Nell’ambito delle modifiche del d.lgs. 209/2024 (correttivo) che hanno interessato, tra gli altri interventi, alcune parti degli articoli 215 e 216 del d.lgs. 36/2023 e la riscrittura completa dell’allegato V.2, risulta utile analizzare gli attuali termini di svolgimento dell’attività del collegio consultivo tecnico arrivando anche a chiarire alcuni elementi, non secondari, di questa funzione, soprattutto in materia di compiti assegnati ai componenti del collegio e di attività rese obbligatorie dalle norme.
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Aggiornata allo stato dell’arte normativo e giurisprudenziale (compresi il recentissimo decreto infrastrutture n. 73/2025 e il c.d. “correttivo appalti”, d.lgs. 209/2024), la VI edizione di questa apprezzatissima opera guida il professionista nella corretta esecuzione delle procedure, redazione degli atti e svolgimento delle attività necessarie alla mansione di Direttore dei Lavori.Arricchita dalle parti di commento e dalla giurisprudenza di settore, la trattazione illustra il quadro normativo di riferimento, gli adempimenti e responsabilità e gli aspetti tecnici, amministrativi e contabili.Completo di tabelle, schemi esplicativi, note, il testo individua le criticità più ricorrenti nell’esercizio dell’incarico e fornisce soluzioni d’immediata applicazione. Tra le novità si segnalano il glossario aggiornato, vera e propria appendice tecnica dove sono raccolti ed esposti in ordine alfabetico i termini che costituiscono un riferimento per tutti gli operatori impegnati in questo settore rendendo immediata la conoscenza o la verifica del significato di alcuni termini utilizzati nello svolgimento dell’attività quotidiana, soprattutto in cantiere, e una raccolta di decine di moduli editabili, fondamentali per l’attività di controllo e direzione propria della D.L. Marco AgliataArchitetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.
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A tale proposito è utile ricordare che l’articolo 215 del d.lgs. 36/2023, nel suo primo comma, stabilisce che:
- la funzione del collegio è finalizzata a prevenire le controversie o dispute tecniche di ogni natura consentendo la loro rapida soluzione;
- la formazione del collegio deve essere disposta in modo da garantire l’indipendenza di giudizio e valutazione;
- la costituzione del collegio è obbligatoria per le opere pubbliche (incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato) di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.
Prima considerazione: viene a cadere l’obbligo di costituzione del collegio per servizi e forniture che nel precedente codice era fissata a 1 milione di euro, anche se resta la facoltà (disciplinata dall’articolo 218 del codice che assegna questa scelta alla stazione appaltante sia per i lavori che per i servizi e forniture).
Le funzioni del collegio consultivo tecnico
Per quanto riguarda i compiti e le funzioni è necessario considerare che nel d.M. 17 gennaio 2022 (linee guida delle funzioni del collegio consultivo tecnico tutt’ora in vigore) il punto 3.1.1 specifica che: “Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possono rallentare o compromettere l’iter realizzativo dell’opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.”
Questi elementi, ulteriormente espressi anche agli articoli 215, comma 1 e 216, comma 1 del d.lgs. 36/2023 (come modificati dal d.lgs. 209/2024) e che riguardano l’ambito di competenza del collegio così definito, sono prescritti:
- “Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti …..” (art. 215, comma 1 del codice);
- “Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l’esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l’acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l’esperibilità dell’accordo bonario per la decisione sulle riserve.” (art. 216, comma 1 del codice).
Ferma restando l’ampiezza dell’ambito che continua ad includere l’attività finalizzata alla risoluzione delle controversie e delle dispute tecniche di ogni natura (come già riportata dall’articolo 207 del d.lgs. 50/2016 e dall’articolo 6 della legge 120/2020 e dal punto 3.2.1 del d.M. 17/1/2022), l’articolo 216, comma 1 del d.lgs. 36/2023, come modificato dall’articolo 63 del d.lgs. 209/2024, specifica ulteriormente l’obbligatorietà dell’acquisizione del parere, o di una determinazione del collegio (richiesta concordemente dalle parti) in merito alle riserve, proposte di variante (nuova immissione) e tutte le controversie o dispute tecniche di ogni natura anche nel caso di costituzione facoltativa del collegio.
Oltre queste prescrizioni è necessario considerare anche quella immessa nel comma 2 dell’articolo 216 del codice (sempre dall’articolo 63 del d.lgs. 209/2024) e che prescrive l’acquisizione obbligatoria del parere del collegio anche nei casi di risoluzione contrattuale.

Al di sotto della soglia comunitaria dei lavori e per tutti gli interventi relativi a servizi e forniture resta, in ogni caso, la facoltà delle stazioni appaltanti di costituire, ai sensi dell’articolo 218 del d.lgs. 36/2023 e secondo le modalità di cui all’allegato V.2, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
Tali aspetti costituiscono ambiti aggiuntivi rispetto a quanto già definito dagli articoli 215 e 216 del d.lgs. 36/2023 che, per analogia procedurale, sarebbero applicabile anche ai compiti dei collegi nominati obbligatoriamente per importi sopra-soglia comunitaria dei lavori.
Conclusioni
In applicazione della finalità primaria del collegio consultivo tecnico, che resta quella prescritta anche dall’articolo 215, comma 1 del d.lgs. 36/2023 e che si riferisce a “prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possa insorgere nell’esecuzione dei contratti …”. Il quadro normativo richiamato assegna alle funzioni del collegio l’ambito di competenza e intervento della propria attività che deve riferirsi a tutte le controversie o dispute tecniche di ogni natura, definendo un perimetro operativo che non esclude alcun ambito che si possa manifestare durante l’esecuzione dei lavori e definisce una finalità specifica che è quella di “… prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse ….”, obiettivo necessariamente rivolto a tutte le possibili condizioni, senza alcuna limitazione, che si possano verificare nel corso di esecuzione delle opere.
Proprio nella finalità primaria di eliminare, con l’ausilio del collegio, tutti gli impedimenti che possano ritardare o impedire la corretta e fluida esecuzione delle opere risiede la conferma del carattere omnicomprensivo del mandato assegnato a tale organo che è, pertanto, chiamato a rispondere, con pareri o determinazioni, a quesiti posti sui vari aspetti dell’appalto in merito a possibili controversie o dispute tecniche di ogni natura.
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