Sostituire le vetrate, siano esse rimovibili o no, verticali, orizzontali o oblique, pur con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente, non rientra tra gli interventi agevolati.
Questa la risposta dell’AdE all’istante che chiedeva delucidazioni.
Vediamo nel dettaglio.
Sostituire le vetrate con pareti isolanti? Niente superbonus 110%
Nel caso specifico, l’istante, comproprietario di un immobile sito in un condominio, ma con accesso indipendente, chiede se sia possibile avviare i lavori per il rifacimento delle pareti esterne dell’immobile per sostituire le vetrate “non rimuovibili e che non possono essere aperte”.
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L’istante afferma che il sostituire le vetrate con una parete in muratura permetterà all’immobile di raggiungere un miglioramento termico di almeno due classi energetiche.
Il dubbio sorge, per l’istante, dal fatto che non esista una chiara definizione di “pareti opache”. Chiede quindi se l’intervento che intende avviare sia in linea con le opere di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, che, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 34 del 2020, danno diritto ad una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute.
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L’istante ritiene che le vetrate non rimovibili e che non possono essere aperte possano essere considerate opache e quindi rientranti negli interventi agevolabili.
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Sostituire le vetrate con pareti isolanti? Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’agenzia afferma che, in riferimento al caso in esame, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, cui si rinvia per i necessari approfondimenti.
In particolare, viene precisato che, sotto il profilo oggettivo, nell’ambito degli interventi “trainanti” finalizzati all’efficienza energetica, il Superbonus spetta, ai sensi del citato articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto Rilancio, per le spese sostenute per «interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.».
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In conclusione, visto l’esplicito richiamo contenuto nel citato articolo 119, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 34 del 2020, esclusivamente alle «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate», e non anche ad altri elementi costituenti l’involucro edilizi; l’Agenzia delle Entrate ritiene che le spere sostenute per sostituire le vetrate non rientrino tra quelle che danno diritto alla detrazione.
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Foto: iStock/chinaface
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