Ecco un riassunto sui limiti di spesa applicabili per ciascun intervento soggetto al Superbonus.
Ricordiamo che la detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Vediamo nel dettaglio il limite dell’ammontare complessivo delle spese sul quale è calcolata la detrazione.
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Quali sono i limiti di spesa per gli interventi trainanti?
Isolamento termico
La detrazione per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
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Sostituzione impianti di climatizzazione invernale
La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- 20 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30 mila euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Riduzione rischio sismico
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. Parliamo del Sismabonus così come stabilito ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.
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Quali sono i limiti di spesa per gli interventi trainati?
Il superbonus spetta anche per gli interventi trainati (se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti) nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento.
Rientrano anche gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (limite di spesa pari a 96 mila euro), aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (limite di spesa 1.200 – 2.000 euro), per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (l’ammontare complessivo delle spese non deve essere superiore a 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico; nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale anche su strutture pertinenziali agli edifici).
In caso di interventi trainati per l’efficientamento energetico delle unità immobiliari il limite massimo di detrazione ammissibile è di 60 mila euro per unità immobiliare, quindi in caso di superbonus il limite di spesa sarà di 54.545 euro.
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Foto:iStock.com/PeopleImages
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