Superbonus 110, è cumulabile con altre agevolazioni?

In una nuova corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate anche alcuni chiarimenti sulla cumulabilità del Superbonus 110 con gli altri bonus edilizi e con altre agevolazioni

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Con la Circolare n. 7 del 25 giugno 2021 (“Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020” >> Leggila e scaricala qui) l’Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco, tra le altre cose (sono 539 pagine!), alcuni chiarimenti sulla cumulabilità del Superbonus 110 con gli altri bonus edilizi e con altre agevolazioni.

La nuova circolare delle Entrate tratta dei bonus edilizi da pagina 293 a pagina 477, e in queste pagine sono condensate tutte le caratteristiche delle agevolazioni fiscali (soggetti che possono fruirne, interventi che ne danno diritto, titoli edilizi necessari, documentazione da fornire, ecc.), con riferimento alle sezioni del 730 che devono essere compilate per poterne materialmente usufruire (>> qui trovi un focus sui bonus edilizi nel 730).

Ma vediamo nel dettaglio la questione della cumulabilità del Superbonus, perché effettivamente potrebbe dare adito a dubbi.

Ma quindi quando scade il Superbonus?! Qui le date aggiornate!

Superbonus 110, cumulabilità con altri bonus

La questione è chiara: nel caso in cui per il medesimo intervento sia possibile astrattamente beneficiare sia del Superbonus sia di altre agevolazioni fiscali (come ad esempio Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Bonus Facciate o Sismabonus), il contribuente dovrà necessariamente scegliere soltanto una tra le agevolazioni previste, “rispettando gli adempimenti specificamente richiesti in relazione alla stessa”.

A titolo esemplificativo, gli interventi trainanti ammessi al Superbonus potrebbero rientrare anche tra le agevolazioni previste dall’Ecobonus o dal Bonus Ristrutturazioni; in tali casi, il contribuente dovrà scegliere l’agevolazione di cui intende beneficiare e non potrà avvalersi contemporaneamente di entrambe le agevolazioni.

Al contrario, qualora si realizzino più interventi riconducibili a diversi bonus, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (come da Circolare n. 24/E del 08.08.2020).

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Detrazione 19% immobili vincolati

Sappiamo che i soggetti obbligati per legge alla manutenzione, protezione o restauro dei beni vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono beneficiare, ai fini Irpef, di una detrazione d’imposta del 19% delle spese sostenute per gli interventi necessari (articolo 15, comma 1, lettera g, Tuir).

Sulle spese sostenute per questi interventi, e nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per gli interventi antisismici, sia di quella del 19% sulla spesa ridotta alla metà. Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione del 19% è calcolata sull’intero importo eccedente (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 3.1.7).

Contributi ricostruzione post-sisma

Della possibilità di usufruire del Superbonus anche su edifici privati danneggiati in seguito ad eventi sismici su cui sono stati utilizzati i contributi pubblici per la loro riparazione o ricostruzione abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo, a cui rimandiamo per approfondire. In sintesi, comunque, Superbonus e contributi per la ricostruzione sono cumulabili.

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Immagine: iStock/Choreograph

Redazione Tecnica

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