Minaccia distacco acqua: come si procede in caso di uno o più condomini morosi?

La minaccia di distacco acqua all’intero condominio, con riduzione del flusso e sospensione della fornitura, nei casi di morosità di uno o più dei condomini, rappresenta una pratica commerciale aggressiva. Spieghiamo il perché

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Normalmente l’utente – condominio sottoscrive un contratto, per la fornitura idrica intestato al condominio stesso, per il tramite dell’amministratore.

La società che fornisce l’acqua, poi, sulla base dei consumi complessivi rilevati sul contatore generale accessibile dall’esterno, emette fattura all’utente condominio per l’importo corrispondente, appunto, ai consumi complessivi.

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Alla luce di quanto sopra si può affermare che i singoli condomini (utenti finali) non abbiano un rapporto diretto con la società fornitrice, anche se le singole unità immobiliari sono dotate di contatori individuali (c.d. divisionali privati).

Il consumo complessivo, quindi, viene ricostruito dagli amministratori che si avvalgono di società (c.d. letturiste) cui delegano, totalmente o parzialmente, la lettura dei contatori privati divisionali (e, in alcuni casi, la ripartizione della bolletta afferente al contatore generale, l’incasso, le attività di sollecito dei morosi e il pagamento della fattura generale alla fornitrice).

Cosa accade allora in caso di mancato pagamento di una parte della fattura emessa nei confronti del condominio? Quando si arriva al distacco dell’acqua? Vediamo nel dettaglio.

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Minaccia distacco acqua: una pratica commerciale scorretta

A fronte del mancato pagamento di una parte della fattura emessa nei confronti del condominio, cioè della mancata erogazione di una o più quote di competenza del singolo condomino, non è possibile, per la società fornitrice, ignorare i nominativi degli utenti insolventi, inviando invece, all’amministratore del condominio, una diffida ad adempiere – che vale anche come atto di messa in mora – con minaccia di distacco della fornitura dell’intero caseggiato.

Quanto sopra vale, a maggior ragione, se, dopo la scadenza dei termini indicati nella messa in mora, la stessa società fornitrice comunica a tutti i condòmini, tramite il deposito di un volantino nella buca della loro posta, sia l’importo della morosità a carico del condominio (la parte non pagata della fattura scaduta), sia la data a partire dalla quale potrà effettuare il distacco della fornitura a tutto lo stabile.

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A tale proposito l’Autorità garante della concorrenza ha affermato che il cd. cassettinaggio e la successiva riduzione e sospensione della fornitura dell’intera utenza condominiale, costituisce un comportamento aggressivo, non in linea con le disposizioni del Codice del Consumo, in quanto rappresenta una minaccia anche nei confronti dei condomini solventi e non considera che il condominio è un ente di gestione dal quale la società erogatrice può agevolmente recuperare il debito dei morosi.

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In particolare, è stato sottolineato che la minaccia di distacco della fornitura idrica all’intero condominio, la successiva riduzione del flusso e la sospensione della fornitura (c.d. slaccio), nei casi di morosità di uno o più dei condomini, rappresenta una pratica commerciale aggressiva, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea a condizionare indebitamente i condomini, che hanno già adempiuto la propria obbligazione, al pagamento del debito residuo del condominio, al fine di scongiurare l’interruzione della fornitura idrica (provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 27812 deliberato nell’Adunanza del 12 giugno 2019).

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La violazione della normativa condominiale

Secondo l’articolo 63 disp. att. c.c. i creditori del condominio non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.

Ne consegue che il comportamento delle società fornitrici sopra descritto, non solo costituisce pratica commerciale scorretta ma viola apertamente la norma sopra detta, atteso che la fornitrice non esperisce preventivamente le iniziative, volte all’escussione del credito nei confronti dei condomini morosi, né, peraltro, effettua alcun tentativo volto a verificare la possibilità, laddove tecnicamente possibile, di procedere alla limitazione, sospensione o disalimentazione selettiva della fornitura del singolo condomino moroso.

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Un’importante decisione del Tar Lazio

La decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 27812 deliberato nell’Adunanza del 12 giugno 2019 è stata considerata pienamente condivisibile dai giudici amministrativi.

In particolare, il Tar Lazio ha confermato come la condotta sopra descritta della fornitrice rientri certamente nella nozione di pratica aggressiva, in quanto idonea a condizionare in modo indebito la libertà di scelta dei consumatori, i quali si vedono costretti a pagare il residuo importo fatturato, non pagato dai condomini morosi, al solo fine di evitare la riduzione e infine il distacco della fornitura.

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Tale conclusione non può essere messa in dubbio sostenendo come il mancato ricorso a procedure individuali di recupero del credito, nei confronti dei singoli condomini, sia giustificato dalla mancanza di rapporto con i partecipanti al condominio; infatti – come giustamente ha osservato il Tar Lazio – tali società non dovrebbero allora esercitare una pressione specifica proprio sui singoli condomini (attraverso il cassettinaggio e il phone collection) allo specifico fine di conseguire il rapido vantaggio dell’indebito pagamento da parte dei condomini in regola, i quali sono a tanto indotti dalla minaccia della riduzione e del distacco della fornitura (Tar Lazio 30 giugno 2021, n. 7720).

Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista.

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Giuseppe Bordolli

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