Un passo indietro per le garanzie conquistate dai progettisti. Un emendamento del Governo al disegno di legge per la semplificazione propone la cancellazione dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di pagare il professionista, in caso di mancato finanziamento dell’opera progettata.
L’obbligo di pagamento al progettista è stato introdotto con il Codice Appalti del 2016 (D.lgs. 50/2016) e rischia di scomparire: i professionisti che svolgono un incarico per la pubblica Amministrazione rischiano di ricadere nell’incertezza.
Secondo l’emendamento del Governo, al progettista verrebbe riconosciuta un’indennità comprensiva delle spese sostenute, per la quale l’emendamento ipotizza una sorta di “Decreto Parametri-ter”, cioè una norma che tenga conto del livello di progettazione, della complessità e della dimensione dell’intervento progettato. L’emendamento prevede il divieto, per la PA, di usare in futuro il progetto non realizzato.
I progettisti svolgerebbero l’incarico solo se è previsto un impegno di spesa. Con il nuovo emendamento al DL Semplificazione (cos’altro contiene?), quindi, gli Enti non sarebbero obbligati a effettuare pagamenti non previsti nel bilancio di previsione e i progettisti avrebbero comunque una garanzia, dice la relazione. Sarà così davvero? Secondo noi, aumenta l’incertezza.
Il quadro normativo
L’articolo 191 del Testo Unico degli Enti locali recita “gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria”.
Il divieto del Codice Appalti di subordinare il pagamento del progettista al finanziamento dell’opera non è coerente al quadro normativo esistente, che sembra contenere delle rassicurazioni per i progettisti (e tutti i professionisti). Il responsabile del procedimento di spesa comunica al progettista destinatario le informazioni relative all’impegno.
Fino a quando non gli vengono comunicate queste informazioni, il progettista può non eseguire la prestazione. Per tutti i lavori deve essere riportata anche l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati o disponibili: e questo lo dice il Codice degli Appalti all’articolo 21. L’ANAC sostiene non si può affidare un incarico di progettazione senza che l’opera sia stata programmata senza conoscere la disponibiità delle somme necessarie per realizzarla.
Un altro emendamento (non ancora approvato) al DL Semplificazione impone alle amministrazioni pubbliche il rispetto dell’equo compenso per i liberi professionisti.
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