Controlli Entrate Superbonus: attenzione a sanzioni e interessi

Iniziano i controlli dell’Agenzia, e il rischio principale è quello di aver fatto domanda per le agevolazioni casa in maniera irregolare, in misura maggiore del dovuto o con fatture sbagliate. Ecco come evitare errori e un caso pratico

Siete certi di essere in regola con i requisiti per l’accesso al Superbonus? Relazione tecnica, asseverazione, congruenza dei costi firmata e bonifici parlanti eseguiti correttamente?

Attenzione, perché se manca anche uno solo dei requisiti per beneficiare della detrazione edile oggetto di cessione o di sconto in fattura (Superbonus 110%, Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate), il contribuente che ha effettuato le opzioni dovrà restituire all’Erario la detrazione che ha trasferito a terzi e pagare le relative sanzioni e gli interessi.

Come si fa in questi casi? >> Qui trovi le cose da verificare per essere in regola con i bonus edilizi mentre nell’articolo spieghiamo come funziona il “meccanismo” dei controlli anche con un esempio concreto.

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Controlli Entrate Superbonus: attenzione a sanzioni e interessi

In questi casi il cessionario o il fornitore è responsabile? A quanto pare solo nei casi di «concorso nella violazione». Quindi non sarà coinvolto nell’accertamento se ha acquisito il bonus “in buona fede”.

Cosa controlla Entrate

Ovviamente tutto è legato all’accertamento di possesso dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, come indicato nell’articolo 121 del Dl 34/2020, e i controlli si concentrano pertanto sulle verifiche documentali.

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Senza i requisiti, l’Agenzia interverrà con il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi (articolo 20 del Dpr 602/1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento (articolo 13 del Dlgs 471/1997), solo nei confronti del contribuente che ha effettuato le opzioni, a meno che come si diceva, vi sia stato il «concorso nella violazione».

Chi controlla Entrate

Dunque i «destinatari degli esiti del controllo» sono solo i «beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate)» (risposta all’interrogazione del 10 settembre 2020, n. 5-04585).

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Concorso nella violazione, come funziona?

Solo in questo caso fornitori e cessionari saranno responsabili insieme ai soggetti che sostengono le spese per la somma detratta, i relativi interessi (secondo l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), e risponderanno «per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto».

Perché si concorra alla violazione, servono i seguenti elementi:
– una pluralità di soggetti agenti;
– la realizzazione di una fattispecie di reato (ad esempio false fatture);
– il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato;
– l’elemento soggettivo (circolari delle Entrate 180/E/1998 e 30/E/2020, risposta 5.1.9).

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Nessun problema, ripetiamo, per fornitori e cessionari che hanno acquistato il credito in «buona fede» e non perderanno il diritto ad utilizzare il credito d’imposta (circolare 30/E/2020, risposta 5.1.8).

Esempio

SPESA SOSTENUTA: 50 mila euro

DETRAZIONE: 55 mila euro (110% di 50.000)

Lo sconto in fattura eseguito dal fornitore è di 50 mila euro e ha maturato un credito d’imposta di 55 mila euro. Nel caso in cui venga accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, il provvedimento dell’8 agosto 2020 impone che:

1. Entrate recupererà l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, pari a 55 mila euro, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari originari della detrazione, cioè i contribuenti che hanno sostenuto le spese detraibili e hanno comunicato a Entrate lo sconto in fattura;
2. il fornitore non perderà il diritto al credito d’imposta e risponderà solo nel caso in cui l’Ufficio accerti il concorso nella violazione ovvero per l’eventuale utilizzo irregolare o maggiore del credito in compensazione (per esempio, per 60 mila euro, anziché 55 mila).

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Fonte: Il Sole 24 Ore.

Foto: iStock/Koldunova_Anna

Redazione Tecnica

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