al modello proposto per lo svolgimento dell’esperimento conciliativo da parte del consulente tecnico di ufficio.  Sul tema – per la verità – non si segnalano studi o trattazioni specialistiche e molto è rinviato a prassi legate a comportamenti del tutto personali, frequentemente maturate da esperienze disancorate dal rispetto di metodologie efficaci nel contesto conflittuale.

D’altra parte – come abbiamo osservato – lo stesso CTU, al pari di altri attori coinvolti, soffre di una carenza culturale nelle procedure alternative e complementari compositive del conflitto. E d’altronde vi è una variegata casistica degli approcci e delle metodologie che accompagnano l’intervento dell’ausiliario giudiziario nell’azione conciliativa, molte delle quali connotate da scarsa conoscenza delle dinamiche tipiche del conflitto e delle sue specifiche modalità di gestione.

Il modello qui proposto prende lo spunto dall’alveo delle metodologie facilitative di risoluzione delle liti. Queste considerano un conciliatore che supporta e stimola la comunicazione tra le parti favorendo lo scambio e la ricerca degli interessi alla base del conflitto, il tutto per consentire alle stesse non solo un dialogo costruttivo ma anche una introspezione guidata dei propri interessi e delle proprie necessità, al fine di far individuare una soluzione di intesa soddisfacente. Insomma una soluzione sulle necessità e sugli interessi, e non sulle pretese e sulle posizioni della lite.

Il modello valutativo: proposta fondata sul dato

Il modello aggiudicativo (detto anche valutativo), invece, indirizza il conciliatore a valutare la fondatezza delle pretese delle parti, al fine di formulare una proposta il cui contenuto, ovviamente, viene parametrato sull’opinione che questi si è fatto circa le posizioni delle parti. Ciò determina il modo di atteggiarsi delle parti nel procedimento: ciascuna di esse porterà gli argomenti utili ad incidere sul giudizio, in modo da ottenere la proposta a lei più favorevole, e, correlativamente, il conciliatore ricercherà la soluzione giusta della controversia; la sua proposta si baserà sull’opinione che egli si è fatto della fondatezza delle contrapposte posizioni delle parti.

Modelli a confronto e prassi applicative

Come ben si comprende il primo modello si pone in antitesi al secondo. Nel primo non è rilevante la fondatezza delle pretese, ma la soddisfazione degli interessi e delle necessità dei contendenti. I vantaggi fondamentali del modello di mediazione facilitativa sono proprio quelli di esaltare la atipicità propria della soluzione autonoma della controversia e nel far divenire l’accordo “frutto” ed elaborazione delle due parti. Per questo diviene rispettato e duraturo, poiché la forza di quella intesa è data dalle parti stesse che vi riconoscono il migliore degli accordi possibili.

Non vi è dubbio che invece – come si osservava – molto diverse sono le idee di conciliazione legate all’intervento del consulente tecnico di ufficio, tuttavia tutte accomunate dall’idea che, in buona sostanza, questi debba suggerire (od in alcuni casi, peggio, imporre) gli elementi dell’accordo sulla base di una sua idea dell’accordo stesso.

Queste di fondo trovano proprio ispirazione nel modello aggiudicativo dove, in definitiva – come già osservato – il conciliatore formula la “sua” proposta di accordo. D’altra parte, non si può fare a meno di osservare come a tale modello pare volersi riferire anche il legislatore nel contenuto dell’art.696 – bis c.pc. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, quando indica “prima del deposito della relazione peritale il consulente tenta – ove possibile – la conciliazione tra le parti “, così lasciando intendere come il consulente dovrebbe ispirarsi nell’azione conciliativa alle risultanze peritali.

In tal senso, la decisione sull’intesa verrebbe quindi a collocarsi nell’ambito delle decisioni tecniche assunte dal consulente e non tanto nella volontà delle parti, sempreché il CTU non sia così abile e preparato da condurre, in ogni caso, le parti a confrontarsi su tale piano a seguito di una completa indagine sui loro interessi e sulle loro necessità. Anche se in linea generale il modello si allontana da quello più filosofico (forse integralista) della conciliazione, per chi fonda la propria esperienza quotidianamente nelle vicende giudiziarie, non può non osservare come nella pratica tale approccio, in diversi casi, presenti una propria utilità e debba perciò essere seguito.

