Sì al regime forfettario anche per chi al momento sta svolgendo attività solo per il suo ex datore di lavoro, a patto che a entro fine anno riesca a trovare qualche altro cliente al quale fatturare un po’ di più. Se invece le cose non cambiano dal 2020 diventa obbligatorio applicare il regime Iva ordinario.
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8 del 10 aprile nella quale fa il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2019, peraltro ormai in vigore da oltre 4 mesi. Il primo punto trattato dalla maxi circolare (ben 170 pagine) è proprio quello del regime forfettario, con questa importante indicazione operativa.
Regime forfettario: nuovi divieti di accesso al regime
Con le nuove norme entrate in vigore dal 1° gennaio è stato previsto il divieto di accesso al regime in caso di attività svolta in maniera “prevalente” nei confronti di un attuale o ex datore di lavoro ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, in caso di rapporti chiusi da meno di due anni.
Con le modifiche introdotte nel decreto 12/2019, è stato poi precisato che sono esclusi da questo divieto “i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni” consentendo, quindi, l’accesso al regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro – attuali o precedenti – ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.
Calcoli solo a fine anno
Al di là dei praticanti, fino a oggi restava aperto il problema degli altri dipendenti o ex dipendenti, oggetto ora dei chiarimenti contenuti nella circolare. Nel testo l’Agenzia sottolinea per prima cosa che il divieto è stato introdotto per evitare “artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo”.
E poi precisa che “i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure nei confronti dei quali il contribuente abbia svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d’imposta. La verifica della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta”. Come dire: si può fatturare anche all’ex datore di lavoro a patto che non risulti a fine anno come l’unico o il principale cliente.
Regime ordinario dall’anno successivo
A chiarimento l’Agenzia fa l’esempio di un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018. In questo caso “può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo datore di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime nel 2020”.
Insomma a conti fatti l’Agenzia concede agli ex dipendenti un anno di tempo per potersi organizzare a trovare altri clienti.
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