Istanze autorizzazione unica sistemi di accumulo: dal MASE una guida su come fare

Le indicazioni contenute nella guida si applicano ai procedimenti di autorizzazione unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone di competenza statale

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Per chiarire quali sono le modalità e la documentazione da allegare all’istanza, il MASE pubblica la guida operativa che si applica ai procedimenti di autorizzazione unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone, ai sensi del DL 7/2002 (art.1, comma 2 quater, lettera b) di competenza statale.

Ricordiamo che il Ministero rilascia le autorizzazioni uniche per la costruzione e l’esercizio di grandi impianti per la produzione di energia elettrica e dei sistemi di accumulo elettrochimico nonché degli impianti di accumulo mediante pompaggio idroelettrico. Gli impianti oggetto delle autorizzazioni vengono dichiarati opere di pubblica utilità, unitamente alle opere connesse e infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi. La norma prevede l’esclusione dalla disciplina di autorizzazione unica per tutti i sistemi di taglia inferiore ai 10 MW.

La guida operativa offre una panoramica completa sulle procedure di autorizzazione unica, dettagliando passaggi, documentazione necessaria e contatti utili. Oltre alla guida è possibile scaricare dal sito del MASE anche una check-list per la predisposizione degli elaborati e la modulistica di riferimento. 

Vediamo di seguito nel dettaglio a chi si rivolge la guida.

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Indice

A chi si rivolge la guida

La guida si rivolge agli operatori che intendono installare sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone, ossia non integrati direttamente con altri impianti di produzione energetica. La procedura si svolge in riferimento al D.L. 7/2002, che regolamenta specifiche normative per questi sistemi, escludendo la necessità di valutazioni ambientali come prescritto dal d.lgs. 152/2006, e semplificando notevolmente il processo burocratico.

I sistemi di accumulo elettrochimico sono fondamentali per ottimizzare l’uso delle risorse energetiche rinnovabili.

Presentazione dell’istanza e documentazione

Gli interessati dovranno preparare una documentazione dettagliata, come delineato nella guida. Questo include l’istanza di autorizzazione, relazioni tecniche dettagliate, documenti che attestano la titolarità delle aree interessate e una serie di dichiarazioni e certificazioni specifiche, come quelle antimafia.

Ogni documento deve seguire gli standard e i modelli forniti, tra cui il “modulo A” per l’istanza di autorizzazione e il “modulo B” per la descrizione delle opere di connessione alla rete elettrica.

Il procedimento autorizzativo

Il processo si sviluppa attraverso diverse fasi, partendo dalla trasmissione della documentazione alla Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici, fino all’acquisizione e alla verifica dei pareri necessari. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica svolge un ruolo centrale in questo procedimento, assicurando che ogni fase sia completata in conformità con le norme e le leggi applicabili.

Post-autorizzazione: verifica e ottemperanza

Si legge nella guida che una volta emanato il decreto autorizzativo, prima di dare inizio ai lavori, il Proponente dovrà dare corso alle attività successive che consistono sinteticamente in: ottemperanza di tutte le prescrizioni ante-operam disposte dal decreto autorizzativo ed eventuale acquisizione di autorizzazioni/ approvazioni/ nulla osta di secondo livello previste dalla normativa specialistica.

Ai sensi del DL 239/2003 (art. 1-quater), il titolo autorizzativo decade qualora il Proponente non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell’iniziativa entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale.

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