Nell’ambito della CTU può essere oggetto di accertamento, implicito nell’esame del vizio/difetto/difformità, da dove derivi l’inconveniente e quindi, inevitabilmente, a chi sia da attribuire la responsabilità
dell’inadempimento contrattuale, avente conseguente rilievo giuridico.
Al riguardo in caso di vizi e difetti nella esecuzione di lavori edili i soggetti che intervengono e che sono passibili di una eventuale responsabilità nei confronti del committente – che non si sia ingerito nelle decisioni realizzative – sono sostanzialmente l’esecutore dell’opera, il progettista e il direttore dei lavori, dovendosi valutare anche le eventuali solidarietà tra i medesimi.
Per verificare l’attribuzione della responsabilità la discriminante è la titolarità e l’esercizio del potere di direttiva o di controllo sull’altrui operato e quindi, la presenza di un progetto fornito dal committente non fa venir meno l’autonomia dell’appaltatore in ordine ad una valutazione della legittimità del progetto e delle istruzioni che gli vengono impartite dal committente.
Analizziamo meglio di seguito quali sono i potenziali soggetti responsabili delle patologie edilizie. Il presente articolo è estratto dal volume Il CTU per le Patologie Edilizie, di Pierfederico Marinoni e Massimo Montrucchio, edito da Maggioli Editore.
L’esecutore/appaltatore
In tema di contratto d’appalto l’esecutore dell’opera è tenuto al rispetto della regola d’arte nella sua attuazione e quindi, ove ciò non venga rispettato, il medesimo sarà responsabile del danno cagionato al committente, anche nel caso in cui il direttore dei lavori sia intervenuto in maniera consistente in quanto la sussistenza di carenze o vizi imputabili al progetto e tutte le responsabilità conseguenti non esimono l’appaltatore il quale, ove accortosi del vizio, avrebbe dovuto denunciarlo tempestivamente al committente, palesare il proprio dissenso e astenersi dall’esecuzione dell’opera (Tribunale Bari, sez. II, 17 luglio 2015).
Per cui ove il progetto e le istruzioni impartite dal committente siano palesemente errate, l’appaltatore può sottrarsi da responsabilità solo se dimostri di avere espresso il proprio dissenso e di essere stato costretto ad eseguire le indicazioni quale nudus minister. In mancanza di tanto, l’appaltatore è responsabile per i difetti o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Corte d’Appello di Bari, sez. II, 19 marzo 2021, n. 526).
Al riguardo si richiama l’art. 1669 c.c. il cui ambito di applicazione è riferito al solo appaltatore, ma con la giurisprudenza che ha esteso la responsabilità anche al progettista e al direttore dei lavori, escludendo dalla presente disamina il committente nel caso abbia provveduto alla costruzione dell’immobile con propria gestione diretta, rendendo l’appaltatore un mero esecutore di ordini.
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Il progettista
In tema di responsabilità del progettista dell’opera edilizia, una volta esclusa la difformità fra l’opera realizzata ed il progetto elaborato, accertata la violazione della normativa in materia edilizia, settore tecnico ed altamente specialistico, l’errore è al medesimo imputabile a titolo di responsabilità professionale secondo il criterio della specifica diligenza in concreto esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c., in quanto, ad esempio, il fatto illecito consistente nella realizzazione di una costruzione in violazione delle distanze legali è legato da nesso causale al comportamento del professionista che ha predisposto il progetto, oltre che diretto i lavori (Tribunale Firenze, sez. II, 19 maggio 2021, n.1380).
Il direttore dei lavori
Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i controlli che questi ritiene di non poter svolgere di persona per le peculiarità tecniche dell’intervento. Anche se è noto che non deve essere sempre presente sul cantiere, deve verificare, attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa e con le ditte esecutrici delle varie fasi lavorative, il rispetto delle regole dell’arte e la corrispondenza tra quanto è stato progettato al capitolato e alle regole della buona tecnica.
L’adempimento di tale attività esclude la corresponsabilità con l’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, salvo sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere
anche tale attività aggiuntiva rispetto a quella oggetto della normale prestazione e quindi di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto. Il direttore dei lavori è responsabile della “esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall’appaltatore” nei confronti del committente, con la giurisprudenza che ha esteso tale responsabilità nel senso che “risponde nei confronti del committente non solo nel caso in cui i vizi dell’opera derivino dal mancato rispetto del progetto, posto che tra gli obblighi del direttore stesso vi è quello di riscontrare la progressiva conformità dell’opera al progetto; ma risponde, in solido con progettista e appaltatore, anche nel caso i vizi derivino da carenze progettuali, posto che è suo obbligo quello di controllare che le modalità dell’esecuzione dell’opera siano in linea non solo con il progetto, ma anche con le regole della tecnica, fino al punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali” (Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 27 giugno 2014).
Rientrano quindi nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Corte appello L’Aquila, 6 maggio 2020, n. 658).
Gli autori Perferdinando Marinoni e Massimo Montrucchio hanno partecipato al CoNaPE in qualità di relatori. Se sei interessato al tema e vorresti formarti in materia, non perderti la quinta edizione del corso di alta formazione sulla patologia edilizia, clicca sul banner qui sotto per saperne di più.
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