Via libera dal Senato al disegno di legge sulle autorizzazioni paesaggistiche. Il 17 settembre l’Aula ha approvato il testo proposto dalle Commissioni Ambiente e Cultura (>> scaricabile a fine articolo) che delega il governo ad introdurre una serie di semplificazioni, ma non contiene più l’ipotesi del silenzio-assenso per l’autorizzazione paesaggistica, neppure se i responsabili del vincolo sforano i tempi prestabiliti per dare una risposta.
Rispetto alla proposta iniziale, dunque, non ci saranno più modifiche puntuali e immediate al Codice dei beni culturali, ma interventi solo per mano del Governo, che avrà 12 mesi di tempo per riformare la normativa. La riforma dovrà comunque prevedere che le autorizzazioni per i lavori di lieve entità, così come già oggi definiti dal Codice, saranno di competenza esclusiva dei Comuni, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica. Il testo passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva.
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Niente più silenzio-assenso e pareri non vincolanti
Il testo originario del ddl 1372 conteneva la revisione diretta delle norme per semplificare le autorizzazioni paesaggistiche e velocizzare i procedimenti amministrativi. Le modifiche più rilevanti riguardavano tre aspetti fondamentali del sistema:
- introduzione del silenzio-assenso generalizzato: se il parere della Soprintendenza non è reso entro quarantacinque giorni, si considera automaticamente favorevole, permettendo all’amministrazione competente di procedere senza ulteriori ritardi. Il principio si estendeva anche ad altre procedure, creando un sistema automatico di approvazione;
- pareri non più vincolanti: il parere delle Soprintendenze sarebbe diventato obbligatorio ma non vincolante. Questo avrebbe lasciato maggiore discrezionalità agli enti locali nella decisione finale;
- allargamento degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica con l’ampliamento delle competenze dei Comuni, e una netta riduzione del potere centrale. Sarebbero stati esclusi in particolare interventi interni e quelli soggetti a CILA o SCIA con aumenti volumetrici fino al 20%, purché compatibili con il carattere dell’immobile.
Inoltre il disegno di legge attribuiva anche una delega al Governo per adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per una revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio con i seguenti criteri direttivi:
- competenza esclusiva degli enti locali per gli interventi di lieve entità senza parere della Soprintendenza;
- esclusione dall’autorizzazione paesaggistica degli interventi sulle parti interne di edifici con sola facciata vincolata;
- pareri obbligatori ma non vincolanti per interventi in specifiche aree vincolate.
Il lavoro delle Commissioni riunite ha però cambiato completamente direzione: ora l’intervento normativo non modifica direttamente il Codice ma conferisce al Governo una delega di 12 mesi per adottare decreti legislativi organici, mantenendo comunque l’obiettivo di semplificare le procedure.
Silenzio-assenso rimandato
Per quanto riguarda i punti principali in discussione, la questione del silenzio-assenso è stata rimandata al governo, che dovrà intervenire con decreti delegati armonizzando il Codice con la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e con il Testo unico dell’edilizia. I principi e criteri direttivi per la delega al Governo ora includono in questo ambito il coordinamento con la legge 241/1990, anche per il silenzio-assenso nell’ambito del procedimento per il rilascio del parere delle Soprintendenze, secondo quanto disposto dall’articolo 17-bis della legge sul procedimento amministrativo.
Niente ampliamento degli interventi ammissibili
Per quanto riguarda invece gli interventi edilizi, non c’è più alcun ampliamento automatico delle soglie al di sotto delle quali i pareri non sono richiesti, ma comunque quelli di lieve entità – già individuati dal D.P.R. 31/2017 – vengono sottratti al nulla osta paesaggistico e rimessi alla competenza degli enti territoriali, purché coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.
Per le autorizzazioni paesaggistiche relative a infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale si stabilisce poi che il parere spetta alla competente direzione generale del Ministero della cultura anziché alle Soprintendenze locali. Introdotta anche una disciplina semplificata per gli interventi legati alla prevenzione e sicurezza, come quelli destinati a ridurre i rischi idrogeologici, idraulici e sismici o a ripristinare beni e infrastrutture danneggiati da calamità naturali.
Linee guida ministeriali per il coordinamento delle norme
Previsto poi l’obbligo per il Ministero della Cultura di predisporre linee guida uniformi che distinguano con chiarezza tra gli interventi esclusi, quelli soggetti a procedimento semplificato e quelli sottoposti al regime ordinario. In dettaglio le linee guida dovranno disciplinare:
- il regime del supplemento istruttorio;
- la distinzione tra interventi esclusi, semplificati e ordinari;
- l’efficacia temporale delle autorizzazioni;
- le concessioni per eventi temporanei ed effimeri.
Ora sarà l’Aula del Senato ad esprimersi sul nuovo testo (>> scaricabile a fine articolo) e poi il ddl passerà alla Camera per l’approvazione definitiva.
Tabella di confronto: disciplina attuale vs. possibili modifiche
| Disciplina attuale (D.Lgs. 42/2004) | Modifiche proposte | |
| Parere Soprintendenze | Vincolante: l’amministrazione deve conformarsi al parere negativo | Resta vincolante: nessun cambiamento immediato |
| Silenzio-assenso | Non previsto: occorre parere esplicito della Soprintendenza | Possibile introduzione tramite decreti delegati in coordinamento con legge 241/1990 |
| Interventi di lieve entità | Soggetti a procedura semplificata con parere Soprintendenza (D.P.R. 31/2017) | Competenza esclusiva enti locali senza coinvolgimento Soprintendenze |
| Tempi procedurali | 45 giorni per parere Soprintendenza, prorogabili | Mantenimento termini attuali fino ai decreti attuativi |
| Infrastrutture strategiche | Parere delle Soprintendenze territoriali competenti | Parere della direzione generale del Ministero della Cultura |
| Interventi di sicurezza | Procedura ordinaria anche per interventi urgenti | Disciplina procedimentale semplificata per rischio idrogeologico, sismico e ripristini post-calamità |
| Coordinamento normativo | Applicazione separata di Codice beni culturali, legge 241/1990 e Testo Unico Edilizia | Coordinamento organico tra le tre normative tramite decreti delegati |
| Linee guida nazionali | Orientamenti interpretativi non sistematici | Linee guida ministeriali vincolanti per distinzione interventi esclusi/semplificati/ordinari |
| Attività stagionali ripetitive | Autorizzazione ex novo per ogni stagione | Procedure semplificate per rinnovi senza variazioni |
| Supplemento istruttorio | Disciplina frammentaria e non uniforme | Regolamentazione uniforme tramite linee guida ministeriali |
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