Asseverazione Bonus Facciate: le novità dopo il Decreto anti-frodi

Il Bonus Facciate fa vivere nell’incertezza i beneficiari. Ecco le novità introdotte dal Decreto anti-frodi e i punti ancora da chiarire sull’obbligo di asseverazione e visto di conformità

Simona Conte 23/11/21
Scarica PDF Stampa

Aggiornamento del 31 dicembre 2021_Il Decreto anti-frodi è arrivato all’improvviso e ha cambiato le carte in tavola. Il Governo ha cercato di porre rimedio al problema delle frodi, registrate da parte delle Entrate, per 950 milioni di euro di crediti inesistenti e tutti monetizzati: come ha dichiarato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 157/2021, sono state apportate modifiche all’art. 121 del Decreto Rilancio ed è stata estesa la verifica di congruità dei costi, già prevista per il Superbonus 110%, anche al Bonus Facciate.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Ma non è l’unico aspetto che disorienta gli interessati ai lavori per le facciate perché ad aggiungersi al quadro c’è anche l’estensione del visto di conformità, e quindi dell’asseverazione di congruità delle spese, nel caso si volesse fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Tuttavia, con la pubblicazione in Gazzetta del testo finale della Legge di Bilancio 2022, il Decreto Antifrodi (e tutte le disposizioni in esso contenute) viene inglobato nella Legge di Bilancio 2022.

In questo modo viene sancita l’abrogazione del Dl 157/2021, le cui misure introdotte per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, vengono inserite nei commi da 28 a 36 della Legge di Bilancio 2022. Come specificato anche dalle Entrate restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici nati sulla base di decreto Antifrodi.

Pertanto non cambia nulla se non lo strumento normativo.

Leggi anche: No asseverazione e visto di conformità? Stop allo sconto per lavori in corso

Il Bonus Facciate dopo il Decreto anti-frodi

Il Bonus Facciate, che non prevede limiti di spesa e specifici prezzari di riferimento per la compilazione dei computi metrici, si è subito differenziato dal Superbonus per il quale è stata prevista l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti i requisiti tecnici e la congruità dei costi.

>> Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole

Con il Decreto anti-frodi pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2021 (poi confluito nella Legge di Bilancio 2022), le cose sono cambiate e per il Bonus facciate, in caso di sconto in fattura e cessione del credito, sarà necessario dal 12 novembre 2021 ottenere l’asseverazione della congruità delle spese e il visto di conformità.

A proposito di congruità dei prezzi è, inoltre previsto un decreto del Ministero della Transizione Ecologica, da emanarsi entro 30 giorni dall’11 novembre 2021, che andrà a definire un nuovo prezzario da prendere come riferimento, oltre ai prezzari stabiliti per l’ecobonus.

Non perderti: Check list visto di conformità: i documenti per ottenere il Superbonus

No retroattività del Decreto anti-frodi Bonus Facciate

Da non trascurare le problematiche legate alla decorrenza del nuovo obbligo di asseverazione. Si era inizialmente parlato di una retroattività poi smentita dalle Entrate che ha chiarito alcuni dubbi attraverso una serie di FAQ aggiornate al 22 novembre 2021.

In questo articolo > Bonus facciate: come pagare e come fare per i lavori non conclusi entro l’anno < avevamo analizzato l’interpello della Direzione regionale della Liguria delle Entrate (n. 903 -521/2021) che ha chiarito che per gli interventi rientranti nel Bonus Facciate 90%, avviati ma non terminati entro il 31 dicembre 2021, è possibile applicare lo sconto in fattura per i costi sostenuti entro l’anno in omaggio al criterio di cassa (cioè conta la data in cui si esegue il bonifico non quella di addebito) senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

Ma cosa accade adesso con l’introduzione della nuova asseverazione di congruità necessaria per utilizzare le opzioni sconto e cessione?

Inizialmente il dubbio è stato: il tecnico si troverà dinanzi ad una situazione complessa perché a lavori non conclusi non potrà asseverare la congruità della spesa. Il rischio era quindi legato all’impossibilità di ottenere lo sconto in fattura del 90% per opere non asseverabili, in quanto non eseguite/ultimate, entro fine anno.

