Pavimentazione di aree esterne: rientra sempre nell’attività di edilizia libera?

Due recenti sentenze del TAR Campania chiariscono che la pavimentazione è attività edilizia libera solo se di modesta entità, pertinenziale e senza impatto sul suolo o sul paesaggio: in caso contrario, è necessario il titolo abilitativo.

Mario Petrulli 03/10/25

Come è noto, l’art 6, comma 1, lett. e-ter del Testo Unico Edilizia [1] dispone che, “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, non è richiesto un titolo abilitativo per “le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

Allo stesso modo, ai sensi del d.m. 2 marzo 2018, il rifacimento e/o sostituzione della “pavimentazione esterna pertinenziale” rientra pure nell’edilizia libera.

>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Indice

Suggeriamo:

FORMATO EBOOK

Gli interventi edilizi per opere precarie e gli arredi da esterni

Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebo ed altri elementi di arredo. Ma quanti si domandano, prima di procedere, se sia necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo? La presente guida, aggiornata con le ultime novità normative (da ultimo la Legge n. 105/2024, c.d. SALVA CASA) e giurisprudenziali, si pone lo scopo di fornire la definizione delle diverse tipologie di installazioni possibili negli spazi esterni e di individuare il relativo titolo edilizio necessario alla luce della giurisprudenza più recente e del dato normativo: solo così, infatti, sarà possibile evitare errori e conseguenti sanzioni. Lo stile agile e veloce, l’utilizzo di un linguaggio chiaro, unitamente alle immagini e alla rassegna della casistica più interessante rappresentano le caratteristiche del presente volume, utile per professionisti e operatori del diritto, oltreché per tutti coloro che hanno la legittima aspirazione di migliorare i propri spazi esterni. La presente edizione contiene anche una trattazione degli interventi in regime di edilizia libera nelle regioni italiane a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale, ivi comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. Mario Petrulli,Avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore. Titolare dello Studio legale Petrulli (www.studiolegalepetrulli.it)

 

Mario Petrulli | Maggioli Editore 2024

Pavimentazione aree esterne: edilizia libera o no? La giurisprudenza consolidata

L’argomento relativo alla pavimentazione di aree esterne è spesso stato oggetto di valutazione da parte della giurisprudenza ed è stato affermato, ad esempio, che le opere di pavimentazione costituenti attività di edilizia libera sono configurabili quando costituiscono opere accessorie pertinenziali di edifici in zone edificabili e, pertanto, sono di entità minima, svolgono una funzione accessoria ed essenziale rispetto al bene principale e non incidono in modo significativo sul territorio.

Le stesse, invece, non possono essere ricondotte nell’ambito dell’attività edilizia libera quando:

  • hanno notevole estensione,
  • comportano la permanente trasformazione del suolo inedificato,
  • sono funzionali al mutamento della destinazione d’uso del terreno[2].

Ad esempio, secondo la giurisprudenza, è riconducibile nel genus dell’edilizia libera, sia ai fini edilizi, ex art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, sia ai fini paesaggistici, ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 – allegato A, la posa sul terreno di “piastrelloni”, per una complessiva superfice di soli 75 mq che incidono su un fondo di oltre 30.000 mq[3].

Due recenti sentenze ci offrono lo spunto per confermare tali principi.

La pavimentazione di aree esterne non è un’attività totalmente liberalizzata

Il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 9 settembre 2025, n. 1442, nel ritenere non liberamente realizzabile, in area plurivincolata, una pavimentazione di circa mq. 100 con impiego di massetto in calcestruzzo, ha ricordato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. VI, nella sent. n. 1659/2024, secondo cui deve escludersi che, nell’assoggettare al regime di edilizia libera la realizzazione di interventi di pavimentazione di spazi esterni, entro i prescritti limiti di permeabilità del fondo, il legislatore abbia inteso consentire la facoltà di coprire liberamente e senza alcun titolo qualunque estensione di suolo inedificato, salvo soltanto il rispetto di tali limiti. E ciò in quanto la pavimentazione di aree esterne:

  • è di per sé idonea a trasformare permanentemente porzioni di suolo inedificato;
  • riduce la superficie filtrante, con la conseguenza che – anche se contenuta nei prescritti limiti di permeabilità – incide comunque sul regime del deflusso delle acque dal terreno;
  • è percepibile esteriormente, per cui presenta una potenziale rilevanza sotto il profilo dell’inserimento delle opere nel contesto urbano;
  • determina la creazione di una superficie utile, benché non di nuova volumetria.

Similmente, il medesimo TAR Campania, Salerno, nella sez. II, nella sent. 9 settembre 2025, n. 1436, ha confermato che non può considerarsi attività edilizia libera nel caso di una pavimentazione, sempre in area vincolata, di circa mq. 120 con impiego di betonelle in calcestruzzo.

Note

[1] DPR n. 380/2001.
[2] TAR Toscana, sez. III, sent. 1° agosto 2022, n. 972; TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 3 gennaio 2024, n. 57 (nel caso specifico, è stata esclusa la natura di attività edilizia libera nel caso di una pavimentazione di 850 mq di superficie); sent. 20 settembre 2023, n. 5145 (nel caso specifico è stata esclusa la natura di attività edilizia libera nel caso di notevole estensione dell’area e del cambio di destinazione urbanistica).
[3] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 7 ottobre 2022, n. 2613.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

Iscriviti alla newsletter Pavimentazione di aree esterne: rientra sempre nell’attività di edilizia libera? aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Mario Petrulli

Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica, degli appalti, del diritto degli Enti Locali e del diritto bancario.
Collabora da anni con società di consulenza e formazione agli Enti Locali, case editrici, riviste tecnic…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento