Superbonus, compensi professionali non detraibili se non si realizzano gli interventi

L’effettiva realizzazione degli interventi è condizione necessaria affinché i costi legati alle prestazioni professionali possano rientrare nel Superbonus 110

In questo marasma di novità e aggiornamenti sul Superbonus sono in tanti quelli che contemplano l’idea di realizzare degli interventi sui propri immobili usufruendo della detrazione del 110%, senz’altro allettante, ma non sono sicuri di potervi accedere. Per decidere il da farsi, il primo passo da compiere è sicuramente quello di contattare un professionista tecnico che possa chiarire tutti i dubbi e verificare la situazione.

Ma attenzione – non è certo una novità ma è bene ribadirlo – se alla fine si deciderà o non si potrà procedere (per mancanza di alcuni dei requisiti necessari, presenza di opere abusive, ecc.), e quindi i lavori non saranno realizzati, il compenso del professionista o dei professionisti interpellati andrà (ovviamente) saldato e non sarà possibile detrarlo.

L’effettiva realizzazione degli interventi, come del resto specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E dell’8 agosto 2020, è condizione necessaria affinché i costi legati alle prestazioni professionali possano rientrare nel Superbonus 110.

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Compensi professionali che rientrano nel Superbonus

È la stessa circolare delle Entrate a specificare quali sono le spese ammissibili al Superbonus. Nel capitolo 5, “Altre spese ammissibili al Superbonus”, sono espressamente citate le parcelle per prestazioni professionali.

Si legge infatti che “sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni” e anche, in particolare:

  • spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

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Oltre alle spese di progettazione vera e propria e quelle per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, sono citate anche quelle per l’”effettuazione di perizie e sopralluoghi” e quelle di “ispezione e prospezione”, attività da completare quindi preliminarmente alla decisione di procedere ai lavori.

La circolare però è molto chiara e specifica anche che la detrazione spetta per queste spese a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Quindi, se i lavori non partono, non si può usufruire del 110% per le prestazioni professionali dei tecnici coinvolti, e la parcella spetta interamente al contribuente.

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immagine: iStock/Rawpixel

Redazione Tecnica

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