Tuttavia le Entrate hanno chiarito, attraverso le FAQ, che l’asseverazione prevista per gli interventi diversi dal 110% non deve attestare l’effettiva realizzazione del lavoro ma solo la congruità delle spese affrontate dai contribuenti. Pertanto è possibile anticipare, anche con lo sconto in fattura, i pagamenti rispetto ai lavori: così è possibile mantenere la percentuale più vantaggiosa del 90% per il bonus facciate.

Sempre secondo le Entrate, è l’articolo 121 del decreto Rilancio a prevedere che i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute e quindi nient’altro per questo tipo di asseverazione richiesta.

Altro dubbio riguardava le spese già sostenute e non cedute prima del 12 novembre 2021. Su questo punto Entrate ha chiarito con una FAQ, spiegando:

“’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021)… Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021″. 

Nello specifico Entrate precisa che quanto sopra riportato è valido nel caso in cui un contribuente dopo aver ricevuto la fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021, abbia effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non abbia trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.

Pertanto l’asseverazione tecnica e il visto di conformità estesi dal Decreto anti-frodi NON riguardano anche situazioni pregresse per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento.

Asseverazione congruità in forma libera o con modello Enea

Per fornire ulteriori chiarimenti sul dopo Anti-frodi, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare 16/E 2021 attraverso la quale vengono fornite le nuove indicazioni sui Bonus Edilizi diversi dal Superbonus > ne abbiamo parlato meglio qui <

Si legge inoltre che “l’attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere”.

Questo vuol dire che l’ attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura dei Bonus Edilizi può essere predisposta in forma libera, eccetto nei casi in cui è già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, come accade ad esempio alla fine dei lavori agevolati con il Bonus Facciate Eco, iniziato dal 6 ottobre 2020.

Infatti, in tal caso la congruità viene asseverata nel documento da inviare all’Enea dopo la fine dei lavori (allegato 1 del decreto asseverazioni del Mise 6 agosto 2021).

Da non perdere

Bonus casa e Regole anti frode – Pacchetto scaricabile in formato zip – II edizione

Il decreto 157 del 12 novembre 2021 ha introdotto una significativa stretta sulle operazioni di cessione del credito per i bonus casa alla luce non solo delle frodi per crediti inesistenti accertate dall’Agenzia delle entrate, ma anche per contrastare il fenomeno dei prezzi “gonfiati” a causa dell’addebito al committente delle spese per gli oneri di cessione del credito. Il pacchetto antifrode è ora confluito, dopo la pubblicazione della Legge di Bilancio 2022, negli articoli 119, 121 e 122-bis del decreto Rilancio. L’impianto resta confermato ma ci sono alcune novità rispetto al testo originario.Il presente materiale operativo raccoglie una serie di documentazione di supporto per l’attività del tecnico, che vuole comprendere cosa è cambiato nella normativa e quali sono i nuovi requisiti e i nuovi obblighi imposti dal legislatore.In BONUS CASA e REGOLE ANTI FRODE, il professionista troverà, aggiornati alla Legge di Bilancio 2022:- I moduli di asseverazione per la congruità delle spese sostenute per tutti i lavori agevolabili (Bonus Facciate e Bonus Facciate Termico, Fotovoltaico, Sismico, Colonnine di ricarica, Ristrutturazioni), aggiornati alla Legge di Bilancio 2022- Un ebook di spiegazione delle novità dal titolo “Bonus Casa e Regole Antifrode” a cura di Antonella Donati, aggiornato alle Legge di Bilancio 2022- Una raccolta di oltre 60 casi risolti a partire da quesiti reali posti dai lettori di EdilTecnico.it- La tabella con indicati i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore- Una circolare operativa redatta dagli esperti di Fisco & Tasse con un’analisi dettagliata delle regole anti frode in base alla recente circolare dell’Agenzia delle Entrate di dicembre 2021 – Elenco delle attività che rientrano in edilizia libera. Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

A cura di Antonella Donati | 2022 Maggioli Editore

24.90 €  23.66 €

Foto:iStock.com/malerapaso

Simona Conte

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento