Proprietario, architetto, progettista e direttore dei lavori. Può asseverare da sé la pratica per il Superbonus? Un dubbio lecito visto il rischio di conflitto di interessi. Ma la risposta è sì, si può fare.
Parola di Entrate. Per essere in regola è sufficiente che sia firmato da un soggetto “terzo” solo l’Attestato di prestazione energetica da predisporre a fine lavori e da inviare al Catasto regionale.
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Superbonus, il proprietario può asseverare da sé la pratica
PROPRIETARIO, PROGETTISTA, ASSEVERATORE
La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle entrate nella risposta 122 del 22 febbraio scorso. Il quesito era stato posto da un contribuente, architetto regolarmente iscritto all’Albo, interessato a effettuare interventi ammessi al Superbonus sull’edificio posseduto in comproprietà con la moglie. È possibile in questa situazione, aveva chiesto, effettuare le attività di progettista e direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e asseveratore, senza rischiare di perdere le agevolazioni?
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In sostanza non c’è conflitto di interesse se lo stesso proprietario sottoscrivere la progettazione esecutiva e le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori?
No, non c’è problema si può fare. Le norme lo consentono, è stata la risposta delle Entrate.
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Terzietà solo per l’APE a fine lavori
Già l’ENEA, peraltro, aveva chiarito che L’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale mentre Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’APE, in accordo col medesimo DPR 75/2013.
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E di fatti, spiega l’Agenzia, il DM 6 agosto 2020, contenente i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica cd. convenzionali per l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, in quanto questi sono finalizzati soltanto a dimostrare che l’edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche.
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Resta inteso. conclude la risposta, che, per la redazione degli APE di cui all’articolo 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.
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