Il committente è oggi il soggetto protagonista dell’avvio di un’opera edilizia; infatti, il Dgls 81/2008, all’art. 89 lett. b), lo definisce come “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”.
In capo al Committente, oltre agli obblighi derivanti a suo carico dal contratto con il quale affiderà le opere ad uno o più esecutori (imprese o lavoratori autonomi) [1], graveranno anche diversi adempimenti dalla cui inottemperanza, anche parziale, conseguiranno responsabilità di diversa natura. In via residuale e a titolo di puro esempio, può ricorrere il caso in cui non sia egli stesso a promuovere l’intervento come nel caso di pericolo per la pubblica incolumità. [2]
Quindi, risulta fondamentale esplicitare le fattispecie di tali adempimenti anche perché i medesimi si riflettono sulla determinazione del corretto costo delle opere [3], che ricordiamo essere l’argomento cardine intorno al quale ruotano i vari articoli che via via pubblicheremo.
Il committente nell’edilizia privata: dagli adempimenti all’affidamento lavori
Gli adempimenti del committente
In merito agli adempimenti è importante che il committente sappia, con le dovute diversificazioni da caso a caso, che interventi di modesta entità (ad esempio piccole manutenzioni) non lo esimono da importanti e precisi compiti: anzi, proprio nell’esecuzione di piccoli lavori il committente può essere portato a sottovalutare diverse situazioni in grado invece di esporlo a gravi rischi, in particolare per ciò che riguarda il rispetto della sicurezza.
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Prima di affrontare l’esecuzione di un intervento edilizio il committente dev’essere a conoscenza di quali siano potenzialmente gli aspetti da prendere in considerazione.
Proponiamo nell’allegato elenco una traccia di carattere generale e non indirizzata ad un particolare tipo di intervento.
In linea semplificativa e in prima battuta, indichiamo almeno quanto segue:
1. entità delle risorse finanziare disponibili;
2. classificazione del tipo di intervento edilizio a livello urbanistico;
3. ammissibilità dell’intervento;
4. stima dell’importo di spesa presunto;
5. tempi necessari per ottenere i permessi e per eseguire i lavori;
6. tipologia di contratto necessario per eseguire i lavori;
7. adempimenti ai sensi del Dlgs 81/2008;
8. responsabilità civili e penali.
Soffermandoci sul punto 7 dobbiamo dire che alcuni importanti adempimenti sono in stretto legame con determinate condizioni, che dipendono a loro volta dal tipo di intervento edilizio da eseguirsi, e precisamente:
– lavori soggetti a Permesso di costruire (titolo edilizio);
– lavori non soggetti a Permesso di costruire (titolo edilizio);
– lavori eseguiti da una sola impresa;
– lavori eseguiti da due o più imprese;
– importo lavori minore di € 100.000;
– importo lavori maggiore di € 100.000;
– entità presunta dei lavoratori inferiore a 200 uomini-giorno;
– entità presunta dei lavoratori superiore a 200 uomini-giorno;
– presenza o assenza in cantiere di rischi particolari come definiti dall’allegato XI D.lgs 81/2008.
Senza approfondire in questa fase alcune delle voci appena elencate, che tratteremo nei prossimi approfondimenti, le possibili combinazioni di tali condizioni comportano a carico del committente, come già detto, precisi adempimenti relativi a due aspetti fondamentali che riguardano:
– la gestione della sicurezza dei lavoratori e relativa nomina del coordinatore;
– la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi chiamati ad eseguire le opere.
Per agevolare il lettore proponiamo uno schema riepilogativo semplificato che riprende ciò che prevede il D.lgs 81/2008.
È importante evidenziare che il committente può delegare i propri compiti e/o adempimenti ad un altro soggetto, definito Responsabile dei Lavori [4]; in tal caso graveranno su quest’ultimo le relative responsabilità.
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Affidamento dei lavori
La scelta dell’impresa (o delle imprese) a cui affidare i lavori dovrà essere indirizzata su uno o più soggetti che per capacità ed organizzazione siano in grado di portare a compimento l’opera in linea con le norme di sicurezza previste per i cantieri temporanei e mobili e nel rispetto del progetto e del capitolato speciale [5] quando previsti; in ogni caso dovrà essere sempre rispettato lo standard di qualità delle opere in base a leggi [6] regolamenti e norme vigenti in materia.
In difetto di una scelta oculata il committente incorre nella c.d. “responsabilità in eligendo”.[7]
Durante la fase di ricerca e di scelta dell’esecutore, il committente deve anche considerare preliminarmente se intenda o meno concorrere, nelle vesti di privato, all’esecuzione stessa di parte dei lavori, caso questo che mette in discussione la genuina ricerca e scelta dell’esecutore. Rimanendo su questa ipotesi molto azzardata, occorre capire se trattasi di opere di modesta entità tali da essere eseguite in economia diretta e per le quali non vi sarebbe motivo di ricorrere a impresa a tutti gli effetti specializzata, o se trattasi di opere per le quali occorra una specifica competenza. Nel primo caso, ossia lavori condotti in economia, l’ipotesi è perseguibile facendo dei precisi distinguo; nel secondo caso il Committente privo di competenza e di titolo per eseguire opere importanti e complesse andrà ad assumersi gravi responsabilità sconfinando in un terreno che può solo procurargli grandi rischi di tipo civile e penale: questa ipotesi è francamente da escludersi.
Diversamente, se il committente intende operare all’interno del proprio cantiere (seppure complesso e difficoltoso) in veste di titolare di impresa o come lavoratore autonomo, ciò sarà sempre possibile, salvo naturalmente il rispetto di tutti gli adempimenti e l’accollo delle responsabilità previste per gli esecutori delle opere.
Il committente ha invece il diritto e il dovere, sia in fase preventiva che esecutiva, e non come esecutore delle opere, di effettuare l’attività di controllo e di assumersi i compiti previsti dal D.lgs 81/2008.
La modalità di affidamento dei lavori risente direttamente di alcune condizioni:
– eventuale frazionamento dell’appalto;
– tipologia di intervento;
– entità dei lavori;
– complessità dei lavori;
– categorie delle opere.
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Esempio scelta esecutori
Evidenziamo, a titolo d’esempio, alcune possibili modalità in merito alla scelta degli esecutori:
– affidamento ad un’unica impresa, che opererà in piena autonomia;
– affidamento a più imprese, ognuna delle quali lavorerà in autonomia ma nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il c.d. PSC [8];
– affidamento ad una o più imprese e ad uno o più lavoratori autonomi;
– affidamento ad un solo lavoratore autonomo;
– affidamento a più lavoratori autonomi.
È importante sottolineare il caso in cui i lavori siano affidati ad un’impresa (appalto) [9] e ad uno o più lavoratori autonomi (contratto d’opera) [10]: in siffatta situazione sarebbe consigliabile per il committente concordare con l’impresa l’accollo dell’onere del controllo dei lavoratori autonomi; questo costituirebbe un aggravio economico per l’impresa, aggravio che quest’ultima dovrebbe riversare sul committente stesso, ma che porterebbe per quest’ultimo l’esonero da pesanti responsabilità in merito al coordinamento dei lavoratori autonomi stessi.
>> Considerazioni sull’affidamento
L’ingerenza secondo la Cassazione
Secondo alcune pronunce della Cassazione, quando il Committente impartisce specifiche direttive all’appaltatore, se tali direttive limitano l’autonomia di quest’ultimo si parla di ingerenza parziale: in tal caso, ad esempio, il Committente risponderà in concorso con l’appaltatore dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione di un appalto.
Se le direttive impartite sono tali da ridurre l’appaltatore a mero esecutore di ordini si parla di ingerenza totale: in tal caso, nell’esempio sopra riportato solo il Committente risponderà dei danni ai terzi. (Cass. Civ. Sez. III Ord. 22/04/2019 n. 11194).
Alla luce di quanto sopra è evidente che il Committente che decida di ricoprire il proprio ruolo “limitandosi” a questo, dimostrerebbe di comportarsi secondo principi di buon senso evitando di esporsi a pesanti responsabilità che destabilizzerebbero tutti i rapporti negoziali con le imprese, i lavoratori autonomi, la Direzione Lavori, il coordinatore per la sicurezza e, non ultimo, con gli organi di controllo e vigilanza quali l’Ispettorato del Lavoro e l’Asl.
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[1] Definizione di impresa e di lavoratore autonomo (art. 89 Dlgs 81/2008)
Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi... omissis
Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera, o parte di essa, impegnando proprie risorse.
Lavoratore autonomo: la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
[2] Fabbricato pericolante
Come, ad esempio, nel caso in cui un fabbricato versi in condizioni di degrado tale da generare pericolo per la pubblica incolumità: laddove il proprietario non provveda direttamente alla messa in sicurezza, la Pubblica Amministrazione interverrà d’ufficio con spese a carico del proprietario stesso.
[3] Scelta dell’impresa
Un esempio evidente riguarda l’eventuale scarsa attenzione posta nella scelta dell’impresa esecutrice; infatti, laddove il Committente cerchi esasperatamente di risparmiare il più possibile sui costi d’esecuzione delle opere, scegliendo incautamente un’impresa poco capace o, comunque, non adatta alla fattispecie delle opere da compiersi, sarà molto elevata la probabilità che i lavori non vengano eseguiti secondo la regola dell’arte.
Di conseguenza, subentreranno maggiori costi per i necessari ripristini con la probabile apertura di contenziosi lunghi e costosi.
[4] Responsabile dei lavori
È il soggetto “che può essere incaricato dal committente” per svolgere i compiti attribuitigli dal D.Lgs. 81/2008, divenendo in tal modo responsabile degli adempimenti a lui conferiti: se il committente non provvede alla nomina del responsabile dei lavori, graveranno su di lui i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità previsti dal disposto combinato degli artt. 90, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/2001.
