Semplificazioni fotovoltaico anche per centri storici: nuove aree idonee e stop a divieti generici dei Comuni

Il decreto Aree idonee 2025 amplia le zone dove installare impianti fotovoltaici con procedura semplificata, includendo per legge gli edifici e le loro pertinenze. Cade il divieto dei regolamenti comunali “a priori”, mentre il parere della Soprintendenza diventa non vincolante. Restano però limiti. Dettagli e tabella di confronto.

Lisa De Simone 02/12/25
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Intervento urgente del governo per accelerare l’installazione dei pannelli solari ed uscire dalla fase di stallo dovuta ai divieti incrociati da parte delle amministrazioni locali, per garantire il rispetto del PNNR e dei piani europei sulle rinnovabili. Con il decreto 175/2025 “Transizione 5.0-Aree idonee” in vigore dal 25 novembre e ora all’esame del Senato, viene ampliata la lista delle aree idonee per le quali e procedure sono semplificate, con l’aggiunta tra queste delle “coperture degli edifici e relative aree pertinenziali”.

Stabilito poi che per le Amministrazioni è sempre vietato “prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”. Inoltre, nel caso in cui si tratti di aree nei centri storici, il parere della Sopraintendenza deve essere richiesto ma “non è vincolante”, per cui l’amministrazione può procedere comunque. Via libera senza condizioni, infine, agli impianti agrivoltaici come espressamente definiti.

Dall’11 dicembre, poi, andranno in vigore anche le modifiche al Testo Unico Rinnovabili contenute nel decreto legislativo “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre. Tra le novità di quest’ultimo testo la definizione di “revisione della potenza”, che ora include esplicitamente negli impianti anche i sistemi di accumulo, la nuova definizione di “infrastrutture indispensabili”, estesa anche alle infrastrutture di trasformazione dell’energia, la compatibilità degli impianti con gli strumenti urbanistici. Ecco intanto un’analisi delle novità già in vigore.

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Edifici come aree idonee: il principio di fondo

Il nuovo articolo 11-bis del D.lgs. 190/2024, inserito dall’art. 2 del decreto 175/2025, qualifica espressamente come aree idonee “gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali” (comma 1, lettera l, punto 3).

Questo significa che qualsiasi edificio – residenziale, commerciale, industriale – diventa per legge un’area idonea all’installazione di impianti fotovoltaici, a prescindere dalla sua collocazione urbanistica. La qualificazione come area idonea comporta conseguenze procedurali rilevanti: per gli impianti che ricadono interamente in aree idonee scattano infatti semplificazioni autorizzative significative.

Quando il parere della Soprintendenza non è più vincolante

In questo ambito il nuovo articolo 11-quater stabilisce due principi:

  1. Per gli interventi a basso impatto ambientale (allegati A e B del Testo unico rinnovabili) che insistano in aree idonee, la realizzazione “non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica”, la quale si esprime con “parere obbligatorio e non vincolante” (comma 1). In pratica: chi installa pannelli fotovoltaici su un edificio qualificato come area idonea non deve richiedere l’autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza esprime un parere (se necessario in caso di immobile o di area vincolata), ma questo parere non può bloccare l’intervento. Se il parere non arriva, l’autorità procedente provvede comunque sulla domanda. Questo vale anche nel caso dei siti tutelati Unesco.
  2. Per gli interventi dell’allegato C (autorizzazione unica), il parere paesaggistico resta obbligatorio ma diventa non vincolante, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale. I termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo. Questa semplificazione si applica solo se l’impianto ricade interamente in un’area idonea (comma 3), mentre se anche solo una parte dell’impianto è fuori dall’area idonea, la norma non opera.

La fascia di rispetto di 500 metri dai beni tutelati

C’è comunque un limite importante. L’articolo 11-bis, comma 4, lettera m, stabilisce che le regioni non possono qualificare come idonee “le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi”. Questo significa che un edificio collocato entro 500 metri da un bene vincolato perde la qualificazione di area idonea per quanto riguarda l’installazione di pannelli fotovoltaici senza PAS.

In concreto: chi installa fotovoltaico su un edificio non vincolato ma situato entro 500 metri da un bene tutelato (ad esempio una chiesa monumentale, un palazzo storico vincolato, un’area archeologica) non può beneficiare delle semplificazioni previste per le aree idonee. L’intervento resta comunque possibile, ma torna soggetto alle autorizzazioni ordinarie, compresa l’autorizzazione paesaggistica vincolante.

Fuori dalla fascia dei 500 metri, invece, l’edificio è area idonea a tutti gli effetti e scattano le semplificazioni.

Stop a divieti generici, cosa cambia nei centri storici

Con il decreto, poi, al di là delle fasce di rispetto appena viste, per le amministrazioni locali non è più possibile vietare i pannelli in via generica. L’articolo 11-bis, comma 4, lettera d, stabilisce infatti espressamente “l’impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili“.

Questo significa che un regolamento comunale o un piano paesaggistico non può più vietare in via preventiva i pannelli fotovoltaici “in tutto il centro storico” o “in tutte le zone A”. Chi installa pannelli su un edificio in centro storico non vincolato e situato oltre i 500 metri da beni tutelati ha diritto alle semplificazioni previste per tutte le aree idonee.

Terreni agricoli, sempre consentito l’agrivoltaico

Anche per i terreni agricoli il decreto introduce novità significative. Se da una parte è confermato il divieto in caso di nuovi impianti a terra, è messo nero su bianco che gli impianti agrivoltaici sono invece “sempre consentiti“, considerando che questa tipologia di impianto è in grado di preservare la continuità delle attività colturali e pastorali.

