Bagno cieco: requisiti, VMC e come adeguarlo alla normativa

Quali permessi servono? Per aprire una finestra in un condominio serve il consenso anche dei vicini? E nei casi in cui è obbligatoria la VMC, come si sceglie? Ecco un’utile guida

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Sappiamo tutti che per realizzare un bagno a norma (e perfettamente agibile) occorre rispettare le disposizioni previste dai regolamenti edilizi e dalle leggi nazionali, che stabiliscono requisiti precisi in merito all’aerazione e all’illuminazione. Tuttavia, diversa è la questione nel caso di bagni esistenti, ciechi, che devono essere messi a norma. Come si fa?

Particolarmente complesso è il caso in cui ci si trovi a fare i lavori in un condominio: quali permessi servono? Per aprire una finestra, è necessario il consenso di tutti i condomini e dei vicini oppure prevalgono le esigenze igienico–sanitarie? Rispondiamo ai quesiti con ordine.

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Bagno cieco: ecco come adeguarlo alla normativa

In generale, i principali riferimenti normativi per la progettazione del bagno sono:
– i Regolamenti Edilizi,
– i Regolamenti d’Igiene (in particolare, quello del Comune di residenza),
– il Decreto Ministeriale Sanità del 05/07/1975, che all’art. 7 stabilisce che la stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. (>> Requisiti igienico-sanitari degli ambienti residenziali).

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REQUISITI BAGNI CIECHI

Per quanto concerne il caso specifico dei bagni ciechi, si fa riferimento ai regolamenti comunali di igiene edilizia, molto più precisi su questo punto: quasi tutti affermano che la stanza da bagno principale deve essere dotata di finestra apribile all’esterno per il ricambio dell’aria, pari ad almeno 1/8 del pavimento, mentre nello specifico caso dei bagni ciechi l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.

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Condominio, bagno cieco e apertura di una finestra

Rispondiamo ora al seguente quesito.

Abito in un condominio e il mio appartamento ha un unico bagno “cieco”. Questo locale non rispetta le norme igienico–sanitarie secondo cui la stanza da bagno principale dev’essere dotata di finestra apribile all’esterno, per il ricambio dell’aria, pari ad almeno un ottavo del pavimento, mentre per i bagni ciechi l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di sei volumi/ora.

Ho deciso di mettere a norma il mio unico bagno aprendo una finestra che sarebbe conforme alle norme urbanistiche, tuttavia potrei avere il diniego da parte del condominio o dei vicini. In questi casi prevalgono le esigenze igienico–sanitarie o gli interessi dei terzi?

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L’apertura di finestre deve rispettare la normativa dettata dal regolamento edilizio comunale nonché quella dettata dal Codice civile in materia di apertura di luci e vedute. Inoltre, in un condominio sarà necessario anche il rispetto del regolamento condominiale e della normativa civilistica, in particolare di quella prevista per l’utilizzo della cosa comune e del decoro architettonico.

Pertanto l’apertura di una finestra – ancorché allo scopo di “allinearsi” alla disciplina dettata in materia igienico–sanitaria – non potrà violare, più che i presunti “interessi dei terzi”, le normative citate, sia in materia di distanze per l’apertura di luci e vedute sia in materia di utilizzo della cosa comune nel condominio.

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Aerazione e ventilazione meccanica, le soluzioni

Per legge viene definito il volume d’aria minimo da estrarre per ogni stanza. Per i bagni, la legge definisce chiaramente la portata di estrazione, espressa in m3/h (metro cubo per ora), quando lo si collega ad un sistema di estrazione di VMC.

Tipo di casa

Portata bagni (in m3/h)

1 stanza

15

2 stanza

15

3 stanze

30

4 stanze

30

5 o più stanze

30

VMP: ventilazione meccanica puntuale

Se la casa o l’edificio in questione non hanno un sistema VMC, o se questo non riesce ad assicurare la portata minima regolamentare, si può optare per l’installazione di un sistema VMP, ossia di ventilazione meccanica puntuale.

Si tratta di un estrattore di piccole dimensioni che si innesca nel momento in cui si entra nella stanza. Esso si spegne invece qualche minuto dopo l’uscita (non appena estratta tutta l’umidità dalla stanza). L’estrazione avviene tramite uno sfiatatoio il cui diametro dipende dal modello di VMP (dato che vi è collegata direttamente sopra).

CONSIGLIO: meglio propendere per la VMP meno rumorosa – sotto i 30 dB (decibel).

Finestra del bagno

Se non ci sono altre possibilità, anche la semplice scelta di una finestra fa la differenza. Spesso le finestre del bagno sono di piccole dimensioni e le migliori permettono di restare aperte per assicurare una ventilazione efficace: si tratta delle finestre oscillo-battenti.

Queste finestre possono aprirsi come qualsiasi finestra, ma sono dotate di un meccanismo che permette di aprirle per inclinazione verso l’interno (movimento a battente). Le finestre oscillo-battenti permettono perciò un’apertura limitata, seppur assicurando il ricambio d’aria.

CONSIGLIO: per ristrutturare o riabilitare un bagno, orientati verso una finestra oscillo-battente a doppio e triplo vetro per un buon isolamento (sonoro e termico) e dotato di un sistema di sicurezza (anti caduta e anti intrusione).

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Aeratore

Diciamo che è l’ultima spiaggia a disposizione. L’aeratore è alla fine un estrattore: tuttavia, occorre creare il condotto di evacuazione dell’aria umida verso l’esterno. Per quanto riguarda la portata, si calcola come per una VMP, quindi tra le 10 e 15 volte il volume della stanza all’ora.

Sul mercato ci sono due tipi di aeratori:
– l’aeratore per finestra (ideale per una finestra ostruita, instancabile da una parte all’altra del vetro),
– l’aeratore a muro (più efficace rispetto in quanto più potente ma più complicato da installare, in quanto va attraversato il muro).

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Redazione Tecnica

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