L’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, ha dato una vera e propria scossa al Superbonus facilitando una serie di interventi in precedenza esclusi a causa di un’interpretazione troppo restrittiva da parte dell’Agenzia delle Entrate come, in particolare, per quel che riguarda la coibentazione del tetto.
A partire dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, nel nuovo testo dell’articolo 119 del decreto Rilancio (>> testo aggiornato con note esplicative) è stata inserita la possibilità, prima espressamente negata, di far rientrare nell’ambito dei lavori di coibentazione anche quelli relativi al tetto ancorché non a copertura di un ambiente riscaldato.
In questo ambito, ci chiede un lettore, è possibile far rientrare anche la coibentazione del calpestio del sottotetto, e se rientrasse sarebbe da classificare sempre negli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con incidenza maggiore del 25% o nei trainati delle parti comuni, o nei trainati delle parti private?
>> Interventi trainanti, trainati || Quali sono
Un dubbio più che mai lecito vista la storia ” travagliata” delle interpretazioni date dall’Agenzia delle Entrate alle norme. Ecco il punto della situazione.
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Coibentazione tetto e calpestio sottotetto: Superbonus trainante o trainato
Tetto e sottotetto, cosa dice la legge
Il tetto è nominato espressamente nella lettera a) del comma uno dell’articolo 119 che elenca il primo degli interventi trainanti, quello di coibentazione della superficie disperdente lorda dell’edificio. Qui si precisa espressamente che «Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente».
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La coibentazione del tetto, dunque, rientra a pieno titolo tra gli interventi trainanti a patto che, ovviamente, sia rispettato il requisito della superficie superiore ad almeno il 25% di quella disperdente lorda.
In questo ambito non conta il tipo di ambiente al di sotto del tetto, vano tecnico, soffitta, sottotetto non praticabile, oppure mansarda. La coibentazione del tetto è sempre ammessa al Superbonus a prescindere dalle caratteristiche del vano del quale si trova fisicamente a copertura.
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Coibentazione interna e 110%
Risolta la prima questione resta il dubbio sulla coibentazione del calpestio del sottotetto, che rappresenta tutti gli effetti un intervento “interno” anche se comunque di coibentazione. Il nostro lettore si chiede dunque come inquadrare questa tipologia di intervento, e se, soprattutto, può godere della detrazione del 110%?
Ebbene la risposta è positiva: la coibentazione del calpestio del sottotetto è ammessa al Superbonus. A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate con la risposta 408 del 24 settembre 2020.
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Il sì delle Entrate
Nella risposta ad uno specifico quesito in materia l’agenzia infatti chiarito che «Con riferimento agli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti interne dell’unità immobiliare di cui è proprietario si fa presente che, in generale, qualora venga effettuato sulle parti comuni dell’edificio in condominio almeno un intervento “trainante” tale circostanza consente a ciascun condominio di poter fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nel cd Ecobonus» tra i quali quelli descritti.
In sostanza, quindi, poiché nell’ambito delle Ecobonus rientrano anche gli interventi di coibentazione interna anche in questo caso è possibile ottenere il 110% in quanto intervento trainato.
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Parti comuni o singolo appartamento?
Quanto alla possibilità di considerare l’intervento di tipo condominiale o privato, la risposta si trova nel codice civile, ed esattamente l’articolo 1117 che elenca le parti comuni.
Come chiarito infatti dall’Agenzia delle entrate già con la circolare 24 dell’8 agosto 2020, quando si tratta di interventi condominiali si deve considerare che le parti comuni sono quelle elencate nell’articolo 1117 del codice civile.
Tutte le info 2021 per la coibentazione del tetto: come avere il 110%
Nella lista contenuta nel comma 1, al punto 2) troviamo «i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune». Di conseguenza se il locale al di sotto del tetto è, appunto, un locale di uso comune o un vano tecnico e sotto si trovano gli appartamenti, la coibentazione può essere considerata come intervento trainato nell’ambito del Superbonus condominiale per la parte di coibentazione del calpestio se realizzata dal lato del tetto.
Viceversa se l’intervento viene realizzato sulla parte inferiore del calpestio, ossia dall’interno del singolo appartamento del quale rappresenta il soffitto, la coibentazione rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus in quanto realizzati dai proprietari dei singoli appartamenti sempre che, ovviamente, il condominio realizzi gli interventi trainati.
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Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle agevolazioni fiscali del 110% (i c.d. Super Sismabonus e Super Ecobonus introdotti con il decreto Rilancio). L’opera è divisa in due parti. La prima parte, a cura di Andrea Barocci, riporta tutte e tre le possibilità di detrazione legate agli interventi strutturali: il bonus ristrutturazione, il sismabonus, il superbonus. Per ciascuno di essi si offre la disamina della nascita e delle possibilità di applicazione, al fine di comprenderne lo scopo e le condizioni al contorno, compreso il tema delicato delle asseverazioni. In parallelo alla possibilità fiscale, si affronta l’allineamento con le Norme Tecniche delle Costruzioni in quanto, al di là delle detrazioni, ogni intervento dovrà essere inquadrato all’interno di un procedimento edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001. La seconda parte, a cura di Sergio Pesaresi, tratta il tema del Super Ecobonus, suddividendo il percorso progettuale, per la parte finalizzata alla detrazione, in due fasi operative: lo studio di fattibilità e il progetto preliminare. Con lo studio di fattibilità il progettista potrà verificare preliminarmente, passo per passo, se l’edificio e i committenti possiedono i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione. Nella seconda fase operativa il progettista comincerà a redigere il progetto preliminare che, combinando in modo oculato i mezzi messi a disposizione dal decreto Rilancio, dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti. Andrea BarocciIngegnere, Fondatore di IDS-Ingegneria Delle Strutture, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di Organi Tecnici, Comitati, Associazioni. Autore di pubblicazioni in materia e docente in numerosi corsi e seminari.Sergio PesaresiIngegnere civile, Progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura. Consulente e Docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificato dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe. Studioso delle tematiche del Paesaggio e della Mobilità Sostenibile. Docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.
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