Ciò in particolare nelle circostanze dove al consulente si richieda la determinazione o l’espressione di un dato puntuale. Non si può infatti non riconoscere che vi siano incarichi peritali dove il “dato”, il “numero”, diventa essenziale per fornire l’elemento “terzo” ed il termine di riferimento alle parti che, altrimenti, rimarrebbero inesorabilmente ancorate alle proprie idee e pretese.

Si pensi alla determinazione del confine tra due proprietà: come potrebbero le parti in contesa prendere in considerazione vantaggi e svantaggi o piuttosto studiare soluzioni alternative ed opzioni migliorative della propria idea, se prima il terzo non si esprimesse delineando i risultati delle indagini e precisando l’effettiva posizione del loro limite di proprietà? Ma detto questo, pensare al consulente-conciliatore che fornisce il “numero”, non significa pensare necessariamente al modello di transazione: invero quell’elemento rappresenta nella sostanza la misura dalla quale si parte (potremmo dire il mezzo) ma, attenzione, non quella alla quale si arriva (il risultato)!

Il dato tecnico non è la soluzione

Ed è proprio questa la discriminante operativa che il consulente tecnico di ufficio deve comprendere pienamente: pur nel caso che egli sia costretto a (o desideri) formulare il “dato”, deve, immediatamente dopo spostare l’attenzione dei protagonisti ed il loro confronto sugli aspetti impliciti e nascosti, sulle questioni più intime della lite, costituiti dagli interessi, dalle aspettative, dai timori e dai bisogni delle parti, ampliando il dialogo ed offrendo una prospettazione diversa del conflitto.  

Il dato serve insomma quale elemento di partenza – potremmo dire quale pretesto – per il conciliatore, ma non è quello (e non può essere quello) di arrivo. Si può anche iniziare con un “numero” ma il segreto del conciliatore non è “dividerlo” diminuendone la misura, ma “moltiplicarlo” per aumentarne la quantità. Diversamente il risultato raggiunto sarebbe una transazione (divisione delle quantità) e non una conciliazione (soddisfazione degli interessi): ci saremmo, in buona sostanza, limitati a risolvere la lite invece che estinguere il conflitto. 

Condurre con metodo, sensibilità ed efficacia

D’altra parte l’esperimento del consulente è da lui condotto e regolato, sia nella modulazione dei tempi che nella conduzione, attraverso le migliori tecniche capaci di proporre un ambito operativo di efficacia e serenità ai soggetti coinvolti, avendo sempre cura di mettere al centro dell’attenzione quello che non si vede del conflitto piuttosto quello che è evidente agli occhi dei contendenti.

In questo senso, concludendo, potremmo quindi dire che principalmente la conciliazione del consulente tecnico di ufficio deve essere proposta e tentata in un ambito “neutro”, ossia non condizionato in alcun modo dalle risultanze peritali, giacché su di esso e sul suo operato conciliativo incombono proprio queste. Ma anche quando il consulente sia nelle condizioni, ovvero ritenga di non poter evitare l’espressione del “dato”, la condotta da tenere poi è quella che abbiamo esaminato.

Per tali motivi è quindi indispensabile affidare gli incarichi con finalità conciliative a soggetti formati e qualificati che siano in grado di mettere in atto un approccio privo di approssimazione – o peggio ancora di superficialità – e consentire alle parti di avere a disposizione lo svolgimento di un esperimento serio e professionale. D’altra parte, pur non avendo una propria struttura rituale, il tentativo di conciliazione nel corso di una consulenza tecnica deve rispondere a requisiti di funzionalità, efficacia e professionalità, condizioni di cui è garante il consulente tecnico.

In conclusione

Il consulente tecnico di ufficio svolge una funzione importante per il giudice, fornendo la conoscenza specialistica indispensabile per consentire a questi di pervenire ad una decisione. Ma oggi l’opera dell’ausiliario si arricchisce di un valore ulteriore, che potremmo definire sostanziale, negli obiettivi che la giurisdizione assegna, sia nell’alveo della procedura art.696-bis cp.c. sia attraverso le prassi affermatisi negli uffici giudiziari.

