Il Decreto-legge correttivo del 25 febbraio 2022, n. 13, pubblicato Gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 ha fatto molto parlare di sé già alla prima bozza perché interviene in materia di cessione crediti Bonus Edilizi e ne modifica nuovamente la disciplina allentando la stretta e consentendo due ulteriori cessioni oltre alla prima > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <
Ma leggendo il testo è possibile notare anche un’ulteriore novità che interessa l’assicurazione tecnici Bonus Edilizi. Nello specifico il provvedimento normativo fornisce nuove indicazioni circa il massimale dell’assicurazione, per chi rilascia attestazioni e asseverazioni, che dovrà essere pari all’importo dei lavori eseguiti.
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Un cambiamento che comporta il rischio di blocco delle asseverazioni in scadenza a fine febbraio.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto correttivo per quanto concerne le polizze assicurative dei tecnici Superbonus.
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Massimale pari agli importi dell’intervento
Cambiano le regole sul massimale dell’assicurazione per i tecnici che rilasciano attestazioni o asseverazioni legate al Superbonus.
Al comma 14 dell’articolo 119 (del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) le parole “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.
Quindi non compare più l’indicazione sull’importo minimo di 500.000 euro e il requisito dell’adeguatezza rispetto al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate. Ciò significa che l’assicurazione dei tecnici dovrà essere commisurata all’importo dei lavori e il tecnico è obbligato a stipulare specifica polizza professionale per ogni intervento agevolabile e che richiede asseverazione.
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Non solo Superbonus ma anche Bonus Edilizi
La disposizione normativa sul massimale dell’assicurazione per i tecnici pari all’importo dei lavori si applica non solo in caso di Superbonus 110 ma anche per gli altri Bonus Edilizi nei casi di opzione per la cessione del credito per i professionisti che rilasciano asseverazioni e attestazioni.
Ricordiamo a proposito che il Decreto Legge n. 157/2021 (abrogato e confluito nella Legge di Bilancio 2022), ha introdotto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese anche per i Bonus Edilizi minori per i quali è possibile esercitare le opzioni sconto in fattura e cessione del credito.
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Asseverazioni e assicurazione tecnico
Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dal Decreto Asseverazioni, l’asseverazione deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi essenziali a pena di invalidità dell’asseverazione medesima (art. 2 comma 3 – Decreto 6 agosto 2020):
- il tecnico abilitato antepone alla sottoscrizione dell’asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 2 comma 1). Il tecnico abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’albo professionale e di svolgimento della libera professione (art. 2 comma 2);
- il tecnico abilitato dichiara espressamente e specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’art. 6 (art. 2 comma 3.a);
- il tecnico abilitato dichiara che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni (art. 2 comma 3.b).
All’asseverazione devono essere allegate, a pena di invalidità:
- copia del documento di riconoscimento (art. 2 comma 4)
- copia della polizza di assicurazione (art. 2 comma 4)
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Il Decreto Aiuti-bis ha introdotto per i fornitori l’obbligo di asseverazione delle spese per tutti i bonus diversi dal Superbonus, al fine di limitare ai soli casi di dolo e colpa grave la solidarietà dei cessionari che acquistano i crediti stessi. Il pacchetto operativo è aggiornato con i contenuti della Circolare n. 33/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 6 ottobre 2022.L’asseverazione è prevista per i bonus in precedenza esclusi, come pure il visto di conformità.Nel pacchetto:- un’analisi delle disposizioni,- il facsimile dei modelli di asseverazione, compreso il nuovo modulo per gli interventi in edilizia libera- la guida alla compilazione- la normativa di riferimento e il testo della circolare AdE 33/2022Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.
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