Autorizzazione per gazebo e pergola a fini commerciali

È attività edilizia libera? Cambia qualcosa se la struttura non è ancorata al suolo? Leggi la selezione di sentenze di questa settimana, parleremo anche di tettoie e recinzioni

Mario Petrulli 24/03/21

Eccoci al consueto appuntamento settimanale con la rassegna di sentenze in materia edilizia e urbanistica. I temi trattati sono: quale autorizzazione serve per un gazebo o una pergola a fini commerciali? Tettoie e altri manufatti al servizio di un autolavaggio, quali permessi? Pilastri e muro di recinzione in cemento armato, quale permesso serve?

Altri quesiti risolti sono: strumenti urbanistici e conflitto interessi dei consiglieri, per recinzioni, muri di cinta e cancellate serve la SCIA? Vediamo in dettaglio ogni sentenza.

>> Superbonus cappotto termico: guida per Cila, Scia e abitabilità <<

Autorizzazione per gazebo e pergola a fini commerciali

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 18 marzo 2021 n. 1818

Non rientra nell’attività edilizia libera l’installazione di 4 pergole e/o gazebo di dimensioni mt. 6.00 x 6.00 con struttura in ferro e telo di copertura in pvc ignifugo, non ancorate al suolo e l’allocazione di un veicolo “food truck”, tutti utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande da parte di un operatore economico

Secondo consolidata giurisprudenza, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tecnica costruttiva e dalla più o meno facile amovibilità, il carattere di precarietà di una struttura realizzata, che consente di prescindere dal permesso di costruire, deve essere indotto dall’uso realmente e oggettivamente provvisorio e temporaneo della stessa per fini specifici e cronologicamente delimitati (ex multis T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 06/03/2019, n.399). Pertanto, affinché una costruzione urbanisticamente rilevante possa essere ritenuta precaria e, dunque, non soggetta a soggetta al permesso di costruire, non deve aversi riguardo all’eventuale rimovibilità della stessa o alla tipologia di ancoraggio al suolo, ma piuttosto all’obiettiva destinazione della relativa struttura a soddisfare esigenze durevoli nel tempo. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 15/02/2019, n.901).

Sul tema: Gazebo e pergolato per piante rampicanti: basta la SCIA?

Alla luce di tali principi è stato affermato che “le strutture precarie e astrattamente rimovibili (nella specie, una roulotte), nel caso in cui siano funzionali a soddisfare esigenze stabili e durature nel tempo e siano, dunque, idonee ad alternare lo stato dei luoghi, devono essere considerate nuove costruzioni ai fini edilizi e quindi necessitanti di un titolo autorizzatorio.” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 07/02/2018, n.354)

Conseguentemente, non concretizza un intervento edilizio libero l’installazione di 4 pergole e/o gazebo di dimensioni mt. 6.00 x 6.00 con struttura in ferro e telo di copertura in pvc ignifugo, non ancorate al suolo e l’allocazione i un veicolo “food truck”, tutti utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande da parte di un operatore economico.

>> Cerchi consigli per pergole, dehor e gazebo? Noi prendiamo spunto da Outdoormag

Tettoie e altri manufatti al servizio di un autolavaggio, quali permessi?

TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 17 marzo 2021 n. 1766

Serve il permesso di costruire per tettoie, container e manufatti rilevanti al servizio di un autolavaggio

Non possono considerarsi opere pertinenziali a un impianto di autolavaggio:
– due tettoie di 72 e 10 mq., di altezza 2,70 mt., costituite da pannelli in lamiera sorretti da una struttura in ferro con profilati collegati sia in senso orizzontale sia in senso verticale;
– un container di circa 15,00 mq. e di altezza di 2,50 mt. costituito da una struttura metallica, adibito ad uso w.c. e deposito;
– un manufatto di circa 20,00 mq e di altezza 2,50 mt., costituito da muri perimetrali di altezza pari a 1,10 mt. con sovrastante chiusura con teli di plastica, intelaiatura in tubolari di ferro, copertura in lamiera coibentata e materiale plastico, adibito ad uso deposito;
– due teli ombreggianti ancorati a profilati metallici, sorretti da tubolari metallici, per una superficie di circa 140,00 mq. e di altezza di 2,60 mt.;
– una tettoia di circa 5,00 mq. e di altezza media di 2,10 mt., costituita da pannelli in lamiera coibentata sorretti da una struttura in ferro con profilati posti sia in senso orizzontale sia in senso verticale;
– 2 cancelli in ferro scorrevoli, uno di 6,00 mt. di lunghezza e di 2,50 mt di altezza e l’altro di 4,00 mt. di lunghezza e di 2,50 mt.;
pannelli in lamiera coibentati di altezza di 3,00 mt. e 2 mt.;
– una pensilina avente una larghezza di circa 1,00 mt. e una lunghezza di 11,00 mt., costituita da pannelli in lamiera grecata di plastica sorretti da una struttura di ferro.

Le dimensioni e la quantità di opere modifica l’intera area dell’autolavaggio, snaturando la struttura originaria e creando un complesso di opere autonome, richiedenti il suddetto titolo edilizio.

Potrebbe interessarti: Bonus facciate e parti private dei balconi

Pilastri e muro di recinzione in cemento armato, quale permesso serve?

TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 19 marzo 2021 n. 1863

Serve il permesso di costruire per la realizzazione di 2 pilastri in cemento armato e di un muro di recinzione, anch’esso in cemento armato, lungo 20 metri ed alto 1,50 metri

La realizzazione di 2 pilastri in cemento armato e di un muro di recinzione, anch’esso in cemento armato, lungo 20 metri ed alto 1,50 metri, per caratteristiche qualitative e dimensioni, determina una significativa trasformazione del territorio e come tale richiede il rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la SCIA.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Strumenti urbanistici e conflitto interessi dei consiglieri

TAR Marche, sez. I, sent. 16 marzo 2021 n. 225

L’obbligo di astensione dei consiglieri comunali sussiste se traggono un effettivo vantaggio dal provvedimento urbanistico

L’obbligo di astensione dalla deliberazione da parte dei consiglieri e degli assessori comunali sussiste ogni qualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta fra situazione del consigliere/assessore e oggetto della deliberazione stessa, e ciò non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti di carattere generale (o normativi), in cui il voto espresso dal singolo amministratore non riguarda uno specifico affare, ma tocca il contenuto complessivo dell’atto (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3888; T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 17 maggio 2002, n. 2104).

Con particolare riferimento alle deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici, il conflitto di interessi giuridicamente rilevante, da cui sorge l’obbligo di astensione dei consiglieri comunali, non sussiste solo perché essi sono proprietari di fondi coinvolti dalla pianificazione, ma richiede la prova che i medesimi possano trarre un effettivo vantaggio dal provvedimento (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 8 maggio 2015, n. 461; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 28 gennaio 2014, n. 292).

Consulta anche: Ristrutturazione con demolizione ricostruzione: sì anche all’ampliamento

Per recinzioni, muri di cinta e cancellate serve la SCIA?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 18 marzo 2021 n. 595

Recinzioni, muri di cinta e cancellate restano sottoposte al regime della S.C.I.A. ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia

In assenza di precise indicazioni ritraibili dal d.p.r. 380/2001, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere considerate in base all’astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell’impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale.

>> Recinzione con paletti in legno e filo spinato, è edilizia libera?

Ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della SCIA ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre necessitano del permesso di costruire ove detta soglia risulti superata in ragione dell’importanza dimensionale degli interventi posti in essere (T.A.R. Napoli, Sez. II, 15 aprile 2019, n. 2122; Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3661; T.A.R. Potenza, 2 agosto 2012, n. 366).

In collaborazione con: www.studiolegalepetrulli.it

Ti consigliamo

Foto: iStock/VV Shots

Mario Petrulli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento