Nella quantità di anticipazioni, disposizioni e interpretazioni che in questi giorni hanno affollato ogni mezzo di comunicazione, non sempre sono state restituite con chiarezza (forse sarebbe meglio dire non sono state fornite affatto) le indicazioni che interessano l’attività che viene svolta nei cantieri per la realizzazione di opere edili di natura pubblica o privata.
L’unica, di certezza, sono le Linee guida pubblicate dal Ministero sulla sicurezza nei cantieri edili del 19 marzo 2020 che riguardano i titolari del cantiere, i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere.
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Coronavirus, come lavorare in cantiere?
Provvedimenti emanati
Le tipologie di provvedimenti fin qui emanate hanno interessato due ambiti principali relativi a:
– le misure preventive o sanitarie rivolte a fronteggiare la diffusione del virus (d. P.C.M. 11 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.);
– i provvedimenti di sostegno economico a favore delle categorie di soggetti in difficoltà per le conseguenze del rallentamento o del fermo delle attività a seguito dell’attuazione delle misure preventive (d.L. 17 marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – in attesa della relativa conversione in legge).
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Come nel caso delle attività professionali, per le quali non è richiesta alcuna sospensione delle mansioni ma soltanto l’attuazione, ogni volta che ci sono le condizioni, di modalità di lavoro a distanza (smart working) e di rispetto, negli ambienti di lavoro, di tutte le condizioni necessarie ad impedire la diffusione del virus, in modo analogo per i cantieri edili si ripetono le stesse condizioni di raccomandazione alla prevenzione e all’utilizzo dei dispositivi personali di protezione.
Provvedimenti per i cantieri
Nessuno dei due decreti indicati, in particolare quello dell’11 marzo 2020, ha fissato condizioni restrittive o ostative allo svolgimento delle attività all’interno dei cantieri quindi per ora in questi ambiti non esistono divieti espressi allo svolgimento delle opere o movimentazione di mezzi e persone ma soltanto una condizione di assoggettamento alle limitazioni generali imposte.
In particolare, le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute e dell’esposizione al rischio da parte dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra tutti gli operatori che si trovino ad operare nei cantieri fissi o mobili.
I provvedimenti necessari ad ottemperare a queste raccomandazioni devono essere, comunque, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali e particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono in ambienti chiusi.
In relazione a tali indicazioni possiamo, pertanto, già individuare due condizioni sostanziali di “ambienti di lavoro” per i cantieri ai quali dovranno corrispondere le conseguenti misure di tutela e prevenzione:
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Le misure da adottare
In tutte e due queste condizioni anche in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 81/2008, i lavoratori dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale adeguati alle condizioni di rischio cui sono esposti. Alla luce di queste considerazioni è possibile individuare le principali tipologie di misure da adottare.
>> Misure di carattere generale valide per tutto il cantiere:
– adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo della sicurezza alle condizioni specifiche di rischio contagio;
– disciplinare l’uso e la presenza contemporanea di persone negli uffici di cantiere, servizi igienici, spogliatoi, mensa;
– sanificazione e pulizie ripetute dei locali chiusi destinati a mensa, docce, spogliatoi;
– utilizzo dei caschi (comunque richiesti per ogni cantiere);
– misure di prevenzione nei confronti di soggetti esterni (fornitori, consegne materiali) che dovessero entrare in contatto con i lavoratori presenti in cantiere – osservanza degli obblighi di protezione per la tutela dei soggetti esterni e dei lavoratori con i quali potranno entrare in contatto.
>> Misure per lavori svolti in ambienti chiusi:
– osservare la distanza interpersonale non inferiore a un metro (nel caso di cantieri e luoghi di lavoro, in considerazione del volume della voce ed altre condizioni ambientali, sarebbe meglio portare la distanza a due metri);
– nel caso di lavorazioni che richiedono presenza continuativamente ravvicinata, dotazione e utilizzo di mascherine protettive delle vie respiratorie;
– esecuzione di frequenti lavaggi delle mani con detergenti a base alcolica e del viso con detergenti normali forniti dall’impresa esecutrice;
– utilizzo di guanti di protezione durante l’impiego di attrezzi, macchinari o utensili necessari all’esecuzione del proprio lavoro.
>> Misure per lavori svolti in ambienti aperti:
– utilizzo della mascherina di protezione delle vie respiratorie in presenza di soggetti a distanza inferiore al metro meglio se incrementata a due metri;
– nel caso di particolari lavorazioni che richiedono il contatto frequente con gli stessi attrezzi utilizzati da più persone, applicazione di misure di lavaggio o disinfezione degli attrezzi;
– esecuzione di frequenti lavaggi delle mani con detergenti a base alcolica e del viso con detergenti normali forniti dall’impresa esecutrice;
– utilizzo di guanti di protezione durante l’impiego di attrezzi, macchinari o utensili necessari all’esecuzione del proprio lavoro.
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Il controllo del rispetto dell’applicazione di queste misure e di tutte quelle ulteriori disposizioni che verranno ritenute necessarie in funzione delle lavorazioni da eseguire, è demandato al coordinatore della sicurezza per l’esecuzione, ai sensi del d.lgs. 81/2008, che è chiamato ad attuare i controlli richiesti anche nel caso del rischio contagio impartendo le necessarie disposizioni per la loro osservanza. Questa figura è anche quella che dovrà provvedere alle eventuali integrazioni del PSC (e i conseguenti adeguamenti del POS a carico dall’esecutore) che si rendessero necessari in funzione di lavorazioni o condizioni particolari; questo avverrà in relazione alle esigenze che emergeranno durante l’esecuzione delle opere.
In considerazione della localizzazione dei cantieri e della necessaria mobilità richiesta per il loro raggiungimento da parte dei lavoratori, non sono applicabili, alla data odierna e fino a nuova disposizione, i provvedimenti restrittivi per gli spostamenti nel tragitto domicilio/sede del cantiere effettuati dal personale impegnato nei lavori e dotato di specifica certificazione del datore di lavoro.
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