Per i geometri, il triennio da considerare è il 2018-2020 e i crediti formativi da conseguire sono 60. Durante questo periodo di tempo, infatti, chi è iscritto all’albo può accumulare crediti da subito, anche se per il neo-iscritto il triennio inizia l’anno dopo (il primo gennaio).
Inoltre:
– chi supera i 60 crediti potrà veder riconosciuta l’eccedenza nel triennio che segue (ma solo al 50% e per un massimo di 20 CFP);
– chi ha più di sessantacinque anni (e dieci anni ininterrotti di esercizio della professione), può chiedere al collegio provinciale l’esonero parziale dell’obbligo formativo;
– è permesso assentarsi da corsi e seminari (ma solo se non si supera il 20% del tempo, ma non vale per tutti i tipi di evento formativo).
CFP Geometri, cosa fare per il triennio 2018-2020?
Come per il triennio precedente, vige anche per questo triennio l’obbligo di conseguire crediti formativi professionali che rimangono il mezzo con cui ogni geometra iscritto all’albo può provvedere personalmente all’affinamento e al perfezionamento della propria preparazione professionale, tale obbligo continua a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’albo.
Non ci sono cambiamenti radicali nelle norme che regolano la formazione per geometri nel triennio 2018-2020. Per quello che riguarda quanti crediti formativi per geometri accumulare, il numero di CFP rimane fisso sui 60 di cui almeno 12 in discipline deontologiche.
Cosa cambia quindi?
Tornando alle innovazioni introdotte dal nuovo regolamento ecco una lista di cose che cambiano:
– ogni iscritto all’albo può accumulare crediti da subito, anche se per i neo-iscritti il triennio inizia il primo gennaio dell’anno successivo;
– chi supera i 60 CFP avrà diritto ad un riconoscimento dei crediti in eccesso nel triennio che segue per un massimo di 20 CFP;
– gli iscritti con più di 65 anni e 10 anni di servizio possono richiedere l’esonero parziale;
– è possibile assentarsi da alcuni corsi e seminari per un periodo di tempo pari al 20% della loro durata;
– per ottenere crediti non basta la sola presenza ai corsi, ma si deve superare l’esame.
Quando scattano le sanzioni?
Il venir meno degli obblighi, fa scattare le sanzioni. Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di CFP, infatti, venendo meno all’obbligo formativo, si commette illecito disciplinare e si va incontro a sanzioni di due tipi:
– la Censura che si applica per una mancanza di CFP del 20% (12 su 60) è una comunicazione del presidente del Collegio Disciplinare all’interno della quale vi sono formalmente dichiarate le mancanze formative dell’iscritto tramite note di biasimo,
– la Sospensione che si applica invece per una mancanza CFP maggiore del 20% ed è una vera e propria cessazione temporanea dell’esercizio della professione e si applica nella misura di un giorno per ogni CFP mancante.
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