CILA Superbonus. Ammesse variazioni al progetto in corso

La CILA Superbonus semplificata 110%, nominata anche Super CILA o CILAS, potrà ammettere varianti a fine lavori, senza essere annullata. Ecco le novità previste nel Ddl Semplificazioni

Simona Conte 27/07/21
Scarica PDF Stampa

*Aggiornamento del 26 agosto 2021_ Il Decreto Semplificazioni-bis e Governance PNRR è legge.

È possibile cambiare il progetto in corso senza dover annullare la CILA Superbonus presentata per comunicare l’inizio dei lavori soggetti all’agevolazione 110%.

Si tratta di un aspetto non poco rilevate, in quanto la CILA standard non ammette varianti mentre la CILA Superbonus semplificata 110%, nominata anche Super CILA o CILAS, potrà ammettere varianti a fine lavori, senza essere annullata.

>> Ti interessano notizie come questa? Ricevile direttamente

Con il Semplificazioni Bis, difatti, si rende possibile il cambio del progetto senza annullare la comunicazione di inizio lavori asseverata, questo con l’obiettivo di snellire e semplificare l’iter dei lavori soggetti alla super agevolazione. Dell’arrivo della CILA Superbonus ne abbiamo parlato meglio in questi articoli:

>> CILA Superbonus in pista! Ma attenzione alle sorprese

>> Superbonus CILA e sanatoria abusi edilizi. Chiarimenti e novità operative Semplificazioni

Vediamo nel dettaglio quali sono le difficoltà che si potrebbero riscontrare con una CILA standard e quando e come la CILA superbonus rende più flessibile l’iter evitando il rischio di blocco dei lavori. Inoltre analizziamo come muoversi in caso di interventi di edilizia libera al 110% e quando è applicabile la deroga distanze introdotta con il Ddl Semplificazioni.

UTILE!! Ti occupi del rilascio del VISTO DI CONFORMITÀ per il Superbonus?
>>>> Questo software fornisce l’elenco completo dei controlli  che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura. Provalo assieme al software di calcolo Superbonus.

CILA Superbonus. Non serve annullare il titolo precedente

Con la CILA standard, in caso di variazioni in corso d’opera è necessario presentare una nuova comunicazione asseverata, che abbia per oggetto proprio la variazione, annullando il titolo precedente. In caso di Superbonus questa procedura rende difficile l’esecuzione dei lavori e l’ottenimento dei finanziamenti bancari.

Questo perché la CILA deve essere consegnata all’istituto bancario pertanto in caso di sua cancellazione a metà cantiere potrebbero verificarsi disagi e blocco delle erogazioni con conseguenziale stop dei lavori e contestazioni alla detrazione in quanto, ricordiamo, i lavori trainati devono essere eseguiti quando il titolo abilitativo dei trainanti è attivo.

>> Superbonus interventi trainati, ok solo se eseguiti durante gli interventi trainanti

La Camera il 23 luglio 2021 ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, detto Decreto Semplificazioni, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Il provvedimento è poi passato all’esame del Senato, dove con 213 voti favorevoli e 33 contrari, il 28 luglio 2021, è stato approvato definitivamente il ddl 2332 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

Nel testo approvato si legge chiaramente: “in caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione alla CILA presentata”. Ciò indica che non è necessario annullare il titolo esistente ma è possibile integrare la CILA attraverso la presentazione di una nuova comunicazione, a fine lavori.

Leggi lo speciale dedicato alla CILA. Trovi news e approfondimenti!

Come muoversi invece per interventi di edilizia libera al 110%?

Si legge nel testo del Semplificazioni che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera che godono del 110%, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Inoltre, sulla CILA Superbonus ci sono altre novità. Vediamo quali.

Potrebbe interessarti: Basta la CILA per il Superbonus. Nuove regole dl semplificazioni

CILA Superbonus anche per interventi sui prospetti e strutturali ma…

Attraverso una modifica al comma 13-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020, si legge che a rientrare nella CILA Superbonus sono anche quegli interventi che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti. Gli interventi in questione sono inquadrati come manutenzione straordinaria.

Attenzione! L’uso della CILA Superbonus non risulta applicabile quando l’intervento interessa anche lavori che non godono del 110%.

Pertanto in caso di duplice natura degli interventi (soggetti a Superbonus e non) bisognerà procedere secondo due iter: uno per i lavori agevolati con superbonus che prevede l’uso della CILA semplificata e uno per i lavori soggetti alle altre detrazioni che prevede verifica di conformità edilizia e urbanistica ed eventuale sanatoria di abusi.

>> Scarica il NUOVO MODULO CILA SEMPLIFICATA – CILAS <<

>> Scarica l’ALLEGATO ALTRI SOGGETTI – CILAS <<

Leggi anche: Superbonus CILA e sanatoria abusi edilizi. Chiarimenti e novità operative Semplificazioni

Deroga conteggio distanze: ok superbonus e bonus casa, no ecobonus

Prevista nel provvedimento normativo anche una deroga sul conteggio delle distanze riportate all’articolo 873 del codice civile.

All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3 è aggiunto il periodo: “gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza”.

Una deroga che porta con sé difficoltà applicative, perché resta valida solo per gli interventi previsti all’articolo 16-bis del Tuir soggetti al bonus casa al 50% e per gli interventi previsti dall’articolo 119 del Dl 34/2020, soggetti al Superbonus. La deroga non si applica agli interventi di ecobonus tradizionale previsti all’articolo 14 del Dl 63/2013.

> Scarica il testo coordinato del Decreto Legge Semplificazioni Bis con le modifiche apportate dalle Commissioni <

Consigliamo:

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di Due Diligence immobiliari

I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi e le procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite sotto il profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per supportare i tecnici nasce dunque l’idea di quest’opera, che si configura come un manuale pratico di rapida consultazione e approfondimento sulle verifiche da effettuarsi nelle fasi preliminari progettuali di interventi edilizi su edifici esistenti: dalle procedure edilizie alla verifica della conformità, dalle analisi vincolistiche alla pianificazione delle complessità fino alla individuazione delle criticità. Lo scopo è quello di offrire uno strumento utile al tecnico professionista che deve farsi carico, in qualità di progettista, della procedura autorizzativa di opere di trasformazione di edifici esistenti, ovvero del tecnico che deve redigere una due diligence immobiliare focalizzata, anche, sulla verifica della conformità edilizia dell’immobile.   Marco CampagnaArchitetto libero professionista. Nel corso degli anni ha avuto modo di approfondire i temi dell’urbanistica applicata agli interventi edilizi, sia svolgendo pratiche in prima persona, sia operando come consulente o come perito, sia per conto di privati che per società, eseguendo parallelamente progettazioni e direzioni lavori per diversi interventi di recupero e di valorizzazione immobiliare. È attualmente componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, formatore e docente in svariati corsi di aggiornamento e approfondimento professionale presso il medesimo Ordine e presso altre realtà. Autore del blog “Diari di un Architetto” (architetticampagna.blogspot.it), luogo di approfondimento dei temi di urbanistica, di edilizia e argomenti direttamente collegati, di cui cura in prima persona sia i post che le risposte ai numerosi commenti; il blog è diventato nel tempo un luogo di scambio di competenze professionali ed è fonte di approfondimento tanto per l’autore quanto per i numerosi lettori.

Marco Campagna | 2020 Maggioli Editore

30.00 €  24.00 €

Foto:iStock.com/

Simona Conte

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento