Alle lauree espressamente citate nei primi due articoli (odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale) – con l’approvazione di un apposito regolamento, su proposta del MiUR di concerto con il Ministero vigilante sull’Ordine o Collegio professionale – se ne potranno aggiungere altre: il testo, all’articolo 4, prevede infatti che possano diventare abilitanti le lauree che attualmente consentono l’accesso all’esame di stato senza lo svolgimento di un tirocinio obbligatorio. Le lauree in architettura e ingegneria sono quindi incluse.
Ricordiamo che si tratta di una riforma che ha l’obiettivo di semplificare le procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rendendo l’esame di laurea coincidente con quello di Stato, e riducendo così i tempi di ingresso dei giovani laureati nel mondo del lavoro. Le nuove modalità di abilitazione comporterebbero inoltre un alleggerimento degli oneri amministrativi e organizzativi in capo al sistema universitario. Continua a leggere per tutti i dettagli della legge…
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* 30 giugno 2021: Il 24 giugno scorso è stato approvato dalle Commissioni Giustizia e Cultura della Camera dei Deputati il testo del disegno di legge “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” (A.C. 2751, cosiddetto ddl Manfredi).
Ne avevamo parlato di recente, nell’aprile scorso, in occasione dell’inizio dell’esame del ddl, ma, per quanto riguardava le professioni tecniche, il testo a cui facevamo riferimento comprendeva solo geometri, agrotecnici, periti agrari e industriali, e i pianificatori, paesaggisti e conservatori. Ora invece l’approvazione di alcuni emendamenti ha radicalmente cambiato il testo del ddl, aprendo a tutti i titoli universitari per cui non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post laurea. Rientrano quindi tra i papabili gli architetti e gli ingegneri. Ma vediamo nel dettaglio.
Ddl Lauree abilitanti, cosa prevede
L’articolo 4, Ulteriori titoli universitari abilitanti, è quello che in questa sede ci interessa di più e che è stato interamente modificato (>> qui trovi il testo del ddl modificato). Il comma 1, che prima citava solo le professioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, in seguito agli emendamenti è diventato molto più generico.
Nel nuovo testo si legge infatti “Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, oppure su iniziativa del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.”
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Rimangono quindi escluse, ad esempio, le professioni di avvocato, notaio, commercialista, revisore legale, che richiedono tutte un tirocinio obbligatorio successivo al conseguimento della laurea. La lista però di quelle che saranno interessate dalla riforma però si amplia considerevolmente, ammettendo quindi anche le professioni tecniche che non devono obbligatoriamente effettuare un tirocinio, come ad esempio architetti e ingegneri.
Nuove lauree abilitanti, tempistiche
Dopo la pubblicazione in Gazzetta, le legge entreà in vigore a partire dall’anno accademico successivo a quello dell’approvazione dei decreti rettorali (come da art. 6), quindi il cambiamento potrebbe essere attuato già per settembre 2022. Chiaramente sarà centrale il ruolo del MiUR e degli ordini professionali.
Per il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori CNAPPC, l’approvazione di questa legge rappresenterà “non solo l’occasione per intervenire sul funzionamento del sistema universitario e sull’avvio all’esercizio della professione, ma anche un progetto di investimento sulla formazione e la professione degli Architetti”. Le premesse sembrano quindi esserci tutte. Attendiamo la conversione in legge.
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