Secondo la normativa attualmente in vigore responsabile dei lavori può essere chiunque, senza obbligo di qualifica professionale alcuna, a patto di ricevere un incarico specifico da parte del committente.
Ma ciò che rileva affinché quest’ultimo sia esonerato dalle funzioni che gli sono proprie e dalle conseguenti responsabilità, il medesimo deve conferire la delega di funzione di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008; secondo la giurisprudenza della Cassazione, perché vi sia un esonero da responsabilità del committente non basta la nomina di un responsabile dei lavori, ma occorre che tale nomina sia tempestiva, in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro (Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n. 36869 del 22 settembre 2009).
[5] Capitolato generale e speciale
Il capitolato generale (D.M. 145 del 19/04/2000) ed il capitolato speciale di appalto sono documenti che ricorrono per lo più nell’ambito delle opere pubbliche: si rendono necessari per indire le gare di appalto.
Il capitolato speciale è essenzialmente un documento tecnico facente parte del progetto esecutivo; seppure in ambito privato non sia obbligatoria la sua redazione, è consigliabile allegarlo comunque come parte integrante al contratto di appalto in quanto definisce, fra le altre cose, le caratteristiche tecniche prestazionali dei materiali da impiegarsi in cantiere: tale documento quale maggiore garanzia per il committente della corretta esecuzione delle opere.
Alcune volte viene “erroneamente” individuato nell’elenco prezzi delle varie lavorazioni previste nel computo metrico; negli appalti privati rifarsi all’elenco prezzi, o meglio all’elenco delle lavorazioni le quali fungano anche da capitolato speciale, può comunque essere accettabile, a condizione però che tali voci siano tecnicamente ben dettagliate (cosa non usualmente riscontrabile), in modo da non suscitare equivoci sulle caratteristiche tecniche prestazionali ed esecutive delle lavorazioni.
[6] Le norme
Nel settore edilizio il proliferare continuo e ravvicinato di leggi, regolamenti e norme non consente di mantenersi facilmente aggiornati la qual cosa spesso inconsapevolmente può portare all’esecuzione di opere che possono risultare, a livello di prestazioni e di qualità, deficitarie rispetto a come invece si sarebbero dovute eseguire.
In tale ipotesi il diritto del Committente e l’obbligo dei progettisti e delle imprese esecutrici di realizzare opere conformi verrebbe eluso, creando terreno fertile per più che probabili contenziosi e/o esecuzione di opere comportanti difetti, più o meno evidenti.
Le norme, a differenza delle leggi il cui rispetto è obbligatorio, sono documenti che prescrivono specifiche tecniche per l’esecuzione corretta di una lavorazione (stabilendo anche le caratteristiche prestazionali dei prodotti utilizzati), non sono vincolanti, ma consigliate, salvo che non siano richiamate dalla legge: nel qual caso assumono valore cogente.
È però comunque ugualmente importante osservarle sia perché ciò accresce la qualità delle opere in corso di realizzazione, sia perché, in un’ipotetica contestazione tra committente ed impresa in merito alla corretta esecuzione di una lavorazione, il giudice ha facoltà di rifarsi alla norma esecutiva di buona regola come metro di valutazione.
Le norme sono nazionali, europee ed internazionali e sono redatte da appositi enti di normazione legittimati ad emanarle: in Italia, per capirci, stiamo parlando delle norme UNI.
[7] Culpa in eligendo
Significa “colpa nella scelta”, responsabilità prevista dall’art. 2049 cod. civile.
È un particolare tipo di responsabilità civile dei padroni e dei committenti: significa che i padroni ed i committenti sono responsabili dei danni eventualmente arrecati a terzi dai loro dipendenti, a causa della cattiva scelta di questi ultimi.
Nel caso dell’affidamento dei lavori il Committente è responsabile di danni eventualmente causati a terzi per aver effettuato una scelta non idonea degli esecutori dei lavori.
Della culpa in eligendo si è occupata diverse volte anche la Corte di Cassazione, con l’obiettivo di chiarire il significato dell’art. 2049 c.c.
Di recente, infatti, ha stabilito che per configurare la responsabilità prevista dall’ art. 2049 cod. civ., è sufficiente che il soggetto autore del fatto illecito sia legato al responsabile da un rapporto di preposizione, e ciò ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando un soggetto (commesso) esplichi un’attività per suo conto per volontà di un altro soggetto (committente) “ essendo sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito ed il rapporto che lega i due soggetti.”
Cassazione Civile n. 33414/2019.
[8] Il PSC
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI , con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV.
[9] Definizione contratto di appalto Art. 1655 Codice civile
“L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro“.
[10] Definizione contratto d’opera Art. 2222 Codice civile
“Il contratto d’opera si ha quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente”
A cura di Centro Preventivi
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