Parliamo ancora di asseverazioni Superbonus 110%. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del decreto rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’asseverazione svolta con le modalità che andremo a delineare, ENEA effettua un controllo automatico attraverso il portale dedicato, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita.
La questione è relativamente più complicata nel caso di asseverazioni relative ad uno stato di avanzamento lavori, per le quali ci sono specifici punti da verificare. Vediamo quali, come delineato da Sergio Pesaresi nella guida in pdf Le Asseverazioni del tecnico per il Superbonus 110% , aggiornata ad aprile 2021 con le note ENEA illustrate e commentate.
Controllo ENEA sull’asseverazione, attenzione allo stato avanzamento lavori
Per ogni istanza che si trasmette e richiede asseverazione, ENEA verifica i seguenti punti.
VERIFICA FORMALE
– Che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato
– che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
VERIFICA SUL TECNICO
– Del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’art. 6
– che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro
– che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.
VERIFICA SUL BENEFICIARIO
Occorre che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del decreto rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo.
VERIFICA SUI REQUISITI TECNICI
Per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del d.m. Requisiti tecnici Ecobonus garantiscano:
– la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto
– che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
ENEA, all’esito positivo della verifica rilascia la ricevuta informatica di cui all’art. 6, comma 1, lettera g) del d.m. Requisiti tecnici Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda.
UTILE!! >>> Raccolta normativa Superbonus 110%. Ecco l’elenco con tutti i riferimenti, dal Decreto Rilancio alle FAQ ENEA, circolari e risposte di Entrate. >>>> Scarica il pdf
Asseverazioni relative ad uno stato di avanzamento lavori
Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della verifica dei seguenti punti:
– per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del d.m. Requisiti tecnici Ecobonus garantiscano
– la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto
– che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
– che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del decreto rilancio;
– della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti Ecobonus,
– del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’art. 6,
– è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, dagli APE preliminari
,
– dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate.
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In tali casi l’ENEA, all’esito positivo della verifica rilascia la ricevuta informatica di cui all’art. 6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di «stato di avanzamento lavori». Tale codice identificativo è abilitante all’accesso alle opzioni di cui all’art. 121 del decreto rilancio per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato.
Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere il tecnico abilitato, al termine dei lavori ed entro novanta giorni da tale termine, dovrà fornire l’asseverazione redatta secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1. ENEA, all’esito positivo della verifica rilascia la ricevuta informatica di cui all’art. 6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di «intervento realizzato».
Tale codice identificativo è abilitante al riconoscimento degli importi residui rispetto al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato in precedenza.
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Nei casi in cui, trascorsi quarantotto mesi dalla trasmissione dell’asseverazione riferita ad un SAL, non sia pervenuta l’asseverazione relativa al completamento dei lavori, ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori all’Agenzia delle entrate per il seguito di competenza.
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Foto: iStock/SvetaZi
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