Coibentazione tetto: sì al 110 se non si esegue anche quella del solaio sottostante

Lisa De Simone 30/09/21

Coibentazione tetto e Superbonus 110, una vicenda sempre più intricata. Sembrava tutto chiarito con le modifiche in vigore da gennaio sui sottotetti non riscaldati. L’Agenzia delle Entrate aveva dettato le regole per i calcoli precisi, ma poi l’ENEA ha riaperto i giochi.

L’ENEA, infatti, che spesso e volentieri sul Superbonus ha posizioni contrarie a quelle delle Entrate, ha chiesto un parere al Ministero per la transizione ecologica. E il Mistero ha dato un’interpretazione che lascia aperti molti dubbi.

Superbonus tetto, cosa dicono le norme

Il testo della lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del decreto Rilancio in vigore da gennaio, recita testualmente che “gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”. Pareva di capire, leggendo le norme, che si potesse sempre coibentare il tetto e che questa superficie potesse essere conteggiata nel 25% a prescindere dal fatto che il sottotetto fosse o meno riscaldato. In realtà non è così, ma lo si è saputo solo ad aprile.

I conti da fare secondo Entrate

Nella risposta 248 del 14 aprile, infatti, l’Agenzia delle entrate ha puntualizzato che “Ai fini del computo della superficie disperdente lorda NON rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato(>> abbiamo trattato l’argomento in questo articolo).

Entrate era tornata sul tema con l’interpello n.956-1242/2021, ne abbiamo parlato nel dettaglio qui

In sostanza anche se la legge dice che è possibile usufruire della detrazione del 110% per la coibentazione del tetto che non copre locali riscaldati, in realtà non è così: si può coibentare il tetto con l’agevolazione solo se l’intervento si somma a quelli da realizzare su pareti disperdenti per una quota superiore al 25% del totale. Invece se si vuol coibentare solo il tetto (sempre nel caso in cui il sottotetto non sia riscaldato) occhio che l’agevolazione non spetta. E non finisce qui.

Il nuovo chiarimento ENEA

Logica vorrebbe, infatti, che in caso di sottotetto non riscaldato si approfittasse della coibentazione del tetto per realizzare anche quella del locale sottostante, riducendo così ulteriormente la dispersione termica. Sì può fare, certo, ma non con il Superbouns, parola di Ministro.

Il “chiarimento” se così vogliamo chiamarlo, è messo nero su bianco sul sito ENEA. In un avviso pubblicato il 31 agosto scorso si legge infatti che a seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della transizione ecologica “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”.

Quindi il tetto sui locali di sgombero lo coibenti con Superbonus come intervento trainato, sempre che ovviamente tu abbia coibentato oltre il 25% della facciata, ma solo se non tocchi il sottotetto.

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E la coibentazione interna?

A questo punto un quesito è d’obbligo: può la coibentazione del sottotetto che copre gli appartamenti rientrare tra gli interventi trainati a cura del singolo proprietario? A logica sembrerebbe di sì, ma abbiamo visto che in materia di Superbonus non sempre la logica risulta applicabile. Che fare, dunque? Un interpello alle Entrate oppure attendere la più volte preannunciata nuova circolare a chiarimento.

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Coibentazione tetto: sì al 110 se non si esegue anche quella del solaio sottostante Screenshot 1466

Immagine: iStock.com

Lisa De Simone

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