Dopo il Decreto Semplificazioni, per valutare la legittimità o meno dell’installazione di un ascensore nel vano scala di un condominio, richiesto da un condomino ultrasettantacinquenne con nipote gravemente malato, non si deve più valutare il problema decoro. Questa la conclusione del Tribunale di Milano che ha messo fine alla vicenda che ora illustriamo.
Una condomina impugnava una delibera condominiale che aveva autorizzato l’installazione di una piattaforma elevatrice interna al vano scale. Secondo l’attrice tale delibera violava l’articolo 1120 c.c. in quanto avrebbe ridotto la larghezza delle scale, rendendole inservibili all’uso ed al godimento anche di un solo condomino. In ogni caso – ad avviso della condomina – la piattaforma non avrebbe consentito il passaggio di due persone affiancate, di barelle per il soccorso di emergenza delle persone, l’evacuazione rapida dell’edificio, nonché il trasporto di oggetti anche solo minimamente ingombranti.
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Inoltre, lamentava un apprezzabile deprezzamento della sua unità immobiliare, oltre che un pregiudizio alla sicurezza dell’edificio e al decoro architettonico. L’attrice aggiungeva, tra l’altro, che l’impianto in questione non avrebbe neppure consentito di superare la barriera costituita dalla scalinata esterna di accesso all’edificio, risultando così inutilizzabile pure da parte dei condomini interessati a realizzarlo.
Per tali motivi, parte attrice concludeva chiedendo la declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera impugnata. Il condominio convenuto si difendeva contestando punto per punto le doglianze avversarie. In particolare, osservava che la piattaforma elevatrice era indispensabile ad alcuni condomini, ultrasettantacinquenni con deambulazione sensibilmente ridotta, nonché al loro nipotino, affetto da rarissima e gravissima patologia genetica, che comportava una serie di difficoltà di deambulazione e ridotte o impedite capacità motorie in via permanente.
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La questione è quindi la seguente: Nel valutare la legittimità o meno dell’installazione di un ascensore nel vano scale si deve considerare anche la possibile lesione del decoro?
Decreto Semplificazioni elimina riferimenti al decoro
Il Tribunale di Milano ha messo chiaramente in rilievo che il comma 3, art. 10 del D.L. 76/2020 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 11/09/2020, n. 120) ha modificato l’art. 2 della legge n. 13/1989, vietando solo l’installazione di impianti che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato. Di conseguenza il giudice milanese sottolinea come sia stato eliminato ogni riferimento al rispetto del decoro architettonico e alla necessità di assicurare l’uso e il godimento, “anche di un solo condomino”, delle parti comuni.
Alla luce di quanto sopra lo stesso Tribunale nota come tutte le doglianze sollevate dall’attore con riguardo alla dedotta lesione del decoro architettonico, nonché alla inservibilità delle parti comuni per l’uso ed il godimento anche di un solo condomino, abbiano perso rilievo. Del resto, in perfetta sintonia con il CTU, il Tribunale ha notato come la realizzazione del progetto non avrebbe comportato rischi per la sicurezza dell’edificio e delle persone (l’edificio era scarsamente abitato). Il giudice meneghino respingeva pure l’eccezione sollevata dall’attore, affidandosi alle parole del CTU, il quale escludeva qualunque riduzione di luce, aria, visuale.
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Nella sentenza del Tribunale di Milano viene messo in rilievo che secondo i principi generali dell’ordinamento il giudice deve decidere la causa in base alle norme vigenti al momento della decisione: lo jus superveniens incontra l’unico limite dell’accertamento definitivo dei fatti, stabilito dall’art. 2909 c.c.; di conseguenza il giudice milanese ha applicato le novità del Decreto Semplificazioni ad una delibera del 2018, rendendola “immune” dalle considerazioni critiche dell’attore.
Attualmente, quindi, la lesione del decoro architettonico, nonché l’inservibilità delle parti comuni per l’uso ed il godimento anche di un solo condomino, non solo più parametri da valutare per capire se l’installazione di un ascensore in condominio sia legittimo o meno.
Del resto, l’eliminazione delle barriere architettoniche al fine di agevolare l’accessibilità degli edifici è stata, negli anni, oggetto di una condivisibile evoluzione giurisprudenziale ispirata all’assetto normativo costituito dalle norme di legge ordinaria ed ai valori costituzionali (diritto alla salute, tutela dei diritti fondamentali della persona).
In questa ottica si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la possibilità di usufruire del Superbonus per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati da portatori di handicap (gli interventi devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal DM 236/1989). Le spese per l’installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice per agevolare le persone con ridotta capacità motoria sono ammesse al Superbonus anche nel caso in cui tutti i condomini abbiano un’età inferiore a 65 anni. La Legge di Bilancio 2022 ha inoltre introdotto una nuova agevolazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche (>> ne parliamo in dettaglio in questo articolo).
Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista
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