La pavimentazione esterna non sempre è attività edilizia libera

Quando determina una tangibile trasformazione urbanistico – edilizia. Ma cosa significa tangibile? Leggilo sulla rassegna sentenze di oggi

Mario Petrulli 08/04/21

Eccoci al consueto appuntamento settimanale con la rassegna di sentenze in materia edilizia e urbanistica. I temi trattati sono: la pavimentazione esterna non è attività edilizia libera, permesso di costruire, serve per una canna fumaria? E per una tettoia di 120 mq.?

E ancora: certificato di destinazione urbanistica, quale natura ha? Ordine di demolizione, serve comunicare l’avvio di procedimento? Vediamo in dettaglio le singole sentenze.

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La pavimentazione esterna non è attività edilizia libera

TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 30 marzo 2021, n. 477

La pavimentazione di un’area esterna di rilevanti dimensioni non rientra fra le attività di edilizia libera

Per giurisprudenza costante, gli interventi di pavimentazione esterna, anche ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, sono realizzabili in regime di edilizia libera soltanto laddove presentino una entità minima, sia in termini assoluti, che in rapporto al contesto in cui si collocano e all’edificio cui accedono. Solo in presenza di queste condizioni tali opere possono infatti ritenersi realmente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio, e quindi sottratte al controllo operato dal Comune attraverso il titolo edilizio (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 27 febbraio 2020, n. 257).

Conseguentemente, un’area esterna pavimentata di “mt. 8,50 x 8,50 circa” certamente determina una tangibile trasformazione urbanistico – edilizia e non rientra fra le attività di edilizia libera.

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Permesso di costruire, serve per una canna fumaria?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 29 marzo 2021, n. 699

Serve il permesso di costruire per una canna fumaria di elevato impatto visivo

La giurisprudenza ha affermato più volte che l’inserimento della canna fumaria nel novero dei “volumi tecnici” incontra comunque il limite delle dimensioni di essa, con particolare riferimento alle proporzioni tra l’immobile e la canna stessa, di talché il permesso di costruire diviene necessario quando la canna fumaria costituisca opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell’immobile (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 11 aprile 2019, n. 592; TAR Umbria, sez. I, sent. 31 gennaio 2020, n. 41; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 6 marzo 2019, n. 499).

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Permesso di costruire per una tettoia di 120 mq.

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 29 marzo 2021 n. 801

Serve il permesso di costruire per la tettoia di 120 mq.

Gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione dell’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico. Alle condizioni descritte, infatti, la tettoia costituisce una nuova costruzione assoggettata al regime del permesso di costruire (T.A.R. Napoli, sez. IV, 14/05/2020, n.1802), ove, per la cospicua estensione spaziale e funzionale, non si limiti ad essere una copertura di mera protezione (cfr. TAR, Liguria, Genova, sez. I, 10 aprile 2018, n. 310).

Conseguentemente, serve il permesso di costruire per una tettoia in tubolari in acciaio con copertura a pannelli coibentati di finto cotto antichizzato adiacente alla sala ristorante di un hotel per una superficie di mq 120.

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Certificato di destinazione urbanistica, quale natura ha?

TAR Liguria, sez. I, sent. 30 marzo 2021 n. 277

Il certificato di destinazione urbanistica ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano

Per pacifica giurisprudenza, il certificato di destinazione urbanistica ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, atteso che la situazione giuridica attestata nel predetto certificato è la conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4306).

Ciò comporta che l’eventuale erroneità del certificato in parola non può incidere sulla legittimità dei provvedimenti successivamente emanati dall’amministrazione sulla base di una corretta ricognizione dei presupposti di fatto e di diritto.

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Ordine di demolizione, serve comunicare l’avvio di procedimento?

TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 1° aprile 2021 n. 2239

L’ordinanza di demolizione non deve essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento

Dinanzi ad un abuso edilizio, l’ordine di demolizione si qualifica come provvedimento assolutamente vincolato; come più volte affermato dal Giudice Amministrativo, infatti, l’ordinanza di demolizione «va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l’abuso, di cui peraltro l’interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo» (T.A.R. Napoli, sez. III, 07/09/2015, n. 4392).

Peraltro, non può dubitarsi dell’operatività dell’art. 21 octies co. 2, secondo periodo, della legge 241 del 1990 a mente del quale «il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato» (sul punto, la giurisprudenza è costante; v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2014 n. 4279; id., 07 luglio 2014 n. 3438; id., 20 maggio 2014 n. 2568; id., 09 maggio 2014 n. 2380; T.A.R. Milano, sez. IV, 22 maggio 2014 n. 1324; T.A.R. Napoli sez. IV, 16 maggio 2014 n. 2718; id., sez. II 15 maggio 2014 n. 2713; id., l8 dicembre 20l3, n. 5853 e n. 5811).

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