E per evitare qualunque problematica interpretativa è introdotta anche una definizione specifica. L’impianto infatti in questo caso “può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.

Altre aree idonee ampliate per il fotovoltaico

Oltre agli edifici, il decreto amplia significativamente il catalogo delle aree idonee specificamente per gli impianti fotovoltaici. L’articolo 11-bis, comma 1, lettera l, aggiunge alle aree idonee generali (siti di bonifica, cave cessate, discariche chiuse, ferrovie, autostrade, aeroporti, demanio militare e statale) una serie di aree utilizzabili solo per fotovoltaico:

  • aree interne agli stabilimenti industriali sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, più le aree agricole in un perimetro di 350 metri dallo stabilimento;
  • aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, logistica o destinate a centri di elaborazione dati;
  • aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
  • invasi idrici, laghi di cave e miniere dismesse o degradate;
  • impianti del servizio idrico integrato e relative aree di pertinenza.

Vincoli per le regioni: limiti alla pianificazione

Il decreto pone poi limiti precisi alla potestà pianificatoria regionale. L’articolo 11-bis, comma 4, lettera g, stabilisce infatti che “al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime”. Le regioni possono definire percentuali specifiche a livello comunale (lettera h), ma devono muoversi entro questo corridoio.

Le regioni hanno 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto (quindi entro il 22 marzo 2026) per individuare con propria legge aree idonee ulteriori rispetto a quelle già qualificate dal decreto (comma 3). In caso di mancata adozione o di mancata ottemperanza ai principi stabiliti dal decreto, si applica il potere sostitutivo statale ai sensi dell’articolo 41 della legge 234/2012.

La piattaforma digitale per il monitoraggio

Infine il nuovo articolo 12-bis prevede l’istituzione di una piattaforma digitale per le aree idonee, gestita dal MASE con supporto del GSE e aperta alla consultazione pubblica. La piattaforma include un “contatore delle SAU utilizzate per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili”, alimentato dai dati regionali.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore (quindi entro il 21 gennaio 2026), con decreto del MASE previa intesa in Conferenza unificata, saranno disciplinate le modalità di funzionamento della piattaforma.

Confronto disciplina aree idonee fotovoltaico

AspettoVecchia disciplina (art. 20 D.lgs. 199/2021)Nuova disciplina (art. 11-bis D.lgs. 190/2024 modificato dal DL 175/2025)
Edifici come aree idoneeNon previsto esplicitamente. Gli edifici rientravano nelle aree idonee solo attraverso interpretazione o rinvio ad altre disposizioni.Qualificazione espressa: “gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali” sono aree idonee (comma 1, lett. l, punto 3).
Fascia rispetto beni tutelatiArt. 20 comma 8 lett. c-quater: 500 metri per fotovoltaico, 3 km per eolico. Ma norma generale, non specifica per edifici.Art. 11-bis comma 4 lett. m: 500 metri per fotovoltaico, 3 km per eolico. Limite vincolante per qualificazione aree idonee da parte delle regioni.
Parere paesaggistico in aree idoneeArt. 22: parere obbligatorio e non vincolante per impianti in aree idonee. Se non arriva il parere, l’autorità procedente provvede comunque.Art. 11-quater: per Allegati A e B in aree idonee, realizzazione non subordinata ad autorizzazione paesaggistica. Parere obbligatorio ma non vincolante. Per Allegato C: parere non vincolante anche ai fini VIA. Termini ridotti di 1/3. Vale solo se impianto INTERAMENTE in area idonea.
Fotovoltaico a terra in zone agricoleArt. 20 comma 1-bis (introdotto da DL 63/2024): fotovoltaico a terra in zone agricole consentito solo in aree limitate (rifacimento senza incremento area, cave, discariche, stabilimenti industriali+500m, autostrade+300m). Eccezioni: CER, progetti PNRR/PNC.Art. 11-bis comma 2: conferma divieto generale con stesse eccezioni del comma 1-bis precedente. Novità: aggiunta esplicita che agrivoltaico è sempre consentito (moduli in posizione elevata).
Definizione agrivoltaicoNon presente nel D.lgs. 199/2021. Riferimenti generici in altre norme.Art. 4 comma 1 lett. f-bis: “impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.”
Altre aree idonee specifiche per fotovoltaicoArt. 20 comma 8 lett. c-ter: stabilimenti industriali AIA + agricole entro 500m; aree adiacenti autostrade entro 300m.Art. 11-bis comma 1 lett. l: oltre a stabilimenti+350m e autostrade+300m, aggiunge: edifici e pertinenze, aree industriali/direzionali/artigianali/commerciali/logistica/data center, parcheggi (solo coperture), invasi idrici e laghi cave, impianti servizio idrico integrato.
Limiti SAU per aree idonee agricoleNon previsto.Art. 11-bis comma 4 lett. g: le aree agricole qualificabili come idonee a livello regionale non possono essere inferiori allo 0,8% delle SAU né superiori al 3% delle SAU. Possibili percentuali specifiche a livello comunale (lett. h).
Divieto di divieti genericiPrincipio implicito ma non espresso con chiarezza nel testo normativo.Art. 11-bis comma 4 lett. d: stabilisce espressamente “impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

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Lisa De Simone

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassaz…Continua a leggere

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