Superbonus, il proprietario può asseverare da sé la pratica

Lisa De Simone 08/03/21
Scarica PDF Stampa

Proprietario, architetto, progettista e direttore dei lavori. Può asseverare da sé la pratica per il Superbonus? Un dubbio lecito visto il rischio di conflitto di interessi. Ma la risposta è sì, si può fare.

Parola di Entrate. Per essere in regola è sufficiente che sia firmato da un soggetto “terzo” solo l’Attestato di prestazione energetica da predisporre a fine lavori e da inviare al Catasto regionale.

>> Superbonus, 5 giorni per correggere la comunicazione di cessione credito <<

Superbonus, il proprietario può asseverare da sé la pratica

PROPRIETARIO, PROGETTISTA, ASSEVERATORE

La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle entrate nella risposta 122 del 22 febbraio scorso. Il quesito era stato posto da un contribuente, architetto regolarmente iscritto all’Albo, interessato a effettuare interventi ammessi al Superbonus sull’edificio posseduto in comproprietà con la moglie. È possibile in questa situazione, aveva chiesto, effettuare le attività di progettista e direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e asseveratore, senza rischiare di perdere le agevolazioni?

Leggi anche: APE Superbonus 110%: cosa impone il Decreto Requisiti Tecnici?

In sostanza non c’è conflitto di interesse se lo stesso proprietario sottoscrivere la progettazione esecutiva e le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori?

No, non c’è problema si può fare. Le norme lo consentono, è stata la risposta delle Entrate.

>> APE: Guida all’Attestato di Prestazione Energetica

Terzietà solo per l’APE a fine lavori

Già l’ENEA, peraltro, aveva chiarito che L’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale mentre Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’APE, in accordo col medesimo DPR 75/2013.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

E di fatti, spiega l’Agenzia, il DM 6 agosto 2020, contenente i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica cd. convenzionali per l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, in quanto questi sono finalizzati soltanto a dimostrare che l’edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche.

Potrebbe interessarti: Cappotto termico Superbonus per il garage. C’entrano le pareti riscaldate?

Resta inteso. conclude la risposta, che, per la redazione degli APE di cui all’articolo 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.

Ti consigliamo:

Impianti termici negli edifici residenziali ad elevate prestazioni energetiche

L’efficienza energetica in edilizia è un tema molto sentito in Italia soprattutto dopo l’uscita dei decreti di attuazione delle direttive europee sul risparmio energetico a partiredai primi anni del 2000. Tuttavia sono scarsi i testi che affrontano gli aspetti impiantistici ed in particolare le relazioni tra i nuovi edifici e gli impianti termici. La presente opera esamina, anche alla luce degli interventi di progettazione realizzati dall’Autore, dettagli e problemi di natura tecnica e pratica che non sono adeguatamente affrontati in altre pubblicazioni o nei corsi di formazione specialistica. Dopo l’introduzione ad alcuni protocolli volontari di certificazione energetica presenti in Italia, sono analizzati i parametri fisico-edili degli edifici ad elevate prestazioni e come questi influenzano le scelte impiantistiche da adottare. Attraverso un vasto repertorio di fotografie di cantiere viene affrontata anche la tematica della tenuta all’aria degli impianti. È poi presente un capitolo dedicato al calcolo termotecnico, all’analisi delle normative vigenti ed alla loro applicazione al fine del corretto dimensionamento degli impianti termici, con alcuni suggerimenti legati all’ottimizzazione dei consumi. Il capitolo centrale si concentra su alcuni dettagli, spesso sottovalutati, degli impianti di ventilazione meccanica, sia per il ricambio dell’aria sia per l’utilizzo nella climatizzazione. È poi presente una analisi sui sistemi radianti per l’individuazione di quelli che meglio si adattano ad essere utilizzati negli edifici ad elevata efficienza.  In appendice sono illustrati tre progetti di fabbricati residenziali realizzati nel nord Italia, progettati e certificati secondo protocolli di efficienza energetica volontaria di cui l’autore ha curato la progettazione termotecnica, l’ottimizzazione dei costi di installazione, gestione e del sistema edificio-impianto.   Paolo SavoiaIngegnere specializzato con pluriennale esperienza nella progettazione di impianti e involucri ad alta efficienza energetica e acustica per il comfort in edilizia. È inoltre tecnico competente in acustica ambientale e tecnico certificato di prove non distruttive di II livello. Esegue indagini strumentali finalizzate sia all’efficienza energetica in edilizia che alla diagnosi di patologie edilizie.

Paolo Savoia | 2020 Maggioli Editore

35.00 €  28.00 €

Preferisci Amazon per Impianti termici negli edifici residenziali ad elevate prestazioni energetiche?
Clicca qui
 

Foto: iStock/Natee Meepian

Lisa De Simone

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento