Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal Semplificazioni Bis

Vediamo nel dettaglio cosa cambia per il Superbonus 110% e quali sono le modifiche introdotte dalla Legge Governance e Semplificazioni Bis

*Aggiornamento del 4 agosto 2021_ Il Decreto Semplificazioni-bis e Governance PNRR è legge (Legge 29 luglio 2021, n. 108).

Il testo recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021

Il testo è stato approvato dal Senato il 28 luglio 2021 con 213 voti favorevoli e 33 contrari.

Stiamo parlando del ddl 2332 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Questo è il testo coordinato del Decreto Legge Semplificazioni Bis con le modifiche apportate dalle Commissioni.

Del Decreto Legge Governance e Semplificazioni, il 28 maggio 2021 era stata approvata dal Consiglio dei Ministri il Decreto Governance e Semplificazioni la bozza definitiva che introduce modifiche alla super agevolazione, che riguardano nello specifico:

  • rimozione delle barriere architettoniche,
  • novità sulla CILA,
  • nuove categorie soggette al superbonus,
  • deroghe distanze cappotto.

Nella bozza definitiva cambiava qualcosa rispetto alla precedente bozza datata 21 maggio 2021 dove si era parlato anche del via libera al Superbonus per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, privi di accesso autonomo dall’esterno. Ipotesi non più confermata con l’approvazione dell’ultima bozza così come l’aggiunta al comma 2 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, che avrebbe chiarito la definizione di impianto termico, che avrebbe reso agevolabile gli interventi di efficientamento energetico anche per quegli immobili privi di un impianto termico fisso.

Inoltre, rispetto alla precedente bozza non è stata più presa in considerazione l’estensione del Superbonus per gli interventi realizzati da società ed enti sia pubblici sia privati sugli immobili classificati nella categoria catastale D2 che identifica alberghi e pensioni con fine di lucro.

Confermata, invece la novità sulla CILA >> Leggi: Basta la CILA per il Superbonus. Nuove regole dl semplificazioni

Una lettura attenta del nuovo testo dell’art. 119 fa emergere delle criticità… La sparizione del certificato di regolarità edilizia non risolve del tutto i problemi e complica invece alcuni casi? Si tratta quindi di una semplificazione vera o fasulla? Vediamo i punti critici in questo articolo…

Come si legge nel comunicato stampa ufficiale del Governo Italiano, il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 28 maggio 2021, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

Degno di nota è l’articolo 33 che recita Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana”

Nello specifico, l’articolo prevede modifiche al famigerato articolo 119 del Dl Rilancio.

>>>>> TABELLA con modifiche articolo 119
|| Confronto tra Testo in vigore e Testo modificato dagli emendamenti approvati alla legge di conversione dl 77/2021
Modifiche evidenziate

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Va ricordato che il decreto introduce regole di attuazione del PNRR presentato dal Governo alla Commissione Europea. Qui ci sono tutte le notizie dedicate al PNRR che raccontano l’evoluzione della misura e presentano i settori interessati dai fondi per la ripartenza post pandemia Covid-19.

Vediamo adesso nel dettaglio cosa cambia per il Superbonus 110% e quali sono le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni in arrivo. Per saperne di più su Super eco e sima bonus ti consigliamo questa guida pratica >>  Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110%.

Leggi anche: Scadenza Superbonus diversa per edifici unifamiliari e condomini

Novità Superbonus 110: le modifiche all’articolo 119

Le modifiche attese riguardano l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Di seguito cosa si evince dalla bozza definitiva, approvata il 28 maggio 2021.

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Eliminazione barriere architettoniche

Con il Decreto Semplificazioni Bis gli interventi realizzati con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche rientrano tra gli interventi trainati. Potranno usufruire dell’agevolazione le persone di età superiore a 65 anni. Rientrando tali interventi tra quelli trainati, è necessario che vengano realizzati congiuntamente ad uno dei lavori antisismici incentivati con il Superbonus.

> Il Superbonus per l’ascensore conviene! Nuovi incentivi e regole

> Ascensore per disabili trainato in caso di Super Ecobonus

Nuove categorie catastali

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni Bis vi è l’inserimento del comma 10-bis, dove viene specificato che sono ammesse alla super agevolazione anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

Per questo tipologia di immobili è valido il superbonus 110% ma è necessario che i titolari siano in possesso di specifici requisiti, ovvero che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che abbiano un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

In tali casi il limite di spesa ammesso alle detrazioni è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Rientrano tra questi immobili: collegi, i convitti, gli educandati, i ricoveri, gli orfanotrofi, i seminari, i conventi, gli ospizi e le caserme, tutte strutture di carattere collettivo, case di cura ed ospedali (con e senza fine di lucro).

>> Ok Sismabonus 110% acquisto per immobili di categorie catastali escluse

>> Bonus ristrutturazioni anche per edifici in corso di definizione

Asseverazioni e CILA

Interessanti novità anche in materia di asseverazioni, difatti viene sostituito il comma 13 ter che prevede:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

>> Super CILA Superbonus: nuovo modello in arrivo <<

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Leggi anche: Conformità edilizia immobili ante 1967: ok alla legittimità anche senza documentazione

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • a – mancata presentazione della CILA;
  • b – interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • c – assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • d – non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”

Se ti occorre sapere di più o una guida operativa, consigliamo  Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus.

Viene agevolato l’accesso al superbonus 110% con la presentazione al Comune della sola CILA senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità. Un modulo standard per ottenere l’agevolazione: un’altra straordinaria semplificazione.

Altra novità che interessa la CILA riguarda gli interventi a cui è applicabile la disciplina del Superbonus. Ovvero, sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata anche gli interventi sulle parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione integrale degli edifici.

A proposito della legittimità leggi qui: CILA Superbonus senza stato legittimo. Neanche per idea

Deroga distanze

Tra le novità c’è anche da segnalare la deroga sulle distanze per gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico.

Questi, difatti, non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917) e per quelli rientranti nel superbonus.

Per ulteriori info sulle novità del Semplificazioni Bis, leggi anche:

CILA Superbonus. Ammesse variazioni al progetto in corso

Ti consigliamo anche:

Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori

Il T.U.E. ha subito, negli anni, una serie di modifiche radicali.  L’opera, abbinando il dovuto rigore ad un taglio operativo, permette di individuare, per ogni singolo articolo, la norma e la giurisprudenza vigente tempo per tempo. Ciò risulta particolarmente utile, per esempio, ove sia necessario verificare il rispetto delle norme vigenti in un dato arco temporale al fine di stabilire la regolarità del manufatto (elemento peraltro necessario per poter godere dei Superbonus fiscali). L’opera è indirizzata ai professionisti tecnici costretti a confrontarsi quotidianamente con norme di difficile interpretazione anche per gli esperti. Il manuale esamina dettagliatamente la prima parte del Testo Unico dell’edilizia (articoli 1-51) focalizzata sull’attività edilizia e sui titoli abilitativi e presenta una serie di peculiarità che la differenziano da lavori analoghi:- ogni articolo presenta il testo vigente e la versione storica, indicando la norma intervenuta;- gli articoli sono arricchiti da un commento e da oltre 2.000 riferimenti giurisprudenziali;- la giurisprudenza riporta: il riferimento (organo giudicante, Sezione, data e numero), un titolo per orientare il lettore e la massima. Il testo del codice è aggiornato con oltre 35 provvedimenti legislativi a partire dalla legge Lunardi fino al decreto Semplificazioni. In appendice sono presenti le c.d. definizioni standardizzate e il quadro dei principali lavori edilizi secondo la riforma Madia.   Donato Palombellasi è laureato in Giurisprudenza (laurea quadriennale) con il massimo dei voti e plauso della commissione, discutendo una tesi in Diritto amministrativo. Ha un Master per Giuristi d’Impresa ottenuto presso l’Università di Bologna con specializzazione in opere pubbliche; successivamente ha seguito numerosi corsi specialistici su temi giuridici, economici e finanziari. Ha acquisito esperienza ultra trentennale nel Diritto immobiliare, prima all’interno di studi professionali e poi in aziende operanti nel settore edile-immobiliare. Collaboratore storico di numerose testate specialistiche di rilevanza nazionale, partecipa al comitato scientifico di alcune riviste giuridiche. È autore di numerose opere in materia di Edilizia, Urbanistica, Tutela del consumatore in ambito immobiliare, Contrattualistica immobiliare e Condominio presenti presso le principali biblioteche universitarie e dei Consigli regionali.

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Foto: iStock.com/Paul Bradbury

Redazione Tecnica

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