Nella nota del 24 marzo 2020, il presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) si è rivolto a tutti i suoi iscritti, chiarendo se gli studi professionali e dunque anche gli studi dei geometri possono/devono rimanere aperti quali “servizi essenziali”.
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Come ribadisce la nota, il DPCM del 22 marzo 2020 relativo alla “Sospensione delle attività produttive non essenziali” – in vigore dal 22 marzo ed efficace sino al 3 aprile – non sospende le attività professionali rientranti nel codice Ateco al numero 71 “Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudo ed analisi tecniche” (nella fattispecie: codice Ateco 71.12.30 “Attività tecniche svolte dai geometri”).
Coronavirus, la consulenza di un geometra è servizio essenziale?
In merito alla mancata sospensione delle attività professionali, il presidente ha dichiarato di ritenere opportuno avanzare due precisazioni di merito:
– che «la mancata sospensione dell’attività professionale non ci deve distogliere dal compito al quale siamo chiamati ad assolvere prima di tutto come cittadini: contribuire attivamente al contenimento del contagio da Covid-19, adottando comportamenti responsabili e massimamente rispettosi delle regole nei confronti di collaboratori, clienti e fornitori, garantendo in tal modo anche la sicurezza dei familiari e delle altre persone con le quali entriamo quotidianamente in contatto. Massima dedizione, quindi, all’erogazione di servizi e prestazioni professionali, ma solo a patto che ci siano le condizioni per poterli svolgere in totale sicurezza»;
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– che «la mancata sospensione delle attività professionali non implica in alcun modo l’esclusione dalle misure economiche che il Governo sta mettendo a punto per i professionisti ordinistici, e che vanno nella direzione delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale assieme alla Rete delle Professioni Tecniche e al Comitato Unitario delle Professioni, delle quali si è dato evidenza nella circolare inviata lo scorso 20 marzo “Decreto legge Cura Italia n. 18 del 17/3/2020 – Misure per i professionisti”».
Cantieri, quali sono concessi?
Le attività espressamente non sospese perché ritenute strategiche in quanto attinenti lavori di ingegneria civile (cod. 42) sono: costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali; costruzione di linee ferroviarie e metropolitane; costruzione di ponti e gallerie; costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi; costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni; costruzione di opere idrauliche; lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione; altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile; installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione di costruzione.
Quali attività sono sospese?
Il blocco di queste attività è scattato lo scorso 23 marzo; i lavori e le provviste per rendere sicuri i cantieri o concludere opere improrogabili e urgenti, sono stati ammessi fino al 25 marzo 2020.
Le più importanti attività temporaneamente sospese in quanto considerate “ordinarie” sono: la costruzione di edifici e le attività che riguardano lo sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione (codice 41); la costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice 41.20.00); la demolizione e preparazione del cantiere edile (codice 43.10); la preparazione del cantiere edile e la sistemazione del terreno (codice 4312); il completamento e finitura di edifici (codice 43.30); altri lavori specializzati di costruzione, come ad esempio le coperture (codice 43.90).
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Infine il presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri dichiara che a giorni saranno redatte delle linee guida inerenti i principali ambiti di prestazioni professionali, erogate in regime di limitazione da Covid-19, e che saranno rese disponibili a tutti gli iscritti.
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Foto: iStock/RapidEye
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