Tutto questo comporta per il consulente di essere preparato a proporre e gestire una fase particolare e complessa per condurre le parti dall’ordine imposto all’ordine negoziato, dal piano dei diritti al piano degli interessi, per conseguire un risultato conciliativo condiviso, duraturo e rispettato. Facendo così non solo gli interessi dei contendenti, ma anche quello della pubblica giurisdizione, che da tempo ha posto la deflazione del carico giudiziario al centro di tutte le iniziative di riforma del processo degli ultimi decenni.
 
Il sistema di ordine negoziato (o non avversariale) è alternativo a quello di ordine imposto (o avversariale) nella regolamentazione dei conflitti. Mentre nel sistema di ordine imposto le parti si affidano a un terzo che decide sulla base del diritto, nel sistema di ordine negoziato le parti conservano il potere decisionale e lavorano insieme con atteggiamento cooperativo per cercare una soluzione basata sui loro interessi e bisogni.

L’autore organizza anche un corso di formazione online dedicato, dal titolo MASTERCLASS 20 – IL CTU CONCILIATORE. Il corso, di 20 ore formative totali (a partire dal 10 febbraio 2026), ha l’obiettivo di consentire ai partecipanti l’acquisizione delle competenze indispensabili per gestire una procedura di conciliazione nell’ambito della CTU.

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Prontuario del CTU

Le funzioni di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) hanno con il tempo assunto sempre più rilevanza e centralità nel processo in contrasto al fatto che per moltissimo tempo non se ne sia mai curata una qualificazione ed una spe-cializzazione.Cosicché, complice anche la crisi economica che ha attraversato il mondo delle professioni, molti sono i consulenti negli anni iscritti negli elenchi dei tribunali con scarse conoscenze e poche sensibilità degli ambiti in cui si trovano ad operare.L’autore, con l’abilità e la preparazione riconosciute, anche in questa seconda edizione aggiornata alle disposizioni della c.d. Riforma Cartabia, che giunge a quattro anni dalla prima, è riuscito a compendiare in un testo snello e di facile consultazione tutto il sapere, complesso e diversificato, del Consulente Tecnico.L’opera, in un quadro di sintesi strutturata con riflessi operativi, analizza le funzioni, gli ambiti processuali, le regole procedimentali, le responsabilità e le pratiche attività del Consulente Tecnico di Ufficio nei diversi momenti dell’incarico; l’analisi è arricchita di esempi, di tabelle esemplificative osservare/fare, di sezioni Faq e normative di riferimento e, al termine di ogni capitolo, dei Focus con i quali l’autore non rinuncia ad approfondimenti monotematici innovativi per contenuti e che rivelano bene il carattere dell’opera: semplice ma non semplicistica.Insomma tutto quello che un Consulente Tecnico d’Ufficio dovrebbe conoscere della propria attività: dalle norme di riferimento, all’albo ed all’elenco nazionale dei consulenti tecnici, da come svolgere le operazioni di consulenza alla relazione peritale, dai metodi e strategie per lo svolgimento dell’esperimento conciliativo a come richiedere il compenso al giudice fino alle responsabilità nei diversi profili.Completa il lavoro l’appendice con le maggiori formule per il Consulente Tecnico ed un pratico glossario dei termini in uso.Paolo FredianiGeometra libero professionista, svolge attività di consulente, perito ed ausiliario nella pubblica giurisdizione. Dal 1999 è libero docente in corsi di formazione e partecipa, in qualità cultore delle materie, a seminari e convegni. È docente presso la Scuola Superiore della Magistratura e a contratto presso Università di Pisa – Dipartimento Ingegneria Civile e Industriale nel corso di Laurea “Tecniche per le costruzioni civili e la Gestione del Territorio”. È autore di volumi e trattati sulla materia per i maggiori editori italiani. Collabora con quotidiani e portali d’informazione giuridica. In qualità di esperto è componente della Commissione estimo e attività peritali del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

 

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Paolo Frediani

Libero professionista in Pisa, consulente tecnico e perito per la pubblica giurisdizione, è mediatore civile commerciale e valutatore immobiliare certificato a norma UNI 10558:2014. Ritenuto uno dei maggiori esperti nella materia, è autore da oltre vent’anni per i principali …Continua a leggere

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