Chiarito l’annuncio già conclamato dell’Ispettorato del Lavoro sulle verifiche del rispetto del contratto di lavoro per poter ottenere i benefici di legge normativi e contributivi (previsti dall’articolo 1, comma 1175, Legge n.296/2006).
Il chiarimento, come si evince dalla circolare n.9/2019 pubblicata il 10 settembre, espone quanto richiesto da Ance, ossia una rassicurazione per le imprese sull’obbligo di applicare nei cantieri il contratto dell’edilizia.
Ma cosa cambia per i professionisti e le imprese con la nuova circolare? Vediamone i dettagli.
Ispettorato del lavoro, pronta la nuova circolare 9
Rassicurazione necessaria, data la formulazione della precedente circolare n.7/2019 del 6 maggio 2019 (ne avevamo parlato qui) che lasciava ampio margine a interpretazioni ambigue, con il rischio di una elusione del contratto dell’edilizia all’interno dei cantieri che tendeva a favorire contratti di certo meno stringenti e “aperti”.
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Ance e sindacati edili erano pronti sul piede di guerra proprio per il passaggio della circolare n.7/2019 dove si precisava che «la disposizione in parola chiede il “rispetto” degli “accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”» e che «anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n.296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo».
Cosa risolve la nuova circolare 9?
Con questa nuova circolare l’Ispettorato risponde a «numerosi quesiti pervenuti riferiti alle indicazioni in essa riportate» fornisce indicazioni «d’intesa con il ministero del Lavoro» allo scopo di «garantire una puntuale lettura e l’uniforme applicazione» della precedente circolare.
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E per il contratto dell’edilizia?
L’Ispettorato chiarisce che nulla è cambiato da prima dell’estate, affermando che «che nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile, nei confronti della quale l’assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del Durc e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006».
C’è da segnalare che la circolare rimanda anche a un successivo documento operativo rivolto agli ispettori, con un «prospetto delle clausole normative normalmente presenti nell’ambito del Ccnl di cui, unitamente alla parte c.d. economica, andrà verificato il rispetto al fine di poter godere legittimamente di benefici “normativi e contributivi”».
Scarica la circolare INL n.9 del 10 settembre 2019
Scarica la circolare INL n.7 del 6 maggio 2019
Per approfondire
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