Errori domanda contributo Decreto Sostegni? A cosa fare attenzione per non commetterli

Il rischio è quello di perdere il diritto all’accredito diretto (o al credito d’imposta) o di vedersi ritirare l’indennizzo, erogato e non spettante in caso di false dichiarazioni. Ecco un elenco su cosa tenere in conto

Dal 30 marzo al 28 maggio 2021 sarà possibile inviare la domanda per ottenere il contributo Decreto Sostegni destinato alle p.iva con ricavi o compensi 2019 fino a 10 milioni di euro e calo del fatturato di almeno il 30% nell’anno della pandemia.

Per poter avere accesso ai nuovi sostegni bisogna inviare le istanze facendo molta attenzione alla compilazione della domanda indicando le giuste informazioni per quanto riguarda ricavi, attività svolte, eventuale apertura della partita Iva, oltre alle coordinate bancarie e possibili correzioni.

Su come presentare la domanda ne abbiamo parlato qui > Domanda contributo DL Sostegni: come e quando presentarla? < inoltre l’Agenzia delle Entrate fa sapere che non ci sarà nessun click day ma sarà necessario compilare correttamente il modello di domanda, controllando che sia completo e corretto in ogni sua parte prima di procedere all’inoltro.

L’attenzione deve essere alta, altrimenti il rischio è quello di perdere il diritto all’accredito diretto (o al credito d’imposta) o di vedersi ritirare l’indennizzo, erogato e non spettante in caso di false dichiarazioni. Si avete letto bene, perché dopo l’emissione del contributo partono i controlli che potrebbero comportare anche sanzioni amministrative dal 100 al 200% del contributo stesso (in caso di contributi inferiori ai 4 mila euro), o addirittura condanne penali come la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ma andiamo per gradi, analizzando quali sono i punti ai quali è necessario prestare attenzione per non commettere errori.

Leggi anche: Calcolo indennizzo Decreto Sostegni. Quanto va agli autonomi e ai professionisti? Alcuni esempi

Cosa fare in caso di più attività e qual è il limite compensi?

Nel caso in cui il soggetto richiedente il contributo svolga più attività, la somma di ricavi o compensi riferiti a tutte le attività esercitate non dovrà superare il limite dei 10 milioni di euro. Difatti uno dei requisiti di accesso al fondo perduto è proprio il limite dei 10 milioni di euro di ricavi o compensi.

Quale è il dato corretto di cui tenere conto? Per determinare correttamente il valore riferito all’anno d’imposta 2019 è possibile tenere come riferimento i modelli della dichiarazione dei redditi presentati nel 2020. Nel caso di persona fisica in contabilità ordinaria il dato esatto è quello al rigo «RS11», mentre per quella in contabilità semplificata il rigo di riferimento è «RG2, colonna 2».

Se si parla di un professionista? In questo caso i compensi saranno nel quadro Re della dichiarazione Redditi, al rigo «RE2, colonna 2».

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Attenzione all’IBAN!

Può sembrare una sciocchezza ma indicare in maniera scorretta le coordinate bancarie di accredito del bonus a fondo perduto, può comportare il blocco della domanda. L’Agenzia delle Entrate segnala che quello da indicare nella domanda è un IBAN riferito a un conto corrente non intestato al soggetto che richiede l’aiuto e indentificato con il codice fiscale, cioè codice fiscale e intestazione o cointestazione del conto corrente devono riferirsi allo stesso soggetto che accede al fondo perduto.

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Attivazione partita Iva, cosa si intende?

Particolare attenzione va prestata alla data di attivazione della partita Iva. Coloro che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 dovranno escludere dal calcolo del fatturato e dei corrispettivi le operazioni effettuate nel mese di attivazione della partita Iva.

Ciò vuol dire che se l’apertura della partita Iva è avvenuta a metà maggio 2019 il fatturato e i corrispettivi utili ai fini del fondo perduto saranno quelli riferiti ai mesi da giugno e dicembre 2019.

Resta però un dubbio sulla questione.

Su Il Sole 24 Ore, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi sollevano un dubbio, mettendo in luce il cambio di lessico tra il Decreto Rilancio e il Decreto Sostegni per fare riferimento a coloro che hanno avviato nuove attività, ovvero si legge nell’ articolo firmato dai due autori:

“Il legislatore nel disciplinare l’accesso al contributo sostegni, agevola i soggetti che hanno “attivato la partita IVA” dopo una certa data. Nel Dl Rilancio si faceva invece riferimento a coloro che “hanno iniziato l’attività” dal 1° gennaio 2019. Si tratta di capire se la differenza lessicale abbia un preciso significato.

La prassi dell’Agenzia del 2020 in tema contributo a fondo perduto “rilancio” ha attribuito al termine “inizio attività” un significato tutt’altro che formalistico indicando una serie di situazioni in cui è stata ritenuta irrilevante la data di apertura della partita Iva, dovendo invece verificare se l’attività sia stata o meno la prosecuzione di una preesistente. Nel decreto sostegni si parla invece di attivazione di partite Iva e quindi sembra che sia sufficiente che la comunicazione di apertura sia stata effettuata prima del 24 marzo 2021 per accedere al bonus. Ma il dubbio resta e sarebbe bene una rapida conferma”.

È possibile correggere gli errori?

Si è possibile e l’Agenzia lo consente presentando una domanda al fondo perduto sostitutiva. Il tempo a disposizione per una nuova istanza è compreso nel 60 giorni in cui la piattaforma di accesso è aperta, fino al 28 maggio 2021.

Attenzione però, perché se la domanda compare nella sezione dell’area «Contributo a fondo perduto –Consultazione esito» del portale «Fatture e corrispettivi», non ci sarà più la possibilità di modificare l’istanza. Sarà possibile inviare la domanda sostitutiva solo nel caso in cui è presente la dicitura riferita alla domanda «in lavorazione» o «sospesa».

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Redazione Tecnica

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