Spesso accade che il sottotetto, se di uso e proprietà comune, sia privo di impianto di riscaldamento. Questa caratteristica, peculiare di alcuni immobili, ha portato la legge di bilancio 2021 a integrare la definizione contenuta nell’art.119 del Dl rilancio per l’agevolazione Superbonus: il tetto concorre al calcolo del 25% della superficie lorda disperdente al fine di poter ammettere al 110% gli interventi di coibentazione degli immobili.
Che ci sia sottotetto e che non sia riscaldato, conta qualcosa ai fini del 110%? Come entra nel computo della superficie disperdente? È agevolabile la coibentazione sia il tetto che del solaio di calpestio del sottotetto? Tentiamo di fare chiarezza.
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Superbonus per sottotetto non riscaldato
Come riportato a inizio articolo, la legge di bilancio 2021 ha modificato gli artt. 119 e 121, DL 34/2020, chiarendo il dubbio che il tetto dovesse fare parte del calcolo di tale 25%.
Il nuovo testo (comma 1, lett. a), art. 119), recita ora infatti: […] interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unita’ immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
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Anche il tetto è dunque inserito nel complesso delle pareti orizzontali, verticali e inclinate sulle quali poter intervenire con la coibentazione dell’immobile. Che ci sia sottotetto e che non sia riscaldato, non conta ai fini del 110%.
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Sottotetto, guida ai casi per il 110%
Nel caso di sottotetto non riscaldato, è possibile coibentare sia il tetto che il solaio di calpestio del sottotetto?
Ai fini del Superbonus è l’agevolazione ammessa esclusivamente per la coibentazione delle pareti verticali ed eventualmente del tetto. Quindi nulla vieta di coibentare anche il solaio di calpestio del sottotetto ma questa spesa non rientra tra quelle ammessi all’agevolazione, a meno che il tecnico non certifichi che si tratta di una spesa accessoria e necessaria per il completare l’intervento principale (ossia quello della coibentazione di tetto e pareti). (>> Quali spese accessorie sono detraibili??)
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Riguardo all’isolamento del tetto di ambienti dichiarati freddi (sottotetti ecc.), la quantità entra dentro il computo della superficie disperdente? Vale a dire, se decido di isolare solo quello, posso ritenere valido il calcolo oppure il 25% deve riguardare le superfici che delimitano ambienti riscaldati?
Citiamo sempre il nuovo testo della lettera a) comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio introdotto dalla legge di bilancio. È possibile ottenere il Superbonus per la coibentazione del tetto a prescindere dal fatto che questo sia a meno di copertura di locali riscaldati.
Resta però confermato che il Superbonus è riconosciuto esclusivamente nel caso in cui l’intervento di coibentazione riguardi una superficie pari ad almeno il 25% della superficie complessiva disperdente lorda dell’edificio. Quindi la sola coibentazione del tetto non consente di rispettare il requisito.
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