Bonus facciate anche per muri interni

Vale l’agevolazione al 90% anche se le pareti non sono visibili da suolo pubblico. Servono però 2 condizioni

Facciamo riferimento all’ultima risposta di Entrate sull’argomento, la numero 154 del 5 marzo 2021. L’Agenzia valuta positivamente il Bonus facciate applicato ad una facciata di uno stabile che non è visibile da suolo pubblico, mettendo però in evidenza due condizioni ai fini dell’agevolazione stessa (che ricordiamo essere pari al 90% senza limite massimo di spesa, e soggetto all’ulteriore beneficio previsto dall’art. 121, DL 34/2020 cessione della detrazione/sconto in fattura).

Vediamo brevemente il chiarimento sul bonus, dato che il dubbio dell’istante è comune a quello di molti contribuenti: vale il bonus dato che la facciata risulta visibile “al pubblico” e non “dal suolo pubblico”?

>> Guida Bonus facciate 2021, vademecum istruzioni ENEA <<

Bonus facciate anche per muri interni

Una delle pareti esterne dell’immobile di tal società Alfa srl, è visibile al pubblico accedendo al complesso monumentale confinante, essendo quest’ultimo liberamente aperto alle visite di turisti e visitatori.

Ulteriori informazioni >>> leggi il caso di “vista parziale” dalla strada.

Dato che la facciata è visibile al pubblico all’interno del complesso monumentale, l’istante ritiene di poter accedere al Bonus facciate, anche se non è pienamente visibile “dal suolo pubblico o dalla strada” (condizione necessaria per l’agevolazione). Inoltre, Alfa srl rileva che un’altra condizione di accesso è rispettata, infatti: La Variante al piano regolatore del Comune ove sorge il complesso stesso, fa ricadere l’immobile in parola (a sua volta vincolato ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs. n. 42 del 2004) in Zona “A” ed è individuato, ai sensi dell’articolo 56 delle Norme di Attuazione del PRG, come «Attrezzatura di quartiere». 

Il dubbio è il seguente: vale il bonus dato che la facciata risulta visibile “al pubblico” e non “dal suolo pubblico”?

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Bonus facciate, visibilità al pubblico

La risposta fa riferimento alla circolare 2/E/2020, che ammette al beneficio la facciata che versa in tale particolare condizione per la seguente motivazione:

[…] in considerazione di tali chiarimenti, sul presupposto essenziale che la porzione di immobile su cui sono operati gli interventi risulti visibile da suolo ad uso pubblico e sia stipulata in tale senso apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale che ne disciplini l’uso, si ritiene che gli interventi operati sulla facciata possano fruire della detrazione cd. bonus facciate (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, che non sono oggetto della presente risposta). 

Sul tema: Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%?

Facciamo notare che l’Agenzia ribadisce la necessità di questa condizione:

Deve essere stipulata in tale senso apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale che ne disciplini l’uso, si ritiene che gli interventi operati sulla facciata possano fruire della detrazione cd. bonus facciate (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, che non sono oggetto della presente risposta).

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