Ai sensi dell’art. 24 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e, segnatamente dell’art. 24, comma 5, la segnalazione certificata di agibilità (SCA) è corredata dalla seguente documentazione:
“a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82;
d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;
e-bis) attestazione di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1,2 e 3”.
Vediamo un caso concreto di SCA respinta sulla base della carenza di documentazione non richiesta dalla norma.
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Attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori
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Il principio
Conseguentemente, alla luce del chiaro tenore della disposizione, secondo quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 9 settembre 2025, n. 1444:
- è illegittima la richiesta, da parte del Comune, di documentazione ulteriore rispetto a quella prevista, dovendo essere allegata soltanto la documentazione indicata al già citato comma 5 all’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, introdotto con l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 207 del 2021;
- è illegittima la correlata decisione di disporre l’inibitoria della segnalazione sulla base della mancanza di documenti non necessari.
Considerato che la SCA era già corredata dai documenti previsti, i giudici hanno anche dichiarato l’efficacia della segnalazione.
Il caso concreto
Nel caso affrontato dai giudici campani, dinanzi ad una segnalazione certificata di agibilità, l’ufficio aveva richiesto la seguente ulteriore documentazione, oltre a quella prevista dalla norma e già allegata:
- “a) Dichiarazione di conformità, sottoscritta da un tecnico abilitato, resa sotto forma di perizia giurata, delle opere realizzate in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, indicata nell’art. 11 del D.M. LL.PP. n. 236 del 14/06/0989 e art. 77 del DPR n. 380/’01 per gli edifici privati e art. 82 del DPR 380/’01 per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico, ovvero dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà di adeguamento delle opere in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- b) Attestazioni e asseverazioni del tecnico abilitato che asseveri la conformità del progetto alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme igienico-sanitarie di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII, avendo cura di allegare specifico elaborato planimetrico dei locali in scala 1/100 (con indicazione della superficie e del volume di ciascun vano, dell’altezza media e dei coefficienti aero illuminanti, da riassumersi in una tavola sinottica) (Art. 24 c. 5 lettera “e” DPR 380/01);
- c) Dichiarazione delle imprese istallatici, che attestano la conformità/rispondenza degli impianti installati, completa degli allegati obbligatori di cui all’art. 7, comma 1 del D.M. n. 37 del 22/01/2008, ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi, completa degli allegati obbligatori di cui all’art. 7, comma 1 del D.M. n. 37 del 22/01/2008; (art. 24 c. 5 1. “e”) in originale;
- d) Attestazione di edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3;
- e) Dichiarazione congiunta (sottoscritta dal progettista, dal costruttore e dal direttore dei lavori, ciascuno per quanto di sua competenza) con la quale viene certificata la rispondenza delle opere eseguite al progetto per il contenimento dei consumi energetici depositato presso i competenti uffici comunali prima dell’inizio dei lavori; nei casi in cui, per il tipo di intervento, non sia risultato necessario procedere a detto deposito, la certificazione di conformità viene sostituita da una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori attesta la non necessità del progetto per il contenimento dei consumi energetici; (art. 24 c. 5 lettera “e” DPR 380/01);
- f) Atti afferenti alla regolarità della costruzione alla normativa in materia di “prevenzione incendi”, ovvero dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante l’esenzione da tali adempimenti. (art. 24 c. 1 DPR 380/01);
- g) Dichiarazione del Direttore dei lavori di allacciamento all’acquedotto pubblico, ovvero di impossibilità di tale allacciamento, corredata dal giudizio di idoneità al consumo umano dell’acqua utilizzata;
- h) Dichiarazione del Direttore dei lavori che attesi il regolare allacciamento dell’immobile alla rete fognante ovvero autorizzazione allo scarico nei casi prescritti dalla norma;
- i) Autorizzazione all’emissioni/immissioni acustiche (L. 26 Ottobre 1995 n. 447 – D.P.C.M. 14 Novembre 1997 – D.G.R.C. n. 23465 del 1° Agosto 2003 – D. C. C. n. 13 del 30/05/2006), o certificazione a firma di professionista abilitato;
- j) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo quanto previsto dall’Art. 269 e segg. Del D.Lgs. 152/2006;
Considerato che l’improcedibilità (in sostanza, il diniego) della SCA è stato motivato sulla base della carenza di documentazione non richiesta dalla norma, secondo i giudici il provvedimento doveva considerarsi illegittimo per di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto del presupposto lamentati dalla ricorrente, avendo il Comune richiesto il deposito di una documentazione ultronea rispetto alle previsioni di cui al citato art. 24 del TUE.
L’eccesso di potere per sviamento
I giudici hanno anche ritenuto sussistente il vizio di eccesso di potere per sviamento nel provvedimento adottato di improcedibilità della SCA. Detto vizio “consiste nell’effettiva e comprovata divergenza fra l’atto e la sua funzione tipica, ovvero nell’esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso; ciò si verifica, in particolare, allorquando l’atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico; il vizio in questione non è ravvisabile allorquando gli atti o i comportamenti asseritamente viziati risultano comunque posti in essere nel rispetto delle norme che ne disciplinano la forma e il contenuto e risultano, altresì, in piena aderenza al fine pubblico al quale sono istituzionalmente preordinati” (ex pluris TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 1308/2024).
Nel caso specifico, una volta acclarata la consistenza della documentazione già depositata, il provvedimento comunale si presentava sviato in quanto alieno dal realizzare la funzione di generale controllo dell’attività edilizia e di repressione di quella abusiva che sarebbe, invece, ordinariamente deputata a svolgere.
In collaborazione con studiolegalepetrulli.it
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