Con il documento “Linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all’art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.” viene regolamentato l’organismo introdotto con la legge di conversione del Decreto Semplificazioni.
Le Linee guida sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (n.55 del 7 marzo 2022). Il decreto n.12/2022 “Adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico” è del 17 gennaio 2022.
Il CCT nasce per supportare le stazioni appaltanti, gli operatori economici e gli attori del processo, nella risoluzione di controversie e dispute tecniche (ad es. su determinazioni delle caratteristiche delle opere, clausole e condizioni del bando o della Lettera di invito, verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, criteri di selezione e di aggiudicazione, ecc.) che possono manifestarsi in fase di esecuzione di un contratto pubblico o nella fase precedente.
Il collegio viene istituito obbligatoriamente (fino al 31 dicembre 2021) per lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (come stabilito dal Codice Appalti) e in via facoltativa, per lavori di qualsiasi importo, anche nella fase antecedente l’affidamento.
Come si legge nel testo coordinato del DL 16 luglio 2020, n. 76 con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120: “Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti”.
Per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dalla legge. Restano esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi.
Le linee guida collegio consultivo tecnico sono state redatte dal Gruppo di lavoro dedicato, nominato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
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Quali sono le funzioni del CCT?
Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che causano il rallentamento dell’iter realizzativo di un lavoro pubblico, ovvero quelle vicende che vanno ad influire sulla regolare esecuzione dei lavori, comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.
All’avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, il CCT sovraintende all’intera fase di esecuzione informandosi sulle circostanze che possano generare problematiche incidenti sull’esecuzione attraverso riunioni periodiche.
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Quali sono i requisiti dei componenti e del presidente?
A far parte del CCT sono ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con esperienza e qualifica professionale adeguati alla tipologia dell’opera, al settore degli appalti, alle concessioni e degli investimenti pubblici.
Possono costituire titolo preferenziale per la scelta dei componenti, con riferimento al numero e all’importanza delle prestazioni professionali e nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, 10 anni di esperienza in ambiti e ruoli specificati nelle linee guida per ciascuno profilo di ingegnere, architetto ed economista.
Costituisce titolo preferenziale per la funzione di presidente:
- per gli ingegneri e gli architetti, aver ricoperto il ruolo di dirigente di amministrazioni pubbliche, componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, professore universitario di ruolo nelle materie attinenti la legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti, incarichi tecnici presso qualificati organismi, nell’ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, di responsabile del procedimento, di direttore dei lavori, presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e presidente di commissione per l’accordo bonario. Costituisce inoltre titolo preferenziale l’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri o degli architetti da almeno quindici anni.
- per i giuristi, aver ricoperto il ruolo di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, dirigente di amministrazioni pubbliche, componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti, incarichi tecnici presso qualificati organismi, anche internazionali e, nell’ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e presidente di commissione per l’accordo bonario. Costituisce inoltre titolo preferenziale l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati da almeno quindici anni;
- per gli economisti, aver ricoperto il ruolo di dirigente di prima fascia di amministrazioni pubbliche, componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, professore universitario nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche, incarichi tecnici presso qualificati organismi, anche internazionali e, nell’ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, di presidente di commissione di collaudo tecnico.
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Quale compenso è previsto per presidente e componenti?
Il compenso per ciascun componente del CCT, è costituito:
a) da una parte fissa, comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell’opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 50%. Per le parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 90%.
b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità, applicando:
> in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l’importo orario massimo previsto dall’art. 6, c. 2, lett. a), del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%;
> in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, quanto previsto per l’attività stragiudiziale di cui al Capo IV del d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal d.m. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37. 6.1.2.
Per il presidente è previsto un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.
>> Scarica il documento Linee Guida CCT trasmesso dal CNI <<
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