Bonus mobili, come dimostrare la data di inizio lavori di ristrutturazione?

Niente CILA, ma cosa si deve portare in comune? Una Dichiarazione dell’Atto di Notorietà?

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Il quesito è stato inviato alla posta di FiscoOggi da un contribuente che domanda come si fa a dimostrare la data di inizio dei lavori di ristrutturazione, dato che non è obbligatorio presentare al comune la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata)? Si deve forse portare in comune una Dichiarazione dell’Atto di Notorietà?

>>> Per un ripasso: Lavori edilizi: quando serve CIL, CILA o SCIA (e quando nulla)

Bonus mobili, riepilogo

Il Bonus Mobili ed Elettrodomestici, lo ricordiamo, consente di portare in detrazione sulla propria dichiarazione dei redditi il 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici >> qui tutti i dettagli

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida per il Bonus Mobili a gennaio 2021 >> Leggi e scaricala qui

Vi consigliamo la lettura perché contiene tutte le informazioni suddivise per aree tematiche: quando si può avere la detrazione; per quali acquisti; l’importo detraibile; i pagamenti; i documenti da conservare; i quesiti più frequenti.

Leggi anche: Detrazione ristrutturazione per l’edilizia libera: facciamo chiarezza

Bonus Mobili e inizio lavori, come si dimostra?

Ecco cosa serve per dimostrare l’inizio lavori. Per avere diritto al bonus mobili ed elettrodomestici bisogna usufruire della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ed è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia precedente a quella di acquisto dei beni.

Non è fondamentale però che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile ristrutturato.

Uno dei modi per dimostrare la data di avvio dei lavori può essere mediante abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è cogente. Per gli interventi per cui invece non servono comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come prevede il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011). La dichiarazione va conservata ed esibita a richiesta degli uffici che effettuano il controllo sulla spettanza dell’agevolazione.

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Foto: iStock/damircudic

Redazione Tecnica

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